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[1]Per la esecuzione della presente legge, e in ispecie per l'amministrazione e la contabilita' dei Consorzi, sara' provveduto con regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, udito il Consiglio di Stato.
[2]Potranno i Consorzi deliberare regolamenti speciali, che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
