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[1]I concessionari di permessi di ricerca e di coltivazione di sorgenti e giacimenti metaniferi che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano provveduto alla ricerca ed allo sfruttamento delle sorgenti e dei giacimenti metaniferi con metodi e mezzi finanziari e tecnici adeguati, saranno dichiarati decaduti da qualsiasi diritto di concessione, con decreto del Ministro per le corporazioni.
[2]La valutazione di tali elementi e' rimessa al giudizio in- sindacabile del Ministro per le corporazioni.
[3]Le sorgenti e i giacimenti per i quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza potranno, con decreto del Ministro per le corporazioni, essere date in concessione all'Ente Nazionale Metano.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
