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[1]Le Commissioni censuarie nonche' le loro Sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime.

[2]I membri supplenti devono intervenire alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

[3]I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

[4]Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

[5]Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti e' formato non tenendo conto dell'astensione.

[6]Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art27 · fonte del testo

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