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[1]La vigilanza sul servizio antifillosserico dovra' essere esercitata da un R. commissario coadiuvato da due vice-commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro d'agricoltura d'accordo con quello del tesoro.
[2]Nel regolamento saranno determinati gli assegni e le indennita' spettanti al R. commissario ed ai vice-commissari.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
