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[1]I locali occorrenti alle Commissioni consorziali saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.
[2]L'opera dei funzionari amministrativi e contabili occorrenti alle Commissioni consorziali sono fornititi dai Comuni consorziati, ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione che ciascun Comune rappresenta.
[3]Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i limiti entro cui dovra' mantenersi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
