Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1971 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3r.d.l. 692/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l.

15 marzo 1923, n. 692 (limitazione dell'orario di lavoro nelle imprese

industriali e commerciali), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo

1969 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile

vertente tra De Lucia Fedele e Caturano Antonio, iscritta al n. 275 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 200 del 6 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il signor Fedele De Lucia, con atto di citazione 5 aprile 1968,

premesso di aver lavorato dal 1950 al 1966, con la qualifica di

facchino, alle dipendenze dei signori Antonio Caturano fu Vincenzo e

Antonio Caturano di Antonio, titolari di una ditta di cruscami e

concimi, conveniva questi ultimi innanzi al tribunale di S. Maria Capua

Vetere, per sentirli condannare al pagamento della somma di L.

4.070.120, comprensiva del corrispettivo del lavoro straordinario

prestato negli ultimi cinque anni.

In relazione a quest'ultima richiesta, i convenuti eccepivano che,

consistendo l'attività di facchino in una prestazione di lavoro

discontinuo, non è ad esso applicabile, ai sensi dell'art. 3 del

r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, la limitazione del l'orario (otto ore

giornaliere) stabilita dall'art. 1 dello stesso decreto.

Il tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza 21 marzo 1969,

ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 3, in riferimento all'articolo 36, secondo comma, della

Costituzione.

Non essendosi costituite le parti nel presente giudizio, la causa

è stata decisa in camera di consiglio, a norma dell'articolo 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

Si assume nell'ordinanza che l'art. 3 del decreto legge 15 marzo

1923, n. 692, nel sottrarre alla disciplina della durata massima della

giornata lavorativa le occupazioni discontinue o di semplice attesa o

custodia, elude il disposto costituzionale dell'art. 36, secondo comma,

della Costituzione, che richiede che il limite di orario sia fissato

dalla legge in via generale e inderogabile.

Ma la questione non è fondata.

È esatto che la citata norma costituzionale riconosce e garantisce

il principio del limite legale della durata massima della giornata

lavorativa. Tale principio trova rispondenza nell'art. 2107 del codice

civile, il quale stabilisce che la durata giornaliera e settimanale

della prestazione di lavoro non può superare i limiti posti dalle

leggi speciali, e nell'art. 2108 del codice civile, che prevede un

aumento della retribuzione per il lavoro straordinario, la cui durata,

insieme alla misura della maggiorazione, è fissata dalla legge.

Ma dall'art. 36, secondo comma, della Costituzione non discende che

il limite della giornata lavorativa debba essere fissato dalla legge in

modo uniforme per ogni tipo di lavoro. È conforme alla eomune

esperienza, e corrisponde a un criterio di razionalità, che la

disciplina della durata giornaliera del lavoro subordinato applicabile

alle prestazioni di lavoro continuo non può essere la stessa per

quelle prestazioni che non si svolgono continuativamente nel tempo o

che non si svolgono alle dipendenze di una impresa; né può aversi una

disciplina unica e indifferenziata per le prestazioni di lavoro non

continuativo, data la varietà dei modi in cui queste si esplicano.

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 3 del decreto legge n. 692

del 1923 determina la sfera a cui è applicabile la disciplina del

lavoro "continuo", contenuta nel medesimo decreto, relativo alle

imprese industriali e commerciali; ma non esclude che, in attuazione

del precetto costituzionale, altre leggi, in relazione ai vari tipi di

rapporti di lavoro non compresi in quel decreto, regolino la durata o

comunque il modo di prestazione nel tempo dell'attività lavorativa

(es., l'art. 8 legge 2 aprile 1958, n. 339, SU1 lavoro domestico).

Né dall'esistenza di una regolamentazione dell'orario di lavoro

continuativo, contenuta nel decreto n. 692 del 1923, discende che

l'attività lavorativa di diverso tipo possa essere prestata senza

alcun limite giornaliero di tempo. Ove manchi, infatti, una normazione

speciale, la disciplina della durata delle prestazioni, in applicazione

del principio costituzionale di tutela dell'integrità fisica del

lavoratore, sarà sempre deducibile dall'ordinamento, secondo le

disposizioni sulla legge in generale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (limitazione dell'orario

di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), sollevata,

dall'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 36,

secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATTI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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