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Nel secondo comma dell'art. 238 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, alle parole: « i quali durano in carica tutto l'anno », sono sostituite le parole: « i quali durano in carica tutto il quadriennio ».
Testo in vigore dal 7 luglio 1925 al 22 dicembre 2008
