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[1]Gli atti ed i contratti stipulati dall'Ente per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
[2]I lasciti e le donazioni a favore dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 25 agosto 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - TERUZZI - CIANO - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
