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[1]Spettera' ai Consorzi oltre il promuovere la ricostituzione dei vigneti con legno resistente, anche la vigilanza contro la diffusione della fillossera e la esecuzione della relativa difesa nel territorio di ogni Consorzio.
[2]Il Ministero di agricoltura pero', sentito il parere della Commissione consultiva per la fillossera, potra' consentire l'applicazione del metodo distruttivo, per la difesa di un territorio consorziato, solamente quando le infezioni da distruggere non siano troppo estese o troppo sparse e quando mirino a salvaguardare importanti regioni vitate tuttora immuni.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
