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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a modificare le disposizioni della legge comunale e provinciale riflettenti le elezioni amministrative e l'eleggibilita' agli uffici designati dalla legge stessa, per coordinarle e porle in armonia con quelle della legge elettorale politica e col nuovo ordinamento tributario locale.
[2]La facolta' conferita al Governo di riunire e coordinare in testi unici le disposizioni contemplate dagli articoli 119 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, e' estesa alle disposizioni emanate successivamente ai decreti suindicati, sino all'approvazione dei nuovi testi unici.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 18 giugno 1925.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Federzoni.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 luglio 1925 al 22 dicembre 2008
