Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 165 e 167

del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile) e

dell'art. 454 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12

febbraio 1976 dal tribunale di Livorno, nel procedimento civile

vertente tra Lubrano di Scampamorte Riccardo e l'ufficiale di stato

civile di Livorno, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22

Settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 1976, il tribunale di

Livorno sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale

degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento

dello stato civile), e dell'art. 454 del codice civile, in relazione

agli artt. 2 e 24 della Costituzione.

Il detto tribunale era stato adito da tal Lubrano di Scampamorte

Riccardo, il quale chiedeva di sentir dichiarare che, contrariamente

alle risultanze del registro degli atti di nascita, nel quale egli era

iscritto come persona di sesso maschile, esso attore era appartenente

al sesso femminile; con conseguente ordine all'ufficiale di stato

civile di Livorno di provvedere alle rettificazioni occorrenti.

A sostegno delle proprie richieste, il Lubrano aveva esposto

sostanzialmente due circostanze: l'aver egli, sin dalla prima infanzia,

manifestato, in contrasto con le sue caratteristiche fisiche,

tipicamente mascoline, una personalità psicologicamente femminile,

esplicantesi in tendenze, attitudini e comportamenti propri di quel

sesso; l'essersi, in prosieguo di tempo, sottoposto ad intervento

chirurgico, eseguito a Casablanca, mediante il quale era stata

praticata la castrazione e la rimozione del pene, con costituzione

plastica di una vagina. Tutto ciò avrebbe reso possibile che egli,

nell'ambiente familiare e sociale, fosse da tutti accettato come donna.

Veniva disposta ed espletata consulenza medico-legale, le cui

risultanze possono essere così riassunte: prima dell'intervento

chirurgico di cui si è detto il Lubrano possedeva "tutti gli attributi

somatici del sesso maschile", cosa questa del resto confermata dalle

determinazioni del sesso cromosomico. In particolare, allo stato,

trattasi di soggetto dotato di "robusta costituzione scheletrica di

tipo maschile", recante al volto "minute tracce cicatriziali puntiformi

riferibili a depilazione, con accenno a residua peluria al labbro

superiore".

Per ciò che attiene agli organi genitali, si ebbe a rilevare che

l'atto operatorio (praticato nel 1970) aveva comportato la

trasformazione dei genitali esterni mediante asportazione dei testicoli

e la costituzione di una pseudo vagina, previa rimozione dei corpi

cavernosi del pene, in grado di consentire la copula, mentre non v'è

traccia di "alcun organo o formazione che ricordi l'utero".

Peraltro, l'aspetto fisico esterno è attualmente tipicamente

femminile, anche per effetto di depilazione e dell'azione di ormoni

sulle mammelle.

La relazione tecnica, sotto il profilo psichico, ha posto in chiara

luce come ci si trovi di fronte a un caso di "transessualismo", nel

quale cioè nel soggetto è operante una profonda convinzione di

appartenere al sesso opposto, con rifiuto degli attributi del sesso

fisico di appartenenza, che sono sentiti come fonte di disgusto, ed una

aspirazione ad essere inserito ed accettato nella società come persona

di sesso opposto; e ciò a differenza degli omosessuali.

Dagli esami psico-diagnostici emerge una personalità

affettivamente coartata, immatura, labile, ansiosa, ma "conformizzata

al ruolo culturale femminile".

La detta consulenza concludeva affermando che "la funzione di

determinazione del sesso", in casi di transessuale sottoposto ad

intervento chirurgico, deve essere attribuita "ai caratteri esterni ed

all'orientamento psichico, perché nella vita di relazione, principale

espressione dell'attività umana, la differenza di sesso è data

soprattutto dagli attributi esterni della persona, gli unici che

consentono immediatamente di affermare se un determinato soggetto

appartiene a un sesso oppure all'altro".

Su questa base medico-legale e di fatto, il tribunale ricordava

come talvolta i giudici di merito avessero affermato che doveva essere

riconosciuto giuridicamente il cambiamento di sesso quando, ancorché

il mutamento dei caratteri sessuali fosse stato conseguenza di

interventi medici e chirurgici, risultassero prevalenti, nel loro

complesso, gli elementi del sesso diverso rispetto all'originale,

sussistendo l'esigenza di adeguare il più possibile il sesso legale

con quello reale.

Peraltro, lo stesso tribunale evidenziava anche che la

giurisprudenza della Corte di cassazione era chiaramente orientata in

senso contrario all'accoglimento di istanze del genere. Secondo la

Suprema Corte infatti, nessuna norma consentirebbe nel nostro

ordinamento giuridico il riconoscimento legale della condizione

sessuale femminile (con la conseguente annotazione nei registri dello

stato civile) nel caso di soggetto già appartenente con certezza al

sesso maschile, pur se psichicamente orientato dalla nascita come

femminile, che, attraverso un'operazione di castrazione e di plastica,

abbia assunto caratteri genitali esterni apparentemente femminili.

Tale conclusione viene motivata in base alla considerazione che gli

artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, prevedono

l'eventuale rettificazione di un atto di nascita solo nell'ipotesi di

errore materiale ricadente sull'identificazione sessuale della persona,

dovuto ad erronea dichiarazione del denunziante, o a errore di

scritturazione in cui sia incorso l'Ufficiale di stato civile nella

redazione dell'atto.

Peraltro, mentre nel contenuto precettivo delle norme in questione

si fa rientrare anche l'ipotesi in cui intervengano modificazioni dei

caratteri sessuali a seguito di evoluzione naturale, che rivelino una

realtà sessuale diversa da quella accertata al momento del generico

esame fatto alla nascita, si esclude che tra le ipotesi di errore sia

compreso il caso di "modificazioni artificiali di un sesso definitivo"

in ragione del fatto che in siffatta ipotesi l'accertamento effettuato

al momento della nascita corrispondeva alla realtà; sicché non vi fu

"quel contrasto tra apparenza e realtà che è il presupposto

dell'errore".

Il Collegio remittente ritiene di dover condividere a pieno la

suesposta interpretazione, siccome pienamente corrispondente al

significato logico-letterale delle norme in questione; da ciò

scaturirebbe come ovvia conseguenza che la domanda del Lubrano dovrebbe

essere respinta.

Passando però ancora in rassegna gli elementi di fatto addotti

dall'attore a sostegno della sua domanda, il tribunale ritiene che

emerga chiaramente come il Lubrano, sommerso da una grave situazione di

conflitto agitantesi in lui fin dai suoi primi anni di vita, abbia

obbedito a profonde ragioni, conseguite a una meditata analisi della

sua identità sessuale (significativo il diario tenuto dall'attore,

versato in atti), nel sottoporsi alla ricordata operazione.

Da ciò deriverebbe che il diritto fatto valere dall'attore, e

cioè quello alla identità sessuale, sia da annoverare come "diritto

della personalità e quindi tra i diritti fondamentali ed inviolabili

che l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti". Tanto

premesso, appare ingiusto, sotto il profilo sostanziale, che da parte

dell'ordinamento non venga prevista tutela alcuna per la soluzione di

un così grave problema, mentre lo stesso Collegio non ritiene

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'art.

454 del codice civile, con riferimento agli artt. 2 e 24 della

Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione costante

della Corte di cassazione, non ricomprendono nella tutela da dette

norme accordata il diritto di ottenere la eventuale rettificazione

dell'atto di nascita "nell'ipotesi di modificazioni artificiali di un

sesso che facciano perdere ad un individuo le caratteristiche peculiari

maschili ed acquistare quelle femminili esterne, qualora le

modificazioni stesse trovino corrispondenza in una originaria,

indiscutibile, personalità psichica di natura femminile".

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata.

Di fronte a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Come si evince dalla narrativa, la Corte è chiamata a

decidere se siano in contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione

gli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, e 454 del codice

civile in quanto, secondo la costante interpretazione della Cassazione

(che il giudice a quo condivide), escludono il diritto alla

rettificazione dell'atto di nascita e alla attribuzione del sesso

femminile "nell'ipotesi di modificazioni artificiali di un sesso che

facciano perdere ad un individuo le caratteristiche peculiari maschili

ed acquistare quelle femminili esterne, qualora le modificazioni stesse

trovino corrispondenza in una originaria, indiscutibile, personalità

psichica di natura femminile".

Lo stesso tribunale di Livorno, nell'ordinanza con la quale ha

sollevato le dette questioni di legittimità costituzionale, riferisce

che, dall'accertamento dei consulenti da esso tribunale nominati "è

risultato che l'attore, prima dell'intervento chirurgico eseguito a

Casablanca nel 1970, possedeva tutti gli attributi somatici del sesso

maschile, ma una personalità psichica femminile e che l'atto

operatorio aveva comportato la trasformazione dei genitali esterni

mediante asportazione dei testicoli e la costituzione di una

pseudo-vagina, previa rimozione dei corpi cavernosi del pene, in grado

di consentire la copula assumendo un aspetto fisico esterno tipicamente

femminile".

L'oggetto della garanzia costituzionale che, secondo il giudice a

quo, le impugnate norme del codice civile e della legge sullo stato

civile avrebbero violato, sarebbe il diritto alla "identità sessuale"

quale altro fra i diritti inviolabili dell'uomo enunciati nell'art. 2

della Costituzione e tutelabili in giudizio in virtù dell'art. 24

della stessa.

Rimangono dunque fuori dal thema decidendam la questione della

(incontestata) libertà sessuale dell'attore nel giudizio a quo, e

anche, quanto meno direttamente, la questione della liceità civile e

penale dell'intervento chirurgico da lui subi'to a Casablanca.

2. - Così delimitata la materia, la Corte ritiene che le norme

costituzionali invocate non pongano fra i diritti inviolabili dell'uomo

quello di far riconoscere e registrare un sesso esterno diverso

dall'originario, acquisito con una trasformazione chirurgica per farlo

corrispondere a una originaria personalità psichica.

Posto, infatti, nei suoi termini reali, e perciò impropriamente

definito come relativo al riconoscimento della "identità sessuale", il

problema, che non coinvolge, come si è detto, la libertà del

comportamento sessuale, può suscitare in Italia, come in altri Paesi,

l'attenzione del legislatore sulle sue possibilità di soluzione e i

relativi limiti in ordine al matrimonio, che la Costituzione definisce

fondamento della famiglia come "società naturale", ma non può essere

risolto in termini di costituzionalità delle norme impugnate.

Infatti, nella costante interpretazione della Corte, l'invocato

art. 2 della Costituzione, nel riconoscere i diritti inviolabili

dell'uomo, che costituiscono patrimonio irretrattabile della sua

personalità, deve essere ricollegato alle norme costituzionali

concernenti singoli diritti e garanzie fondamentali (sentenze nn.

11/1956, 29/1962, 1, 29 e 37/1969, 102 e 238/1975), quanto meno nel

senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non

siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti.

Ora dalla Costituzione non è possibile desumere una tutela di quel

diritto cui richiamavasi l'attore in giudizio e che il giudice a quo -

riconoscendolo sprovvisto di tutela nella legge ordinaria - ha ritenuto

potesse essere compreso fra i diritti inviolabili dell'uomo.

3. - Ne consegue la infondatezza del richiamo non solo all'art. 2,

ma anche all'art. 24 della Costituzione: il quale ultimo garantisce la

possibilità di agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi

legittimi e non può quindi essere utilmente invocato dove si tratti,

come nella specie, non della (incontestata) possibilità di azione, ma

dell'esistenza o inesistenza del diritto sostanziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, e 454 del

codice civile sollevata, con riferimento agli artt. 2 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Livorno con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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