Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo

comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle disposizioni di

carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli

spiriti), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal

Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Blasutig

Luciano, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Blasutig Luciano nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Massimo Luciani per Blasutig Luciano e l'Avvocato

dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Udine ha sollevato, con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del decreto

del Ministro per le Finanze dell'8 luglio 1924 recante l'approvazione

del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo

concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti.

La questione è proposta nell'ambito di un giudizio penale

instaurato nei confronti di persona imputata del reato di

fabbricazione clandestina di spiriti; l'imputazione, originariamente

ascritta per avere "fabbricato litri cinquanta di grappa utilizzando

apparecchi non denunciati all'Ufficio tecnico delle imposte di

fabbricazione e dall'UTIF non verificati" è stata poi specificata

all'udienza dal pubblico ministero - precisa il Tribunale rimettente

- come "riferita alla fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 37

(del citato d.m.), in relazione a quanto altresì previsto dal

successivo art. 38", e dunque concerne l'ipotesi di rinvenimento di

apparecchiature idonee alla distillazione e, contestualmente, di

materie alcoliche, in assenza di denuncia all'UTIF.

2. - Il Tribunale premette, quanto all'individuazione della norma

incriminatrice avente forza di legge, che è necessario "fare

riferimento al r.d. 30 gennaio 1896, n. 26 (a(rt. 18), come recepito

dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con

r.d. 10 (recte: 16) settembre 1909, n. 704 e riprodotto negli artt.

37 e 38" del già richiamato d.m. dell'8 luglio 1924.

3. - Nel prospettare la questione, il Tribunale muove dalla

considerazione secondo cui il disposto dell'art. 37, terzo comma, del

d.m. 8 luglio 1924 presenta connotati di autonoma rilevanza penale,

giacché configura la condotta ivi prevista, di detenzione di

apparecchiature atte alla distillazione e, congiuntamente, di materie

alcoliche, come "prodromica" alla verificazione di altra - più grave

- fattispecie, quale è quella di fabbricazione clandestina di

spiriti, prevista nel primo comma dello stesso articolo 37.

A questa "diversità dei beni giuridici tutelati" e comunque alla

differente gravità delle accennate fattispecie corrisponde,

tuttavia, un identico trattamento sanzionatorio; ma è proprio questo

livellamento nel regime sanzionatorio ad essere ingiustificato,

stante il divario che corre tra una condotta di effettivo esercizio

di attività economica finalizzata al contrabbando degli spiriti

(primo comma) e la "mera detenzione della strumentazione (soltanto)

potenzialmente idonea a quella utilizzazione" (terzo comma).

Questa parificazione di situazioni diverse, aggiunge il Tribunale,

lungi dal rappresentare soltanto l'esercizio della discrezionalità

del legislatore, risulta irragionevolmente discriminatoria e perciò

lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della

Costituzione; un principio, conclude il giudice a quo (che cita al

riguardo le decisioni n. 26 del 1979 e 255 del 1992), il cui rispetto

la Corte costituzionale ha, man mano, mostrato di verificare con

crescente attenzione.

5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per

l'infondatezza della questione.

6. - L'Avvocatura osserva che la premessa del Tribunale, secondo

cui sarebbero da distinguere due ipotesi incriminatrici,

rispettivamente contenute nel primo e nel terzo comma dell'art. 37

del d.m. 8 luglio 1924, è inesatta: le due disposizioni recano, in

realtà, la semplice specificazione di una medesima condotta

incriminata, quella di fabbricazione clandestina di spiriti, che

però, ai sensi del terzo comma, può ritenersi provata ed integrata

anche solo sulla base della presenza contestuale dell' apparecchio di

distillazione e di materie alcoliche o alcolizzabili prima che l'uno

e le altre siano denunciate all'UTIF.

La norma sottoposta a scrutinio, dunque, non crea alcuna nuova o

diversa fattispecie, limitandosi a delineare in termini di maggiore

precisione e specificazione quella generale di fabbricazione

contemplata nel primo comma.

Diversa è invece la fattispecie del quarto comma dell'art. 37 in

discorso, in cui si ha riguardo alla distinta ipotesi di mero

possesso di un apparecchio non denunciato all'UTIF, ipotesi che però

non entra in gioco né nel giudizio principale né nell'incidente di

costituzionalità; qui il legislatore reprime in effetti la sola

situazione di detenzione di apparecchiature senza la contemporanea

presenza di materie o prodotti alcolici, stabilendo una sanzione

inferiore.

7. - Se dunque non si verifica la ritenuta diversificazione delle

fattispecie, ma si è in presenza di un'unica ipotesi di

incriminazione - il fabbricare clandestinamente spiriti - punita con

unica sanzione (reclusione e multa ragguagliata, appunto, al prodotto

che si è ricavato o che avrebbe potuto essere ricavato dalle

sostanze rinvenute), la questione, così come prospettata dal

Tribunale di Udine, non può, ad avviso dell'Avvocatura, che

risultare irrilevante e, comunque, infondata.

8. - Si è costituita nel giudizio dinanzi alla Corte

costituzionale la parte privata, il cui patrocinio ha formulato

deduzioni adesive a quelle prospettate nell'ordinanza di rinvio, cui

si aggiunge, sulla linea della ritenuta illegittimità della norma,

il richiamo ai necessari princi'pi di "giusta proporzione" tra fatto

e sanzione (sentt. nn. 971/1988, 40/1990, 22/1991 di questa Corte) e

di "adeguatezza" della sanzione al fatto concreto (sent. n. 16/1991).

Quando questi princi'pi vengono meno, si delinea l'illegittimità

della scelta punitiva fatta dal legislatore, che non può neppure,

nella specie, giustificarsi alla luce del carattere "interinale" o

comunque eccezionale della disciplina: la normativa in argomento è

sostanzialmente invariata da decenni, ed è oramai priva di adeguata

ragione giustificativa la lamentata irrazionale equiparazione quoad

poenam di fattispecie diverse.

9. - In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato

una memoria nella quale, con numerosi richiami di giurisprudenza

costituzionale e di dottrina, si insiste per l'accoglimento della

questione.

La memoria argomenta per la fondatezza della questione muovendo

dalla rilevata centralità del principio di ragionevolezza nell'opera

di verifica della legittimità costituzionale affidata alla Corte;

quel principio viene quindi ricollegato, dal patrocinio della parte,

a due profili: a) quello della irragionevolezza intrinseca della

norma, e b) quello della irrazionalità della parificazione nel

trattamento punitivo rispetto a condotte notevolmente diverse tra

loro.

Quanto al primo profilo, la parte ritiene di individuare una

attuale manifesta sproporzione tra la tipologia dell'illecito, in

particolare con riguardo all'interesse protetto dalla norma (che è

quello tributario), e la conseguenza punitiva (la reclusione oltre la

multa) ricollegata alla violazione, tale da incidere sul bene

primario e fondamentale della libertà personale; la severa scelta

punitiva, storicamente collocata e datata, si rivela oggi eccessiva

ed inattuale, contrastando con i criteri di giusta proporzione e di

utilità della sanzione rispetto al fatto sanzionato e crea, per

questo aspetto, uno "sbilanciamento" dei valori costituzionali in

gioco.

Quanto al secondo profilo, si pone innanzitutto in rilievo la

differenza della condotta in argomento (detenere abusivamente materie

alcoliche e strumenti di distillazione) rispetto a quella assunta

quale termine di comparazione (fabbricare spiriti

clandestinamente), giacché - si osserva - tra le due condotte v'è

asimmetria e intercorre una relazione da prius a posterius: diversi

sono la condotta materiale, l'allarme sociale, il danno al pubblico

interesse, ma ciononostante è identica l'escursione sanzionatoria.

Che la detenzione congiunta di apparecchiature di distillazione e

sostanze alcoliche sia condotta diversa da quella di effettiva

fabbricazione, prosegue la memoria, è del resto un dato ricavabile

dalla decisione n. 62 del 1967 della Corte costituzionale.

L'equiparazione sanzionatoria denunciata, inoltre, assume valore

discriminatorio in ragione del concreto atteggiarsi della

fattispecie, proprio quale delineato sopra e quale riconfermato dalla

richiamata sentenza n. 62 del 1967: se l'ipotesi normativa sottoposta

a scrutinio fosse stata costruita solo come elemento di carattere

presuntivo, all'imputato sarebbe sempre possibile liberarsi

dall'addebito adducendo elementi contrari, e non verrebbe in rilievo

la ragionevolezza del trattamento sanzionatorio; ma l'essere stata

configurata la detenzione come una figura autonoma di reato impone

necessariamente una differenziazione di trattamento, non potendo

essere contestato sul piano della prova l'elemento costitutivo

dell'illecito.

La parte privata insiste pertanto per l'affermazione di

incostituzionalità della norma, conducendo una ampia disamina del

percorso della giurisprudenza costituzionale sul punto del sindacato

della ragionevolezza di previsioni penali; un sindacato, questo, via

via maturato nel senso di una verifica sempre più intensa del

ponderato bilanciamento dei valori implicati, rispetto al principio

di eguaglianza e al collegato principio di adeguata proporzione tra

fatto e punizione. Considerato in diritto

1. - Oggetto del giudizio di costituzionalità è l'art. 37, terzo

comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti

l'imposta di fabbricazione degli spiriti, comma il quale stabilisce

che la fabbricazione clandestina degli spiriti - che il primo comma

dello stesso articolo punisce con la reclusione da tre mesi a due

anni nonché con una multa ragguagliata al prodotto - "è provata

anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi o

attigui, dell'apparecchio di distillazione ( ..) e di materie

alcooliche".

Nell'ordinanza di rimessione si assume che la norma, configurando

un reato autonomo rispetto a quello previsto dal primo comma,

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione perché parificherebbe

irragionevolmente due reati di diversa gravità assoggettandoli alla

stessa pena, senza tener conto che la detenzione di apparecchiature

atte alla distillazione e di materie alcoliche è una condotta

indicativamente prodromica alla consumazione di altra e più grave,

quale è quella di fabbricazione clandestina degli spiriti.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 62 del 1967, ha disatteso analoga

questione, pur muovendo dalla stessa premessa interpretativa su cui

si basa l'ordinanza di rinvio che ha promosso il presente giudizio e

che cioè il primo ed il terzo comma dell'art. 37 configurerebbero

due reati fra loro distinti, quello di fabbricazione il primo e di

detenzione il secondo.

Senonché è da rilevare che quella interpretazione è messa in

discussione dalla giurisprudenza e di recente anche la Cassazione

(Cass. pen. , Sez. 3ª, 7 dicembre 1990, n. 3282) sembra presupporre

che si sia in presenza di un'unica figura di reato, prevista dal

primo comma, quella di fabbricazione clandestina degli spiriti, e che

il terzo comma ponga soltanto una presunzione di prova della

fabbricazione, consistente nella detenzione negli stessi locali - o

in locali annessi o attigui - dell'apparecchiatura e del prodotto.

A questo orientamento interpretativo, discostandosi da quello

posto a base della sentenza n. 62 del 1967, ritiene ora la Corte di

aderire, ritenendolo maggiormente conforme al significato della

disposizione impugnata, in quanto essa non si esprime con la formula

cui solitamente il legislatore ricorre quando intenda equiparare una

fattispecie criminosa ad un'altra, bensì si limita ad affermare che

"la fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza (

..) dell'apparecchio ( ..) e di materie alcooliche". Il reato è

dunque unico: quello di fabbricazione clandestina, mentre la prova di

esso può desumersi dalla contemporanea presenza delle

apparecchiature e del prodotto.

Questa interpretazione non fa ugualmente andare incontro, sotto

altro profilo, alle censure di incostituzionalità cui la richiamata

sentenza di questa Corte n. 62 del 1967 aveva voluto ovviare quando,

per escludere che la norma ponesse una presunzione iuris et de iure,

non consentita in materia penale, affermò che essa configurasse una

autonoma figura di reato equiparata quoad poenam a quella prevista

dal primo comma.

Anche interpretando diversamente la norma impugnata, attribuendole

il significato a suo tempo escluso da questa Corte, ciò non può

indurre a ritenere che si sia in presenza di una presunzione iuris et

de iure. L'espressione adoperata dalla norma impugnata non autorizza

a queste conclusioni non risultando alcun elemento da cui possa

arguirsi che sia precluso all'imputato di fornire la prova contraria.

3. - Una volta escluso che l'art. 37, terzo comma, configuri una

autonoma figura di reato (meno grave secondo la prospettazione del

giudice a quo) assoggettato alla stessa pena di quello (più grave)

previsto dal primo comma, viene meno la premessa da cui muove

l'ordinanza di rinvio per denunciare l'ingiustificatezza della

equiparazione, onde l'infondatezza della questione in riferimento al

parametro costituzionale invocato.

4. - Sebbene non suscettibile - alla stregua della consolidata

giurisprudenza di questa Corte - di essere preso in considerazione,

in quanto non contenuto neppure implicitamente nei termini della

questione quali fissati dall'ordinanza di rinvio, il profilo di

contrasto della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione sul

piano della irragionevolezza in sé dell'incriminazione penale,

prospettato dalla parte privata, viene ad essere assorbito

nell'ambito delle considerazioni che precedono, giacché anche questo

profilo muove dal presupposto interpretativo di differenziazione

delle fattispecie su cui è basata la questione sollevata; mentre va

ricordato, circa la notazione di "obsolescenza" della risalente

disciplina in argomento, che un aggiornamento di essa dovrà trovare

sistemazione nell'ambito dell'esercizio della delega accordata al

Governo, per il riordino del settore, con l'art. 1, comma 4, della

legge 29 ottobre 1993, n. 427, per adeguarla alla esigenza di

congruità della sanzione rispetto al bene giuridico leso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle

disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di

fabbricazione degli spiriti) sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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