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[1]L'Ente ha le seguenti finalita':
- 1)eseguire, coordinare, inquadrandole in un piano generale, e controllare le ricerche di sorgenti e giacimenti metaniferi nel territorio nazionale e provvedere alla coltivazione di essi;
- 2)prendere o promuovere provvedimenti:
[2]per sviluppare e coordinare la produzione del metano;
[3]per disciplinarne ed assicurarne la vendita e la distribuzione;
[4]per la piu' redditizia utilizzazione del metano naturale, industriale e biologico;
[5]per la formazione e l'utilizzazione di maestranze e dirigenti tecnici specializzati nelle ricerche e nello sfruttamento degli idrocarburi;
- 3)eseguire, promuovere e coordinare studi ed esperienze intesi a migliorare ed a perfezionare i mezzi ed i metodi di ricerca, di coltivazione, produzione, distribuzione ed utilizzazione del metano, diffondendone i risultati fra le categorie interessate.
[6]Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere affidati all'Ente altri compiti inerenti alla produzione, alla distribuzione ed alla utilizzazione del metano.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
