Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.P.R. 643/1972
  • art. 1d.P.R. 643/1972
  • art. 18d.P.R. 643/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

3, in relaz. all'art. 11, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili) promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1975 dalla

Commissione tributaria di 1 grado di Biella sul ricorso proposto da

Pagliardi Angioletta ed altra, iscritta al n. 6 del registro ordinanze

1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del

10 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto pubblico del 3 luglio 1973, Pagliardi Angioletta e

Alessandrina vendevano ad Angeleri Giacomo alcuni immobili, loro

pervenuti per successione a causa di morte denunciata a Biella il 19

dicembre 1972.

Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili (Invim), dovuta ai sensi dell'art. 4, n. 1, d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643, le venditrici dichiaravano i valori iniziale e finale di

pari importo e, per conseguenza, nulla corrispondevano per la detta

imposta al momento della registrazione della vendita.

In sede di accertamento dei valori, l'ufficio riteneva congruo il

valore finale, ma riduceva il valore iniziale.

Le venditrici aderivano a questa determinazione in data 4 luglio

1974 e provvedevano contestualmente al pagamento del tributo.

Il giorno successivo, però, esse impugnavano l'accertamento,

deducendo l'illogicità della legge sopra citata e lamentando che il

valore iniziale del bene venduto non fosse stato maggiorato con

l'aggiunta della somma da loro pagata per imposta di successione.

L'adita Commissione tributaria di primo grado di Biella, con

ordinanza del 10 novembre 1975, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972, in

relazione al precedente art. 11, primo comma, "laddove dispone per i

trasferimenti discendenti da atti inter vivos un trattamento diverso e

deteriore rispetto a quello previsto per i trasferimenti mortis causa,

in quanto mentre per i primi le spese di cui all'art. 11, se già non

esposte nella dichiarazione prevista nel primo comma, debbono, a pena

di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della

registrazione dell'atto, per i secondi, mortis causa, la denuncia può

essere fatta sino alla scadenza del termine stabilito ai fini della

deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successoria".

La differenza di trattamento sembrava contrastare con l'art. 53,

primo comma, della costituzione.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella G.U. n. 65 del 10 marzo 1976.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo

in via preliminare l'inammissibilità della questione per irrilevanza

nel giudizio a quo, specialmente perché le venditrici hanno acquistato

il bene per successione a causa di morte e perciò, ai fini della

denuncia delle spese per la maggiorazione del valore iniziale,

avrebbero potuto fruire del più lungo termine stabilito dal denunciato

art. 18, 3 comma, d.P.R. n. 643 del 1972.

Nel merito, l'interveniente rileva che il diverso trattamento,

relativo al termine per la denuncia delle spese effettuate, stabilito

dal citato art. 18 con riferimento agli acquisti tra vivi ed agli

acquisti mortis causa, è giustificato dalla diversità dei termini

previsti per la corresponsione dell'imposta di registro(acquisti tra

vivi) e dell'imposta di successione (acquisti a causa di morte) che si

riflette analogamente sull'Invim. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di primo

grado di Biella ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 11,1 comma, e 18, 3 comma, d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, relativo all'imposta sull'incremento di valore

degli immobili, laddove prevede per i trasferimenti inter vivos un

trattamento diverso e deteriore rispetto a quello previsto per i

trasferimenti mortis causa. Precisamente, il giudice a quo ritiene che

la suindicata normativa contrasta con l'art. 53 della Costituzione in

quanto dispone che le spese di acquisto, se già non indicate nella

dichiarazione prevista nel 1 comma del cit. art. 11, debbono, a pena di

decadenza, essere denunciate per gli atti inter vivos al momento della

registrazione; mentre consente per i trasferimenti mortis causa che la

denuncia sia fatta nel maggior termine stabilito per la deduzione delle

passività agli effetti dell'imposta di successione.

2. - La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.

L'ordinanza di rimessione muove del presupposto che oggetto del

giudice a quo sia un acquisto inter vivos e su tale presupposto ritiene

che sia applicabile la disciplina impugnata, per cui la denuncia delle

spese relative deve essere fatta al momento della registrazione

dell'atto.

Ma l'equivoco è evidente.

L'acquisto nella specie è avvenuto non già per atto inter vivos,

bensì per successione materna, la quale è stata denunciata a Biella

il 19 dicembre 1972. Conseguentemente ad esso è riferibile la

previsione normativa del ricordato art. 18 relativamente agli acquisti

mortis causa, secondo il quale le spese di cui al cit. art. 11 possono

essere denunziate nel termine stabilito per la deduzione delle

passività agli effetti dell'imposta successoria (ossia nel termine

previsto dall'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, 4 comma).

Ciò posto, risulta evidente come la prospettata questione di

legittimità costituzionale non è per nulla rilevante nel giudizio a

quo e pertanto va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto dagli artt. 11, 1 comma, e 18, 3 comma, d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 53 della

Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe della Commissione

tributaria di primo grado di Biella.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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