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[1]Al primo comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, dopo le parole: « designati al principio di ogni anno dal Prefetto », sono aggiunte le seguenti: « dal ragioniere capo della Prefettura » ed alle parole: « 5 membri effettivi e 5 supplenti », sostituire « 6 membri effettivi e 6 supplenti ».
[2]Il secondo comma e' abrogato.
[3]Al quarto comma, dopo le parole: « un consigliere », sono aggiunte le seguenti: « e un funzionario di ragioneria ».
[4]L'ultimo comma e' modificato come appresso:
[5]« Alle vacanze che, per qualsiasi ragione, si verificano durante il quadriennio fra i commissari elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente che abbia la medesima anzianita' o, in difetto di questo, il supplente con anzianita' superiore a quella del titolare cessato. In mancanza anche del supplente piu' anziano si fa luogo alla sostituzione con quello che abbia anzianita' minore.
[6]« Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti, il Consiglio provinciale provvede a sostituirli con nuove nomine ».
Testo in vigore dal 7 luglio 1925 al 22 dicembre 2008
