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Quando un componente le Commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per piu' di cinque sedute consecutive, l'Intendente, d'ufficio, o su proposta del presidente, udite le ragioni dell'interessato, puo' dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione censuaria provinciale.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art30 · fonte del testo

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