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Il ministro d'agricoltura, su domanda dei Consorzi interessati o su proposta del R. commissario, potra', sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, mutare la circoscrizione dei Consorzi, suddividerli o ordinare l'unione di due o piu' Consorzi. Verificandosi uno di tali casi il fondo di cassa esistente presso i Consorzi interessati sara' proporzionalmente ripartito con le modalita' da stabilirsi col regolamento.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
