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L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione e amministra:

  • a)i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al Demanio pubblico marittimo;
  • b)i proventi delle gestioni dirette;
  • c)le speciali tasse e sopratasse portuali, istituite secondo le norme vigenti;
  • d)somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc. o per contravvenzione alle norme di polizia, portuale;
  • e)i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 5;
  • f)i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme vigenti ed in rapporto ai contributi statali fissati dai commi primo e secondo del successivo articolo 5;
  • g)il contributo obbligatorio che sara' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con la Regione siciliana, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;
  • h)gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione siciliana e quelli deliberati da Amministrazioni, da Enti o da Istituti interessati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Palermo;
  • i)i proventi per diritti sul certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;
  • l)i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;
  • m)i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art4 · fonte del testo

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