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Potranno assumere le funzioni dei Consorzi le Associazioni, Unioni o Societa' cooperativo regolarmente costituite, che dal Ministero d'agricoltura, udito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, siano giudicati in grado di sostituire l'opera dei Consorzi stessi. In tal caso saranno a dette Associazioni estese le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 20 della presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
