Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 53r.d.l. 1827/1935

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo

comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e

coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con

ordinanza emessa il 10 novembre 1971 dal tribunale di Ravenna nel

procedimento civile vertente tra Missiroli Nello e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1972

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23

febbraio 1972.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Antonio Giorgi e Sergio Traverso, per l'INPS, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 10 novembre 1971, nel procedimento

civile vertente tra Missiroli Nello e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, il tribunale di Ravenna ha proposto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827, con riferimento agli artt. 3 e 23 della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui

prevede, nel caso di omesso o irregolare versamento dei contributi

previdenziali, la facoltà assolutamente discrezionale dell'ente

assicuratore di rinunciare al pagamento della somma aggiuntiva prevista

dall'art. 111, n. 2, del decreto n. 1827 del 1935, contrasta con il

principio di eguaglianza e con il principio della riserva di legge in

materia di prestazioni imposte.

Il tribunale di Ravenna, dopo essersi richiamato all'orientamento

della Corte costituzionale, che ha affermato la natura di sanzione

amministrativa della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 111, n.

2, ritiene che il reale contenuto della norma impugnata non sia quello

di attribuire una scelta all'istituto assicuratore tra due forme di

risarcimento (pagamento della somma aggiuntiva e pagamento degli

interessi di mora, di cui all'art. 53), ma quello di attribuirgli la

potestà di rinunciare ad libitum all'applicazione di una pena

amministrativa.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, e si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, i quali chiedono che la dedotta questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata infondata.

La difesa dello Stato, dopo aver ricordato che la Corte

costituzionale, con sentenza n. 76 del 1966, ha tra l'altro affermato

la legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827, osserva che la questione sollevata dal

tribunale di Ravenna, relativamente alla facoltà dell'Ente di

rinunziare al pagamento della somma aggiuntiva prevista dall'art. 111,

n. 2, in realtà investe proprio quest'ultima norma e non il denunciato

art. 53, perché quel potere non trova fondamento nella norma impugnata

ma appunto nell'art. 111 del decreto n. 1827 del 1935.

Tale questione, prosegue l'Avvocatura, è già stata affrontata e

risolta dalla Corte con la citata sentenza n. 76 del 1966 e proprio nel

punto in cui si è riconosciuto che la eventuale riduzione della misura

della somma aggiuntiva rientra nell'ambito di una ragionevole

elasticità volta alla soluzione del conflitto di interessi, soluzione

che giova sia all'Ente sia alle controparti.

Anche la difesa dell'Istituto assicuratore si richiama alla

sentenza n. 76 del 1966, in cui la Corte costituzionale, esaminando il

problema delle sanzioni civili, ha chiarito che, proprio in relazione

alla funzione assegnata all'INPS, trova la sua giustificazione il

potere dell'Ente di valutare con una certa elasticità le diverse

situazioni concrete. In particolare, la circostanza che la legge

consente all'Istituto di sanzionare in modo diverso (con l'applicazione

delle sanzioni civili o dei semplici interessi di mora) uno stesso

fatto (e cioè la omissione e il ritardo nel versamento dei contributi)

potrebbe, in linea di fatto, dar luogo a una disparità di trattamento

tra due situazioni identiche: ma la possibilità di tali inconvenienti

non giustifica la dichiarazione di illegittimità della norma, ma

bensì quegli altri diversi rimedi (ricorsi amministrativi, tutela

giurisdizionale) che, caso per caso, il legislatore ha previsto, oltre,

naturalmente, le garanzie che derivano dagli organi di controllo

dell'Istituto. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Ravenna deferisce alla Corte una questione di

costituzionalità concernente l'art. 53, primo comma, del r.d.l. 4

ottobre 1935, n. 1827, sulla previdenza sociale, articolo il quale

dispone che: "nei casi di tardivo versamento dei contributi delle

assicurazioni obbligatorie, per i quali non si faccia luogo

all'applicazione della disposizione di cui al n. 2 dell'art. 111, il

datore di lavoro è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi

di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia

civile".

Secondo il giudice a quo, il detto articolo autorizzerebbe l'INPS,

in sede di applicazione di penalità per omesso o ritardato pagamento

dei contributi, ad operare una scelta fra due tipi di sanzioni: il

pagamento degli interessi di mora, ovvero quello della somma aggiuntiva

prevista dall'art. 111 dello stesso decreto e consistente in una somma

pari a quella dei contributi omessi. E poiché tale scelta sarebbe

puramente discrezionale, l'art. 53, che concederebbe la facoltà di

compierla, violerebbe sia l'art. 23 che l'art. 3 della Costituzione.

Ciò in quanto il detto art. 53, pur autorizzando una prestazione

imposta, non ne determinerebbe i criteri di imposizione e non ne

stabilirebbe i controlli, violando con ciò il principio della riserva

di legge e, per gli arbitrii cui potrebbe dar luogo, anche quello di

eguaglianza.

2 - La questione non è fondata.

Risulta del tutto gratuita e contraria alla realtà normativa

l'affermazione che l'art. 53 denunziato autorizzi una scelta fra le due

sanzioni.

In realtà quell'articolo si limita a disporre che, quando non si

fa luogo all'applicazione della maggior sanzione del pagamento della

somma aggiuntiva, prevista dall'art. 111, debbono pagarsi gli interessi

di mora. Ma la previsione che concerne l'obbligo di pagare, come quello

di non pagare, la somma aggiuntiva non è contenuta - contrariamente a

quanto afferma il giudice a quo - nell'art. 53, ma è bensì

contemplata nel 111, al quale articolo la somma escussa dall'INPS aveva

infatti riferito, nel giudizio di merito, la questione di

costituzionalità, che lo stesso giudice ha invece dichiarata non

fondata.

È infatti nell'art. 111 che si fa carico al datore di lavoro

inadempiente all'obbligo del versamento dei contributi, di pagare una

somma aggiuntiva, ma si dispone anche nell'ultimo comma che, ove egli

presenti domanda di oblazione, il Comitato esecutivo dell'Istituto può

ridurre l'importo di quella somma, e può farlo, non essendo previsto

alcun limite, sino alla sua totale ablazione.

Deve perciò ritenersi che è nell'art. 111, regolante i poteri del

detto organo dell'Istituto, che deve rinvenirsi quello, in presenza

dell'inadempimento, di dar corso o non dar corso, in tutto o in parte,

al pagamento della somma aggiuntiva. E non è inutile ricordare che

un'analoga questione di costituzionalità del detto articolo, proposta

in riferimento agli artt. 3, 23, 24, primo comma, e 53 della

Costituzione, fu dalla Corte, con sentenza n. 76 del 1966, dichiarata

non fondata.

3. - L'art. 53 denunziato, che sancisce l'obbligo del pagamento

degli interessi di mora, non autorizza dunque nessuna scelta, ma ne

presuppone una, fra il doversi o no pagare la somma aggiuntiva, che è

stata già operata, in forza dell'articolo 111, dal Comitato esecutivo.

E, ove si tenga conto che gli interessi di mora sono dovuti in

forza del disposto dell'art. 1124 del codice civile, si concluderà che

l'art. 53 esprime in forma impropriamente positiva un concetto

sostanzialmente negativo, e cioè che gli interessi di mora (di cui

all'art. 1124 c.c.) non sono dovuti quando si è tenuti al pagamento

(perché il Comitato esecutivo, in forza dell'art. 111, così ha

disposto) della somma aggiuntiva, in qualsiasi misura.

La norma denunziata ha dunque un contenuto diverso da quello

attribuitogli dal giudice a quo ed al quale è stata riferita la

questione di costituzionalità Questa deve pertanto essere dichiarata

non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul

coordinamento legislativo della previdenza sociale; questione proposta,

con l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Ravenna, in riferimento

agli artt. 23 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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