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[1]L'Ente e' sottoposto alla tutela e alla vigilanza delle Stato, esercitate l'una e l'altra dal Ministero della cultura popolare.
[2]Esso ha un capitale di L. 10.100.000 formato dalle seguenti partecipazioni:
- a)dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in ragione,di L. 2.500.00C ciascuno;
- b)della Banca nazionale del lavoro per L. 2.500.000;
- c)dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per L. 100.000.
[3]Le quote di partecipazione sono nominative ed inalienabili senza il consenso del Consiglio di amministrazione.
[4]I partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.
[5]Per il capitale cosi' costituito lo Stato garantisce il pagamento di un dividendo nella misura del quattro per cento.
[6]A tal uopo il Ministro per le finanze, con propri decreti, resta autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare lo stanziamento occorrente.
Testo in vigore dal 29 aprile 1942 al 9 maggio 2025
