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Il Collegio dei revisori si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui: un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro; un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per la marina mercantile; un membro effettivo nominato dal Ministro per i lavori pubblici; un membro effettivo nominato dal Ministro per la industria e per il commercio; un membro effettivo nominato dal presidente della Regione siciliana. Il Collegio dura in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata dalla carica si applica il primo comma del precedente articolo 14.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art18 · fonte del testo

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