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[1]L'Ente e' posto sotto la sorveglianza dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze.
[2]Ai predetti Ministeri l'Ente rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il programma di azione che intende svolgere, e, alla fine, il proprio bilancio.
[3]Per grave inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento o statutarie, o per gravi irregolarita' di gestione, il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, potra' promuovere il Regio decreto di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente.
[4]Con lo stesso decreto verra' provveduto alla nomina di un commissario che avra' i poteri del Consiglio.
[5]La gestione commissariale avra' la durata di sei mesi e potra' in casi eccezionali, essere prorogata per uguale periodo.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
