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[1]Lo Stato cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente, fatta eccezione di quanto occorre per i servizi esclusi dalla competenza dell'Ente medesimo.

[2]L'Ente riscuote e percepisce, in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui al R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso e' autorizzato sia a stipulare nuove concessioni, o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistesti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

[3]I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata ne' creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Testo in vigore dal 7 giugno 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art4 · fonte del testo

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