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[1]Sara' ritenuta necessaria la costituzione dei Consorzi quando il quarto dei proprietari di vigneti e terreni vitati, possedenti almeno il terzo della superficie vitata ne facciano domanda al prefetto.

[2]Ricevuta la domanda dei proprietari il prefetto, sentito il parere della Commissione provinciale e del Regio commissario, stabilira' la circoscrizione del Consorzio.

Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;490~art4 · fonte del testo

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