Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11legge 537/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1994

dalla Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, sul ricorso

proposto da Scarpetta Carmine iscritta al n. 283 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Scarpetta Carmine nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Filippo de Jorio per Scarpetta Carmine e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei conti, IV sezione giurisdizionale, adita da

Scarpetta Carmine, capo di prima classe scelto in congedo dal 1

gennaio 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), ritenendo che il

differimento ivi previsto degli aumenti del trattamento pensionistico

fino al 1995 contrasti con il principio di eguaglianza, nonché con i

canoni di proporzionalità ed adeguatezza di cui agli artt. 36 e 38

della Costituzione.

Il giudice rimettente osserva che l'adeguatezza e proporzionalità

richieste dall'art. 36 della Costituzione devono sussistere non solo

al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, a causa

del mutato potere d'acquisto della moneta. È vero che rientra nella

discrezionalità del legislatore la determinazione dei criteri di

adeguamento del trattamento pensionistico alla variazione del costo

della vita, ma nel caso in esame il differimento dei benefici

concessi dall'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409,

convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991, n. 59,

incide sull'adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti

pensionistici. Né vale obiettare che la norma denunciata dispone

solo un differimento, non potendo subire sospensioni di sorta

l'attuazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità e

adeguatezza.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo nel senso della manifesta infondatezza della questione.

Non sarebbe pertinente il richiamo al principio di eguaglianza, dal

momento che non vengono indicate le categorie rispetto alle quali si

verificherebbe una disparità di trattamento in situazioni analoghe;

mentre per quanto concerne gli artt. 36 e 38 della Costituzione, se

è vero che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato

alla qualità e quantità del lavoro prestato, resta tuttavia salva

la discrezionalità del legislatore nell'apportare correttivi, ove vi

siano esigenze meritevoli di ponderazione, come quelle che discendono

dall'equilibrio finanziario.

3. - Si è costituita innanzi alla Corte la parte privata,

accogliendo gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione e

affermando che la sentenza n. 226 del 1993 si fonda proprio sulle

misure - introdotte dal decreto-legge n. 409 del 1990, convertito

nella legge n. 59 del 1991 - la cui efficacia è sospesa dalla norma

denunciata, in violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e

del principio di ragionevolezza.

4. - Nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memoria

l'Avvocatura generale e la difesa della parte privata, ciascuna

ribadendo le proprie conclusioni. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 11,

comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi

di finanza pubblica), che differisce al 1995 gli aumenti del

trattamento pensionistico stabiliti dal decreto-legge 22 dicembre

1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio

1991, n. 59.

2. - La questione è infondata.

Se l'adeguatezza e la proporzionalità richieste dall'art. 36

della Costituzione devono sussistere non solo al momento del

collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in rapporto al mutato

potere d'acquisto della moneta, va pure tenuto conto che esiste il

limite delle risorse disponibili, e che in sede di manovra

finanziaria di fine anno spetta al Governo e al Parlamento introdurre

modifiche alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario a

salvaguardare l'equilibrio del bilancio dello Stato e a perseguire

gli obiettivi della programmazione finanziaria.

Spetta al legislatore, nell'equilibrato esercizio della sua

discrezionalità e tenendo conto anche delle esigenze fondamentali di

politica economica (sentenze nn. 477 e 226 del 1993), bilanciare

tutti i fattori costituzionalmente rilevanti: nel caso in esame, il

processo di perequazione delineato dal decreto-legge n. 409 del 1990,

convertito nella legge n. 59 del 1991, non viene infatti vanificato,

come sembra temere il giudice rimettente, ma soltanto differito per

un periodo ragionevolmente contenuto; rinvio che, certo, non è

dettato da motivi arbitrari, trovando fondamento nella più complessa

manovra correttiva degli andamenti della finanza pubblica.

In questa prospettiva, la norma denunciata non reca lesione agli

artt. 36 e 38 della Costituzione, non determina disparità di

trattamento, né appare in sé irragionevole.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537

(Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei

conti, IV sezione giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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