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L'Amministrazione dell'Ente puo' essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persista nel violarli, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'Ente. Lo scioglimento dell'Amministrazione e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto e' stabilito il termine entro cui dovra' procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed e' nominato un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo, e del Consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono fissati gli emolumenti del commissario.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art22 · fonte del testo

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