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[1]L'Ente sara' regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze, sentiti la competente Consulta corporativa del Ministero dell'Africa Italiana ed il Consiglio di Stato.
[2]Nello statuto, oltre le normali provvidenze, saranno contenute le norme generali per l'uso delle concessioni terriere che saranno accordate all'Ente, nonche' le disposizioni che devono regolare i rapporti tra l'Ente stesso e i cittadini italiani provenienti dall'estero che abbiano aderito all'opera di colonizzazione favorita e attuata dall'Ente.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
