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[1]Il presidente dell'Ente, ed il segretario, che potra' essere scelto all'infuori della Commissione, saranno designati dal Ministro per le comunicazioni.
[2]Il presidente rappresentera' l'Ente, potra' avere speciali incarichi dalla Commissione e ne presiedera' le riunioni.
[3]La Commissione nominera' una Giunta esecutiva per gli affari di ordinaria amministrazione, e per il proprio funzionamento l'Ente disporra' del contributo annuo di L. 380.000, che gravera' sul bilancio del Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi), con designazione in apposito capitolo, che sara' amministrato dalla Direzione generale predetta.
Testo in vigore dal 14 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
