Art. 4 — L'Ente ha un capitale di 400 milioni di lire fornito dallo Stato
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[1]E' ammessa, per una quota non superiore al 40 per cento dell'importo complessivo sopraricordato, la partecipazione di Istituti finanziari, di risparmio, di previdenza sociale e di assicurazione, che ne facciano domanda al Ministro per le finanze entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.
[2]Ciascun Ente partecipante e' responsabile solamente per la quota sottoscritta.
[3]Nel termine di tre mesi dalla data della presente legge, lo Stato e gli Enti eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di 6/10 delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano, approvata dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze, in ogni caso non prima del 1° gennaio 1941-XIX.
[4]Gli Enti partecipanti sono autorizzati alla sottoscrizione del capitale dell'Ente Nazionale Metano, anche in deroga alle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto per ciascuno di essi in vigore.
Testo in vigore dal 22 maggio 1948 al 16 dicembre 2009
