Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5,

lett. F, e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge

26 febbraio 1963, n. 441 (disciplina igienica della produzione e della

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1974 dal Pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Berardi Caterina ed altro, iscritta al

n. 82 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;

2) ordinanze emesse il 3 e 12 novembre 1977 dal Pretore di Padova

nei procedimenti penali a carico di Luni Angelo, Nalon Vero, Omeri

Renzo, iscritte ai nn.92, 93, 94 del registro ordinanze 1978 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 19

aprile 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1979 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza in data 19 dicembre 1974, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

l'art. 3 Cost., degli artt. 5 lett. f e 6 legge 30 aprile 1962, n.

283, modificati con legge 26 febbraio 1963, n.441, laddove queste norme

puniscono con arresto e ammenda la omessa indicazione a carattere

chiaro e ben leggibile, della colorazione di sostanze alimentari.

Nella specie gli imputati erano accusati in base alle norme

sopraindicate, per non aver indicato la colorazione artificiale di

paste fresche che essi avevano preparato con l'impiego di un colorante

consentito.

Il giudice a quo, ritenendo applicabili le pene previste dal citato

art. 6 (ammenda ed arresto cumulativamente applicati), ha rilevato che

tale trattamento sarebbe più grave di quello previsto per l'ipotesi di

impiego di un colore non autorizzato in un alimento di cui sia

consentita in genere la colorazione (ammenda, ai sensi dell'art. 10,

terzo comma, della legge n. 283/62, modificato dalla legge n. 441/63).

Ciò comporterebbe il superamento del limite della razionalità, nella

pur discrezionale previsione dei trattamenti sanzionatori, con

conseguente lesione del principio d'uguaglianza.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio avanti la Corte costituzionale è intervenuta

l'Avvocatura dello Stato, osservando che "la disparità rilevata dal

pretore di Roma fra il disposto degli artt. 5 lett. f) e 10 ultimo

comma della legge 283/1962 è solo apparente in quanto la previsione

dell'art. 10 ultimo comma per quanto riguarda le sostanze alimentari è

già contenuta nell'art. 5 lett. f). Infatti, tali articoli, per la

parte che interessa, stabiliscono, rispettivamente: "Chiunque produce,

vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari..., colorate

con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a

lire 5.000.000" (art. 10 u. c.) e "È vietato impiegare nella

preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o

somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire

per il consumo sostanze alimentari... f) colorate artificialmente

quando la colorazione non sia autorizzata o, nel caso che sia

autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza

l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione

stessa".

Da quanto predetto, in virtù del principio di specialità di cui

all'art. 15 cod. pen., nel caso in esame, è il disposto dell'art. 5

lett. f), le cui pene sono previste nell'art. 6, che si applica e non

quello dell'art. 10 ultimo comma, che, per evidente errore di tecnica

legislativa, prevede una pena edittale diversa da quella già prevista,

in misura più grave, dall'art. 5 lett. f) e art. 6.

2. - Un diverso profilo di contrasto con il principio di

uguaglianza, in relazione agli stessi artt. 5, lett. f), e 6 della

legge n. 283/62, è stato prospettato dal Pretore di Padova con tre

ordinanze di identico contenuto, emesse il 3 e il 12 novembre 1977, in

procedimenti penali a carico di persone imputate per avere omesso la

indicazione dell'impiego di coloranti autorizzati.

Osserva il Pretore che, in forza delle norme in questione, sono

puniti con la stessa pena il fatto grave dell'impiego di coloranti non

autorizzati, che mette in pericolo la salute pubblica (l'autorizzazione

è negata infatti ai coloranti nocivi), bene fondamentale della

collettività, e l'omissione della formalità di indicazione dei

coloranti consentiti, nonché il mancato rispetto delle norme

regolamentari per l'impiego dei coloranti consentiti. E tanto maggiore

appare l'ingiustizia del medesimo trattamento sanzionatorio, se si

considera che tutte le altre fattispecie previste dall'art. 5 della

legge citata (punite dall'art. 6) consistono in comportamenti che

mettono in pericolo la salute pubblica. Inoltre, se per l'omessa

osservanza delle norme sulle modalità di impiego, essendo almeno

potenzialmente lesiva della salute pubblica, potrebbe in qualche modo

giustificarsi il severo trattamento sanzionatorio, esso appare del

tutto sproporzionato per l'omessa indicazione dei coloranti consentiti.

Vi sarebbe inoltre, secondo il giudice a quo, un'ulteriore

ingiustificata disparità di trattamento, rispetto alle violazioni del

regolamento generale d'esecuzione della legge n. 283/62 e dei vari

regolamenti speciali, punite con l'ammenda fino a lire 500.000 in base

all'art. 17 della legge citata. Ma poiché la violazione delle norme

che riguardano l'impiego dei coloranti autorizzati e l'indicazione

dell'impiego stesso sono sanzionate direttamente dall'art. 6 quarto

comma, le violazioni al d.m. 22 dicembre 1967 in materia di impiego di

coloranti sono punite dal citato art. 6 quarto comma e non dall'art.

17.

Orbene, vi sarebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra

i destinatari delle norme del citato regolamento, che ove violino dette

norme sono soggetti alla sanzione dell'art. 6 quarto comma; e i

destinatari delle norme degli altri regolamenti, soggetti alla più

mite sanzione dell'art. 17.

L'Avvocatura dello Stato è intervenuta chiedendo il rigetto della

questione di costituzionalità, pur concordando col giudice a quo sul

punto che le norme denunciate puniscono con la stessa pena edittale

violazioni più gravi e violazioni meno gravi rispetto al bene

protetto.

Non si può trascurare, infatti, che anche le norme contenenti

prescrizioni formali sono preordinate alla tutela della salute pubblica

in quanto consentono il controllo da parte dei consumatori sull'uso di

sostanze non autorizzate e sono dirette, rispetto ai divieti

sostanziali, a prevenire anche situazioni di pericolo.

La diversa gravità dei fatti considerati, d'altra parte, potrà

essere opportunamente valutata dal giudice nell'ambito della erogazione

della pena, all'interno dei limiti edittali. Considerato in diritto :

1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza in data 19 dicembre 1974 e

il Pretore di Padova, con tre ordinanze di identico contenuto in data 3

e 12 novembre 1977, sollevano, pur sotto profili diversi, questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 5 lettera f) e 6 della legge 30

aprile 1962 n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963 n. 441, per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

I quattro giudizi vanno, quindi, riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Per una corretta valutazione delle censure mosse dai giudici a

quibus, giova riprodurre il testo delle disposizioni di legge

denunziate, nonché di quelle la cui comparazione sorregge il dubbio di

costituzionalità in relazione all'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

a) l'art. 5 lettera f) della legge 283 del 1962, fa divieto di

"impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere

per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o

comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

...f) colorate artificialmente, quando la colorazione artificiale non

sia autorizzata o, nel caso sia autorizzata, senza la osservanza delle

norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben

leggibili della colorazione stessa.

Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme

speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata

mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri

colori naturali consentiti";

b) l'art. 6 della legge 283 del 1962, sostituito dall'art. 4 della

legge 26 febbraio 1963 n. 441, al quarto comma, recita:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori

alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono

puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a

lire 20.000.000".

c) l'art. 10, terzo comma della medesima legge 283/ 1962,

modificata dalla legge 441/63, stabilisce: "Chiunque produce vende o

comunque mette in commercio sostanze alimentari... colorate con colori

non autorizzati è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire

5.000.000".

d) l'art. 17 della medesima legge 283/1962 dispone:

"I contravventori delle disposizioni contenute nel regolamento

generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti

generali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000".

3. - Nell'interpretazione giurisprudenziale, presupposta anche

dalle ordinanze di rimessione, l'art. 5 prevede come reato, nei casi di

colorazione artificiale consentita, due distinte ipotesi: l'una

consiste nell'inosservanza delle norme prescritte, e l'altra

nell'omessa indicazione, a caratteri chiari e ben leggibili, della

colorazione stessa. Quest'omissione è dunque già di per sé

sufficiente a integrare il reato previsto dalla norma in esame. È

stato inoltre chiarito che - ove la colorazione artificiale sia stata

indicata, ma non con la formula "colorato con..." tassativamente

prevista dal d.m. 22 dicembre 1967, art. 3 - la sanzione applicabile è

quella di cui all'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

4. - La questione di costituzionalità degli artt. 5 lettera f) e 6

della legge 283/1962 e successive modificazioni, viene sollevata:

- dal Pretore di Roma, perché il fatto di chi colora sostanze

alimentari colorabili, usando un colorante autorizzato, ma senza la

prescritta indicazione (art. 5 lettera f) seconda ipotesi, seconda

parte) sarebbe punito più severamente (con l'arresto e con l'ammenda,

art. 6) del fatto di chi colora sostanze alimentari colorabili

impiegando un colorante non autorizzato (sola ammenda, art. 6);

- dal Pretore di Padova (che conosce l'ordinanza di rimessione del

Pretore di Roma e si astiene, perciò, dal riproporne il profilo)

perché:

- l'art. 5 lettera f) prevede due distinte fattispecie punite, ex

art. 6, con la medesima pena edittale; nonostante la loro ben diversa

gravità, consistendo la prima nell'impiego di coloranti non

autorizzati e la seconda nell'omissione della formalità di indicazione

dei coloranti consentiti, nonché nell'inosservanza delle norme

regolamentari per l'impiego dei coloranti consentiti;

- l'art. 6 punisce la violazione delle norme che regolano

l'impiego dei coloranti autorizzati e l'indicazione dell'impiego

stesso, contenute nel d.m. 22 dicembre 1967, più severamente di quanto

l'art. 17 punisce l'inosservanza delle norme del regolamento generale e

dei regolamenti speciali.

La questione, nei termini prospettati, non è fondata.

5. - Anzitutto, l'interpretazione dei disposti della legge 283/1962

presupposta dal Pretore di Roma non può essere condivisa. Tra le

contravvenzioni di cui all'art. 10, terzo comma e quelle previste

dall'art. 5 lettera f) non vi è concorso di norme, ma possibile

concorso di reati. L'impiego di coloranti non autorizzati, infatti,

illecito di per sé, non è concepibile se non in relazione (per quanto

qui interessa) a sostanze alimentari e queste ultime si differenziano a

seconda che ne sia consentita oppure no la colorazione. Perciò, quando

taluna delle contravvenzioni previste dall'art. 5 lettera f) sia

commessa con l'impiego di un colorante non autorizzato, si avrà

concorso materiale di reati con la contravvenzione prevista dall'art.

10, terzo comma.

La comparazione proposta dal Pretore di Roma non è dunque idonea a

configurare una irrazionalità della scelta legislativa e la sollevata

questione di legittimità costituzionale deve dichiararsi infondata.

6. - Il Pretore di Padova, chiamato a giudicare soggetti imputati

della contravvenzione di cui all'art. 5 lettera f) per aver messo in

commercio sostanze alimentari colorabili, colorate con colorante

autorizzato, ma senza l'indicazione del colorante usato, solleva la

stessa questione di costituzionalità sotto due ulteriori e diversi

profili.

Da un lato egli ritiene irrazionale che il fatto di chi colori

sostanze delle quali sia autorizzata la colorazione, impiegando

coloranti autorizzati ma senza osservare la norma prescritta e senza

l'indicazione del colorante usato sia punito (a sensi dell'art. 6) più

gravemente di quello di chi violi ogni altra disposizione del

regolamento generale di esecuzione e dei vari regolamenti in materia.

Dall'altro ravvisa una irrazionale parità di trattamento punitivo tra

la fattispecie già descritta e quella di chi abbia impiegato coloranti

non autorizzati. In quest'ultimo caso è evidente l'errore nella

prospettazione del giudice a quo, posto che la prima parte dell'art. 5

lettera f) fa riferimento alla colorazione di sostanze alimentari delle

quali non è autorizzata la colorazione e non all'uso di coloranti non

autorizzati. Ma anche ricondotta la questione nei suoi termini esatti,

ponendo cioè a confronto il fatto di chi colori con coloranti

autorizzati sostanze delle quali non è autorizzata la colorazione e il

fatto di chi colori sostanze delle quali è autorizzata la colorazione

impiegando coloranti autorizzati ma senza osservare le norme prescritte

o omettendo l'indicazione del colorante usato, non è dato ravvisare

irrazionalità alcuna nell'eguale trattamento sanzionatorio previsto

per le differenti fattispecie.

7. - Le disposizioni della legge n. 283 del 1962 e quelle del d.m.

22 dicembre 1967, e successive modificazioni, concernono "la disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande". Le prescrizioni in esse contenute tendono a garantire

la genuinità, il buono stato di conservazione, la pulizia, la

innocuità delle manipolazioni consentite dei prodotti alimentari e

impongono, perciò, l'osservanza di regole, ritenute generalmente

valide, alla stregua dell'esperienza e delle conoscenze

tecnico-scientifiche acquisite, al fine di scongiurare ogni pericolo

per la salute. Nello stesso tempo, le norme in esame vogliono

consentire agli organi di vigilanza, ma anche ai consumatori, di

conoscere immediatamente e facilmente, se le sostanze alimentari sono

state oggetto di manipolazioni, ad esempio, con l'impiego di coloranti,

e di quali, per una scelta consapevole, anche in relazione alle

condizioni soggettive del singolo consumatore.

Basta leggere l'elenco delle sostanze coloranti autorizzate, (Sez.

A/I) allegato al regolamento emanato con d.m. 22 dicembre 1967 (in G.U.

n. 28 del 1 febbraio 1968), le prescrizioni sulle caratteristiche

fisico-chimiche e sui requisiti generali e specifici di purezza che

tali coloranti devono possedere (Sez. A/II e A/III) l'indicazione dei

diluenti (Sez. A/IV) per rendersi conto della delicatezza dei processi

chimici che attraverso l'addizione dei coloranti vengono o possono

essere determinati nelle sostanze alimentari; basta ancora por mente

alla rapidità con cui nuove cognizioni scientifiche vengono ad

aggiungersi alle precedenti, talvolta anche in modi radicalmente

confliggenti, per riconoscere la opinabilità di qualsiasi valutazione

comparativa, in termini di gravità, tra le diverse fattispecie di

reato previste dalla legge 283/1962, in particolare quelle ivi definite

all'art. 5 lettera f).

8. - Vero è che le contravvenzioni delle quali si tratta,

costituiscono altrettanti reati formali, di pericolo presunto, essendo

oggetto specifico della tutela penale la salute pubblica. Esse

rappresentano una prima linea di difesa, superata la quale possono

configurarsi (in presenza di un pericolo concreto) le ipotesi di reato

previste, a tutela del medesimo bene, dal codice penale (artt.

440,442,444,452, secondo comma, ma anche 516 cod. pen.). Non è perciò

irrazionale attribuire un analogo potenziale pericoloso a condotte che,

pur nella loro diversità, sono ugualmente idonee ad indebolire taluno

dei presidii avanzati posti dal legislatore a difesa della salute

pubblica.

Ancora di recente (con sent. n. 26 del 1979) questa Corte, in

armonia con le proprie precedenti decisioni sull'argomento, ha ribadito

che "la configurazione della fattispecie criminosa e la valutazione

della congruenza fra i reati e le pene appartengono alla politica

legislativa: salvo, però, il sindacato giurisdizionale sugli arbitri

del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale

gravità da risultare radicalmente ingiustificate".

Questo non è certamente, per le ragioni indicate, il caso delle

norme censurate, mentre la naturale diversa gravità dei fatti sui

quali il giudice è chiamato a pronunciarsi, ben può essere

apprezzata, attraverso una irrogazione differenziata della pena, entro

i margini di discrezionalità consentiti al giudice medesimo.

Ai fini del presente giudizio, e con riferimento alle disposizioni

di legge denunziate, alla stregua dell'invocato parametro, è

sufficiente il rilievo che né l'uguale pena edittale comminata per

differenti fatti di reato, né le eventuali disarmonie tra la, ritenuta

ed opinabile, gravità comparativa di diverse figure d'illecito e la

qualità e misura delle pene previste, appaiono tali da concretare

quella oggettiva irragionevolezza delle norme considerate che sola

potrebbe dar luogo ad una affermazione di incostituzionalità per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5, lettera f), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283

(modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441), con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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