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[1]Le Commissioni provinciali durano in carica cinque anni.
[2]Il R. commissario interviene alle adunanze di esse con voto consultivo.
[3]Alle Commissioni provinciali spettera' provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
