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[1]La scelta del delegato straordinario di cui all'art. 11 della legge 6 giugno 1901, n. 355, potra' cadere anche fra i non proprietari di vigneti o di terreni vitati appartenenti al Consorzio.
[2]Il decreto di scioglimento della Commissione consorziale fissera' i termini dell'Amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere all'elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'art. 11.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
