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[1]Almeno trenta giorni prima che scada il quinquennio della nomina della Commissione consorziale, il presidente di questa, nel caso di elezione di secondo grado, convoca gli elettori consorziali per la nomina della Commissione, nel caso invece di elezione di primo grado convoca i proprietari iscritti negli elenchi pel medesimo scopo.
[2]Qualora egli non adempia a quella disposizione, vi provvedera' d'ufficio il prefetto.
[3]Per le dette convocazioni ed elezioni, valgono le norme dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 23 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
