Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione

della L.R. 5 agosto 1975 n. 48 concernente: "Stato giuridico e

trattamento economico del personale della Regione Autonoma

Friuli-Venezia Giulia"), in riferimento all'art. 8, lett. f della

legge 22 ottobre 1971 n. 865 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 febbraio 1978 dal T.A.R. per il

Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Di Giovanni

Alberto ed altri contro Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n.

205 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 119 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal T.A.R. per il

Friuli-Venezia Giulia sui ricorsi riuniti proposti da Mattiussi

Danilo contro Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n. 305 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 220-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 18 luglio 1985 dal T.A.R. per il

Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Iaccheo Giovanni contro

Regione Friuli-Venezia Giulia iscritta al n. 17 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22 1° Serie Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Destro Ezio nonché gli atti di

intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con le tre ordinanze citate in epigrafe il Tribunale

Regionale Amministrativo del Friuli-Venezia Giulia prospetta un

dubbio di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 1 e

2 della legge, emanata dalla predetta Regione, 15 marzo 1976 n. 2

(Integrazione della L.R. 5 agosto 1975 n. 48 concernente: "Stato

giuridico e trattamento economico del personale della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia") che, dettando le norme per

l'inquadramento del personale degli enti soppressi dalla legge 21

ottobre 1971 n. 865 (c.d. riforma della casa) e trasferito alla

regione medesima, ne prevede l'inquadramento in soprannumero nella

qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza e

stabilisce, nel contempo, criteri di corrispondenza che, fra l'altro,

escludono l'inquadramento di detto personale nella qualifica

funzionale di dirigente della regione.

2. - A monte delle disposizioni sospettate di incostituzionalità

sta l'art. 8 dell'anzidetta legge statale n. 865 del 1971, che, nel

delegare al Governo lo scioglimento degli enti pubblici edilizi a

carattere nazionale, pone il seguente principio direttivo:

"Trasferire... alle regioni il personale... degli enti soppressi...

salvaguardandone i diritti acquisiti...".

La delega è stata esercitata con il d.P.R. 30 dicembre 1972 n.

1036 (Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli

enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale

pubblica) secondo il quale

"al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento

economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto

all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni

corrispondenti a quelle già esercitate" (art. 19, primo comma).

Con successivo decreto legge del 2 maggio 1974 n. 115, contenente

norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (convertito

nella legge 27 giugno 1974 n. 247), è stata prevista, per il

personale trasferito al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze

del Comitato per l'Edilizia residenziale, la salvaguardia dei diritti

quesiti ai sensi dell' art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036.

Sulla base di tali disposizioni legislative, il Ministero dei

lavori pubblici, con suo decreto del 28 dicembre 1974 n. 5427,

disponeva, con decorrenza 1° gennaio 1975, il trasferimento alla

regione Friuli-Venezia Giulia sia di trenta dipendenti di due enti

soppressi, l'I.S.E.S. (Istituto per lo Sviluppo della Edilizia

Sociale) e l'I.S.S.C.A.L. (Istituto Servizio Sociale, Case per i

Lavoratori), sia quello di altri due dipendenti destinati in via

definitiva a prestare servizio presso il costituendo Consorzio

Regionale fra gli Istituti Autonomi per le case popolari della

Regione.

A seguito di tale atto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha

adottato la legge regionale 18 giugno 1975 n. 35, che è stata poi

sostituita dalla L.R. 15 marzo 1976 n. 2, di cui fanno parte le

disposizioni sospettate di incostituzionalità. Le ordinanze a quibus

hanno origine da ricorsi presentati da un certo numero di dipendenti

pubblici "trasferiti" contro gli atti regionali di inquadramento (in

soprannumero) e il conseguente trattamento economico. Il t.a.r. del

Friuli-Venezia Giulia, ritenuto tali atti conformi agli articoli 1 e

2 della citata L.R. n. 2 del 1976, ha invece dubitato della

legittimità costituzionale delle norme di legge regionale che vi

stavano a base.

3. - Con la prima ordinanza (R.O. n. 205/79) si prospetta la

violazione degli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, del

principio generale dell'ordinamento costituito dal divieto di

retroattività della legge regionale, delle norme fondamentali di una

riforma economico-sociale (art. 8 della legge n. 865 del 1971; artt.

18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972; art. 23 del d.l. n. 115 del

1974) e, infine, dell'art. 68, capoverso, dello statuto.

3.1. - Secondo il giudice a quo, i profili di possibile contrasto

con l'art. 3 Cost. sono individuati, da un lato, nell'inquadramento

in soprannumero e in un'unica qualifica nell'ambito della stessa

carriera, e dall'altro, nel fatto che la normativa regionale ha

alterato le distinzioni giuridiche esistenti negli ordinamenti di

provenienza, eliminando ogni differenza in ordine allo status

giuridico e mantenendole solo per quanto riguarda il trattamento

economico.

3.2. - Il parametro dell'art. 36 Cost. viene invocato

nell'ordinanza del t.a.r. Friuli-Venezia Giulia in quanto

l'inquadramento nella medesima qualifica del personale appartenente

alla stessa carriera non tiene conto delle qualifiche già rivestite

dai dipendenti nel ruolo di provenienza, né consente l'inquadramento

fra i dirigenti regionali dei dipendenti aventi una qualifica

direttiva nell'ente di provenienza, non tenendo così conto della

qualità del lavoro prestato.

3.3. - La violazione dell'art. 97 Cost., primo e secondo comma,

viene prospettata dal giudice a quo sotto tre diversi profili:

a) prima di tutto perché la legge regionale impugnata, dettando

una disciplina applicabile solo ad una parte del personale

identificato per la sua provenienza da enti disciolti conterrebbe una

disciplina distinta da quella generale per esigenze non ricollegabili

alle strutture o alle funzioni degli uffici regionali;

b) inoltre, la violazione del principio del buon andamento e

dell'imparzialità della pubblica amministrazione sarebbero la

conseguenza del mancato rispetto di una riforma economico-sociale in

tema di soppressione e successione di alcuni enti edilizi, la legge

statale sulla riforma della casa, che ha compiuto una valutazione in

ordine alla posizione giuridica del personale da trasferire, cui

andrebbe garantito lo stato giuridico ed economico goduto nonché la

destinazione a funzioni corrispondenti a quelle esercitate;

c) infine, il non aver fatto riferimento, nell'inquadramento del

personale, ad elementi obiettivi, quali le funzioni già esercitate,

si porrebbe in contrasto con il secondo comma dell'art. 97 Cost.

perché la razionale utilizzazione del personale sarebbe un elemento

inscindibile nella definizione della struttura degli uffici (sotto

l'aspetto soggettivo), delle attribuzioni e delle responsabilità

proprie dei funzionari.

3.4. - Come quarto profilo di incostituzionalità l'ordinanza del

giudice a quo, premesso che il d.m. n. 15427/74 obbliga il

legislatore regionale all'inquadramento e all'immissione nei ruoli

regionali del personale trasferito, adduce che le norme impugnate

violerebbero il principio di irretroattività della legge regionale

perché questa, non rispettando la legge statale (L. 865/71 e d.P.R.

1036/72), avrebbe i caratteri di una c.d. legge provvedimento, priva

di astrattezza e disciplinante effetti giuridici già regolati con

legge statale. Secondo il giudice a quo, infatti, il personale degli

enti soppressi era, ope legis, in servizio presso la Regione alla

data del 1° gennaio 1975 per effetto della normativa statale e del

citato d.m. n. 15427/74 ed aveva diritto all'inquadramento in base

alla disciplina vigente a quell'epoca.

3.5. - Il quinto profilo di incostituzionalità riguarda i limiti

della potestà legislativa della Regione che, seppur esclusiva, è

tenuta al rispetto delle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali. Poiché alla legge sulla casa non potrebbe essere

negato tale carattere, l'ordinanza ravvisa che l'art. 19 d.P.R.

1036/72, emanato come decreto delegato di quella legge, sarebbe stato

violato dalle norme regionali nella parte in cui prevedono

l'inquadramento in soprannumero e non garantiscono le posizioni

giuridiche acquisite nell'ente di provenienza né il trattamento

economico conseguito (mancato riconoscimento della quattordicesima e

quindicesima mensilità previste invece dalle norme regolamentari

degli enti di provenienza).

3.6. - Da ultimo, il giudice a quo ritiene leso l'art. 68 dello

statuto della Regione, secondo il quale "le norme sullo stato

giuridico e sul trattamento economico del personale del ruolo

regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul

trattamento economico del personale statale".

Più precisamente, il giudice a quo, pur non negando il potere

della regione di introdurre differenze (giustificate) rispetto alla

normativa statale, adduce che nel caso di specie sarebbero state

violate norme statali appositamente emanate per regolare il rapporto

di impiego del personale trasferito alla Regione dagli enti edilizi

soppressi (artt. 18 e 19 d.P.R. 1036/72 e 23 d.l. 115/74), oltreché

principi generali della disciplina del rapporto di impiego statale,

quali quelli che tutelano il diritto alla conservazione della

qualifica e all'esercizio delle funzioni e il diritto alla

conservazione del trattamento economico già acquisito.

4. - Si è costituito in giudizio il sig. Ezio Destro, uno dei

ricorrenti davanti al giudice amministrativo, rappresentato e difeso

dagli avv.ti Ezio Trampus e Antonio Memeo, il quale aderisce

sostanzialmente ai profili di illegittimità costituzionale sopra

riassunti.

5. - La Regione, costituitasi in giudizio con atto di intervento e

memoria, respinge tutte le questioni di costituzionalità sollevate

nell'ordinanza di rimessione.

Sulla affermata violazione dell'art. 3 Cost. essa osserva che la

"posizione soprannumeraria" non è affatto lesiva di diritti o

interessi del personale che vi è collocato, avendo l'unico scopo di

non dilatare la pianta organica in presenza di eccezionali e non

ripetibili situazioni.

Nemmeno si porrebbe un problema di rispetto dell'art. 3 Cost. per

l'inquadramento del personale degli enti soppressi in un'unica

qualifica, perché identica disposizione è prevista per il restante

personale regionale. Sull'azzeramento delle diversità di situazioni

esistenti negli ordinamenti di provenienza relativamente allo status

giuridico, la Regione si richiama, per negare la violazione del

parametro costituzionale invocato, a quanto già osservato da questa

Corte nella sentenza n. 10/80.

Circa le affermate violazioni degli artt. 36 e 97 Cost., la

Regione, premessa un'eccezione di inammissibilità per le censure

relative all'art. 97 Cost. in quanto formulate genericamente, si

richiama ancora alla citata sentenza n. 10/80 di questa Corte.

La Regione, inoltre, nega il carattere retroattivo delle

disposizioni impugnate, rilevando che le norme statali non

disciplinano, né possono disciplinare, gli aspetti regolati dalla

normativa regionale, quali le modalità dell'inquadramento, la "presa

in carico" del personale e l'attribuzione ad esso di un certo

trattamento economico. Di conseguenza, secondo la Regione, la legge

regionale non poteva che riferisi alla data del passaggio del

personale alla Regione (1° gennaio 1975), avvenuto il 28 dicembre

1974, e quindi non poteva non regolare una situazione determinatasi

ben prima della sua emanazione.

Con riferimento all'affermata violazione delle norme fondamentali

di una riforma economica e sociale, la Regione, dopo aver avanzato il

dubbio che gli artt. 8 L. 861/1975, 18 e 19 d.P.R. 1036/1972 e 23

d.l. 115/1974 possano essere ritenuti tali, si richiama alle

considerazioni svolte nella citata sentenza n. 10/80 con riguardo

alla tutela delle posizioni originarie del personale trasferito alla

regione.

Per quanto riguarda la salvaguardia del trattamento economico, la

Regione osserva che, in base alle norme introdotte dalle disposizioni

impugnate, il personale trasferito ha, innanzitutto, ottenuto

l'inglobamento nello stipendio di vari assegni e indennità che

nell'Amministrazione di appartenenza ne erano esclusi, con beneficio

per la determinazione del quantum degli aumenti biennali, della

tredicesima e di ogni altro compenso accessorio rapportato alla

misura dello stipendio. Inoltre, sulla base delle stesse norme, è

previsto un assegno ad personam, allo scopo di escludere ogni pur

remota eventualità di reformatio in peius. Infine, aggiunge la

Regione, nel 1982 (L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, art. 42) la

quattordicesima e la quindicesima mensilità sono state inglobate

nello stipendio tabellare del personale de quo.

Anche per confutare l'affermata violazione dell'art. 68 dello

statuto, la Regione si richiama alle considerazioni che questa Corte

ha svolto nella sentenza n. 10/80, laddove si osserva che la norma

che impone la salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche

assolve soltanto alla transitoria esigenza di evitare una reformatio

in peius dello status dei dipendenti interessati.

6. - Con l'ordinanza n. 35/1985 il t.a.r. del Friuli-Venezia

Giulia, dopo aver premesso che il ricorrente, arch. Danilo Mattiussi,

ricopriva nell'ente di provenienza una qualifica dirigenziale

(rectius: direttiva), che tale qualifica ricomprendeva nella sua

declaratoria funzioni rientranti nella qualifica regionale di

dirigente, che il ricorrente, conformemente alla cit. L.R. n. 2 del

1976, non era stato inquadrato nella qualifica regionale di

dirigente, ha sollevato questione di costituzionalità della legge

regionale per violazione del principio della conservazione delle

mansioni del personale, costituente norma fondamentale di una riforma

economico-sociale.

6.1. - Si è costituita soltanto la Regione che si è limitata ad

affermare che la legge statale n. 861/75 non è legge di grande

riforma economico- sociale e che il principio della conservazione

delle mansioni del personale non è un principio fondamentale della

supposta grande riforma.

7. - Infine, anche con l'ordinanza n. 17/1986, il t.a.r. del

Friuli-Venezia Giulia dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 1 della cit. L.R. n. 2/76 nella parte in cui non prevede

l'inquadramento del personale degli enti edilizi soppressi nella

carriera dirigenziale.

L'ordinanza, dopo aver mostrato di ritenere che nel caso di specie

si sia avuto l'inquadramento in carriera (regionale) direttiva del

personale in possesso, nell'ente di provenienza, della carriera

dirigenziale (e non direttiva, come è invece nella realtà), indica

come norma parametro, costituente riforma economico-sociale, solo

l'art. 8, lettera f della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

7.1. - Anche in tal caso si è costituita la Regione che, ancora

una volta, si è limitata a negare il carattere di grande riforma

economico-sociale della legge n. 865 del 1971 e, comunque, il

carattere di norma fondamentale della parte relativa al personale.

8. - Alla pubblica udienza del 13 gennaio 1987 l'avv. Gaspare

Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ha chiesto il rigetto

delle questioni di costituzionalità proposte rimettendosi agli atti

di causa. Considerato in diritto

1. - Poiché con le ordinanze in epigrafe si sollevano questioni

identiche o connesse, le cause sono riunite e decise con un'unica

sentenza.

2. - Le questioni di costituzionalità riguardano gli artt. 1 e 2

l.r. 15 marzo 1976 n. 2, con i quali si fissano le modalità di

inquadramento nell'amministrazione regionale del personale

proveniente da enti pubblici edilizi soppressi, in relazione agli

artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché 4 e 68 Stat. F.V.G., come precisato

in narrativa.

Considerato che sono già state dichiarate infondate da questa

Corte identiche questioni attinenti ai profili degli artt. 3 (sent.

n. 73 del 1979), 36 (sent. n. 10 del 1980), 97 Cost. (sentt. n. 10

del 1980, n. 278 del 1983) e dell'art. 68 Stat. F.V.G. (sent. n. 188

del 1985); e considerato che nelle odierne ordinanze di rimessione

non vengono addotti argomenti nuovi, non resta che ritenere le

relative questioni manifestamente infondate.

3. - Nuovo è invece il profilo di costituzionalità relativo

all'art. 4 Stat. F.V.G. - nel duplice aspetto della violazione del

principio generale della irretroattività della legge regionale e del

mancato rispetto delle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali - che perciò va affrontato nel merito con il

presente giudizio.

Così come sono prospettate e nei termini di cui si dirà in

motivazione, le censure sono tuttavia infondate.

4. - La presunta violazione del principio generale della

irretroattività delle leggi regionali, addotta dalla prima delle

ordinanze qui considerate (r.o. 205/1979), è in realtà

insussistente.

In effetti, il trasferimento alla Regione del personale che

apparteneva agli enti pubblici edilizi soppressi, la decorrenza dello

stesso e i principi o le salvaguardie attinenti al passaggio di quei

dipendenti all'amministrazione regionale, sono stati disciplinati da

una catena di atti statali che, partendo dall'art. 8 l. n. 865/1971 e

dall'art. 19 d.P.R. n. 1036 del 1972, si è chiusa con il d.m. 28

dicembre 1974 n. 15427, il quale ha disposto l'effettivo

trasferimento con decorrenza 1° gennaio 1975. Tuttavia, diversamente

da quanto ritiene il giudice a quo, al fine di rendere operativo il

predetto trasferimento, era necessario che la Regione adottasse le

leggi occorrenti alla predisposizione delle specifiche modalità di

inquadramento del personale trasferito, al suo inserimento

nell'organizzazione degli uffici amministrativi regionali e alla

conseguente attribuzione di un trattamento economico con salvaguardia

dei diritti acquisiti

(secondo quanto prescritto dall'art. 8 l. n. 865/1971). Al pari di

ogni norma di attuazione che si colloca all'ultimo anello di una

catena discendente di atti normativi, le disposizioni regionali in

questione, fra cui sono comprese le norme impugnate, pur se

successive alla data della decorrenza del trasferimento del personale

de quo, non aggiungono al patrimonio giuridico dei soggetti

interessati alcun diritto che non fosse già previsto, quantomeno in

via di principio o di previsione astratta, nelle disposizioni di

legge statale collocate a monte del trasferimento stesso. La loro

"retroattività", pertanto, è del tutto apparente e, perciò stesso,

non si pone neppure il problema del contrasto con il divieto di

retroattività della legge regionale affermato da questa Corte

(sentenze nn. 91/1982, 23/1978 e 123/1957) nei confronti di leggi

regionali che prendono in considerazione e disciplinano situazioni

giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore, al fine

di darne una disciplina diversa da quella statale.

5. - Altrettanto infondata è la censura prospettata dalle

ordinanze a quibus in relazione alla presunta violazione del limite

delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che l'art.

4 Stat. F.V.G. prevede a carico della competenza legislativa

regionale primaria o esclusiva. Infatti, anche se l'art. 8 lett. f

della l. n. 865/1971 e l'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 sono da

considerare come rientranti nelle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali, non si riscontra alcuna violazione delle stesse ad

opera delle norme impugnate, ove le disposizioni di raffronto siano

correttamente interpretate.

5.1. - Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn.

219/1984 e 151/1986), la natura di riforma economico-sociale di

determinate norme va individuata attraverso una valutazione

dell'oggetto delle norme stesse, della loro motivazione politico

sociale, del loro scopo, del loro contenuto e delle modificazioni che

esse intendono apportare nei rapporti sociali. Poiché tale

valutazione deve riguardare le specifiche norme considerate, seppure

nella loro connessione con altre norme, la qualificazione logica di

alcune disposizioni di una certa legge come norme fondamentali di

riforma economico-sociale non si estende automaticamente a tutte le

disposizioni comprese nella legge medesima. Pertanto, che una

precedente pronunzia di questa Corte abbia ritenuto come riforme

economico-sociali altre disposizioni della l. n. 865/1971 (sent. n.

13/1980) non esime da una valutazione ad hoc delle norme impugnate.

In sé e per sé considerato l'art. 8 lett f della l. n. 865/1971,

in collegamento con l'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 che configura

l'esercizio del corrispondente potere delegato, non costituisce di

certo una norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tuttavia

è ormai acquisito alla giurispurdenza di questa Corte che, se le

norme esecutive o di dettaglio non debbono considerarsi

necessariamente attratte dalla natura di riforma economico-sociale

delle norme principali da cui logicamente dipendono, non si può

escludere l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle

contenenti i principi fondamentali della riforma, purché legate con

queste ultime da un rapporto di coessenzialità o di necessaria

integrazione (sentt. nn. 219/1984 e 151/1986). Ebbene, da tale punto

di vista, l'intero art. 8 della legge n. 865/1971, nonché l'art. 19

del d.P.R. n. 1036/1972 che, rappresentandone l'esercizio della

corrispondente delega, fa corpo con esso, è espressamente diretto a

riorganizzare su basi nuove il complesso delle amministrazioni e

degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e

popolare. Rispetto a questo compito - di cui la ristrutturazione e il

riordinamento degli I.A.C.P. operanti nel territorio di ogni singola

Regione, insieme alla razionalizzazione e alla semplificazione della

rete degli enti pubblici edilizi sia nazionali che locali, sono le

parti più qualificanti - i principi relativi al trasferimento del

personale (oltreché del patrimonio) appartenente agli enti pubblici

soppressi rappresentano indubbiamente un elemento di necessaria

integrazione delle norme fondamentali della riforma economico-sociale

di cui trattasi.

5.2. - Premesso tutto ciò, resta da esaminare la conformità

degli artt. 1 e 2 della l.r. F.V.G. n. 2/1976 rispetto agli artt. 8

lett. f l.n. 865/1971 e 19 d.P.R. n. 1036/1972. Apparentemente l'art.

8 lett. f della legge di delega appena citata contiene una

formulazione più riduttiva rispetto a quella contenuta nell'art. 19

del corrispondente decreto delegato: mentre il primo prevede che il

trasferimento dei dipendenti dagli enti pubblici soppressi alla

Regione debba avvenire "salvaguardandone i diritti acquisiti", il

secondo invece dispone che "al personale trasferito dev'essere

assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non

inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la

destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate".

Quest'ultima espressione ha indotto i giudici a quibus a ritenere che

l'art. 19 del d.P.R. da ultimo citato imponga la salvaguardia,

oltreché del trattamento economico, anche del tipo di mansioni

inerenti alla qualifica già rivestita, e a sospettare di

incostituzionalità, pertanto, gli artt. 1 e 2 della l.r. F.V.G. n.

2/1976 che provvedono a inquadrare il personale trasferito nella

qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, ma

non assegnando allo stesso mansioni identiche a quelle

precedentemente svolte.

Tuttavia, una corretta interpretazione sistematica del citato art.

19 induce a considerare errato il significato che i giudici a quibus

hanno ritenuto di inferire dalle predette disposizioni, anche se

questo appaia indubbiamente suggerito dal tenore letterale delle

disposizioni medesime.

Innanzitutto, al di là di ipotesi di evidente contraddizione, una

norma delegata dall'incerto significato lessicale dev'esser

interpretata, per quanto possibile, in armonia con le corrispondenti

disposizioni contenute nella legge di

delega. Ebbene, l'art. 8 lett. f della l. n. 865/1971 presenta una

formulazione - suffragata peraltro dai lavori preparatori, nel corso

dei quali fu respinto un emendamento diretto ad assicurare una

corrispondenza delle mansioni dopo il trasferimento - che esclude in

modo inequivoco l'assegnazione al personale trasferito delle stesse

mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza.

In secondo luogo, lo stesso legislatore statale, intervenendo

successivamente nella stessa materia con il d.-l. 2 maggio 1974 n.

115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale),

all'art. 23, comma 3, del medesimo decreto-legge si è riferito

all'art. 19 del d.P.R. n. 1036/1972 interpretandolo come norma che

impone la mera salvaguardia dei diritti quesiti, e non già

l'assegnazione delle stesse mansioni svolte precedentemente.

Da ultimo va considerato che, dovendosi interpretare ogni

disposizione in armonia con i principi costituzionali, ove l'art. 19

appena citato dovesse essere interpretato nel modo prospettato dai

giudici a quibus, si opererebbe una sostanziale vanificazione della

competenza che l'art. 4 n. 1 Stat. F.V.G. assegna alla legislazione

esclusiva di quella Regione (ordinamento degli uffici e degli enti

dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale

ad essi addetto).

Del resto, seppure per profili diversi, sulla stessa linea si è

mossa questa Corte quando, andando in contrario avviso rispetto al

giudice a quo, ha interpretato l'espressione "posizioni di carriera

ed economiche" come non ricomprendenti le mansioni (sentenza n.

10/80), e quando ha evidenziato come il riferimento delle vecchie

carriere alle mansioni fosse soltanto "astratto e generico" (sentenza

n. 99/86).

L'interpretazione sistematica qui accolta riceve ulteriore

conforto dalla considerazione che né al personale inquadrato nei

ruoli regionali a seguito del primo trasferimento di funzioni

amministrative del 1972, né a quello inquadrato successivamente a

seguito del d.P.R. n. 616 del 1977 è stata garantita la

conservazione del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già

rivestita. In altri termini, se si seguisse l'interpretazione

proposta dai giudici a quibus si avrebbe un trattamento per i

dipendenti degli enti edilizi soppressi diverso da quello assicurato

in casi analoghi ad altro personale pubblico, di cui non è dato

vedere alcuna giustificazione.

5.3. - Una volta chiarito il significato dell'art. 19, primo

comma, del d.P.R. n. 1036 del 1972, è agevole negarne la violazione

da parte delle norme regionali impugnate che disciplinano il

trattamento economico e l'inquadramento in soprannumero del personale

degli enti edilizi soppressi.

Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 6/1986), la

garanzia per il personale trasferito alle regioni relativa al

mantenimento del complessivo trattamento economico già goduto

nell'amministrazione di provenienza anche dopo il suo inquadramento

nei ruoli regionali, lungi dal comportare il mantenimento di tutti i

benefici goduti nell'amministrazione di provenienza, è soltanto

diretta ad assicurare che il trattamento complessivo spettante dopo

l'inquadramento non sia inferiore a quello anteriore

all'inquadramento medesimo, comprensivo di tutti i benefici. Ma né i

giudici a quibus, né la parte costituita prospettano questa

doglianza.

Egualmente infondata è la questione che fa leva

sull'inquadramento in soprannumero, poiché è palese la sua

estraneità alla prescritta garanzia del mantenimento del trattamento

economico goduto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara:

a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regione

Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (Integrazione della l.r. 5

agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il trattamento

economico del personale della Regione), sollevata, con le ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello statuto della

regione Friuli-Venezia Giulia;

b) manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente

dispositivo, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in

riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione e 68 dello

statuto speciale della Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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