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[1]Con decreto del Ministro per le finanze sara' provveduto all'assegnazione di una indennita' annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri affettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

[2]Inoltre agli stessi componenti che non risiedono a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4°. Le stesse indennita' spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

[3]Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi previsti dal precedente comma le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 18 gennaio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art18 · fonte del testo

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