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[1]Sono abrogati gli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 115 e 116 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e sono richiamati in vigore gli articoli 92, 93, 94, 95, 230, 232, 235, 238, 240, 246, 247 e 280, n. 2, della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonche' il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2064, per quanto riguarda la circoscrizione mandamentale agli effetti elettorali.
[2]Nell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, le parole « nelle circoscrizioni elettorali provinciali » e « nella circoscrizione » sono rispettivamente sostituite con le altre « nei mandamenti » e « nel mandamento ».
[3]Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire i termini della rinnovazione generale ordinaria dei Consigli comunali e provinciali, anche in deroga agli articoli 56, 95 e 279 del testo unico della legge.
[4]Entro trenta giorni dalla ricostituzione, i Consigli provinciali provvederanno alla rinnovazione della nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, con le norme del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
Testo in vigore dal 7 luglio 1925 al 22 dicembre 2008
