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[1]Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.
[2]Trenta giorni prima che scada il quinquennio dalla loro nomina si dovra' procedere alla nuova loro elezione seguendo le norme indicate nell'art. 11.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
