Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 20d.P.R. 488/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20,

primo comma, lett. c del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (aumento e nuovo

sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 giugno 1973 dal tribunale di Trento nel

procedimento civile vertente tra Campestrini Guido e l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 358 del registro

ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 276 del 24 ottobre 1973;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del

tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Capatti

Adriana e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.

159 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975.

Visti gli atti di costituzione di Campestrini Guido, di Capatti

Adriana e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Campestrini

Guido, l'avv. Franco Agostini per Capatti Adriana, e l'avv. Giovanni

Battista Rossi Doria, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il decreto presidenziale 27 aprile 1968, n. 488, in attuazione

della delega contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 238, stabiliva che

le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità, corrisposte

dall'Istituto nazionale non fossero cumulabili totalmente o

parzialmente con la retribuzione percepita dai pensionati che

continuassero a lavorare. Le norme che disciplinavano il divieto del

cumulo venivano impugnate dinanzi alla Corte costituzionale, che, con

sentenza n. 155 del 1969, dichiarava la illegittimità costituzionale

delle norme stesse solo nella parte in cui dispongono che non sono

cumulabili con la retribuzione le pensioni di vecchiaia, mentre, in

ordine alle pensioni di invalidità e di anzianità, la stessa

questione di legittimità costituzionale veniva ritenuta non fondata.

La disciplina del cumulo, contenuta nella legge n. 238 e nel

decreto n. 488 del 1968, prima ancora che venisse dichiarata

parzialmente illegittima, era stata modificata, in senso più

favorevole ai pensionati con la legge 30 aprile 1969, n. 153 (artt.

20-22).

2. - Nel corso del procedimento civile promosso da Campestrini

Guido contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere

il rimborso delle somme trattenute ai sensi dell'art. 20, lett. c, del

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che vietava il cumulo della pensione di

anzianità con la retribuzione, il tribunale di Trento, con ordinanza

emessa il 28 giugno 1973, ha riproposto la questione di legittimità

costituzionale del citato art. 20, lett. c, con riferimento agli artt.

3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, limitatamente alla ipotesi del

pensionato di anzianità che, avendo raggiunto l'età pensionabile,

avesse acquisito il diritto a conseguire la pensione di vecchiaia.

Secondo il giudice a quo, nel caso del lavoratore fruente della

pensione di anzianità, ma in età tale che avrebbe diritto alla

pensione di vecchiaia, dovrebbero valere le stesse ragioni che

indussero la Corte a dichiarare la illegittimità del divieto del

cumulo tra pensione di vecchiaia e retribuzione, in quanto le

particolari caratteristiche della pensione di anzianità, messe in luce

dalla sentenza n. 155 del 1969, non sarebbero più operanti nella

ipotesi in cui il pensionato di anzianità si trovi nelle condizioni

per godere della pensione di vecchiaia.

A sostegno di tale interpretazione, il tribunale di Trento invoca

la norma (che per altro vale solo per il futuro) contenuta nell'art.

22, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha equiparato

a tutti gli effetti la pensione di anzianità a quella di vecchiaia,

quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento

di vecchiaia.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, si è costituito il

Campestrini che con deduzioni del 7 novembre 1973 chiede che la Corte

dichiari l'illegittimità della norma denunziata, sostenendo che il

citato art. 22, sesto comma, non ha che registrato una situazione

esistente anche anteriormente alla legge n. 153 del 1969, in quanto,

anche nel caso della pensione di anzianità, nel momento in cui si

verifica l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, il

trattamento corrisposto adempie alla stessa funzione alimentare nei

confronti di chi ha lavorato e ha versato contributi assicurativi.

Si è, altresì, costituito l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, il quale, pur chiedendo che la Corte provveda come di

giustizia sulla dedotta questione di costituzionalità, ritiene che

l'ordinanza non prospetti nuovi profili rispetto alla decisione n. 155

del 1969 e che comunque la questione proposta sia infondata proprio

alla stregua delle argomentazioni contenute nella stessa sentenza.

4. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.

20, lett. c, del d.P.R. n. 488 del 1968 è stata proposta, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice del lavoro del

tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1974 nel

procedimento civile vertente tra Capatti Adriana e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale. Secondo il giudice a quo, il titolare della

pensione di anzianità, che abbia maturato anche il diritto alla

pensione di vecchiaia, viene a trovarsi, in conseguenza della normativa

disposta dal d.P.R. n. 488, tuttora rilevante per il periodo 1 maggio

1968 - 1 maggio 1969, in una situazione deteriore rispetto al titolare

della pensione di vecchiaia senza che di ciò vi sia adeguata

giustificazione.

Anche tale ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata

ai sensi di legge.

5. - A sostegno dei motivi dedotti nella ordinanza di rinvio, si è

costituita dinanzi alla Corte la signora Adriana Capatti, chiedendo che

venga dichiarata la illegittimità costituzionale della norma

impugnata.

Anche in questo giudizio si è costituito l'Istituto nazionale

della previdenza sociale il quale con deduzioni del 16 giugno 1975

ribadisce le richieste che, con analoghe argomentazioni, aveva già

sottoposte alla Corte nel giudizio proposto dal tribunale di Trento.

6. - Per l'udienza del 12 febbraio 1976, hanno presentato memorie

illustrative, ribadendo le richieste già formulate in sede di

deduzioni, i difensori dell'INPS e quelli del Campestrini.

All'udienza di discussione le parti costituite hanno ulteriormente

illustrate le deduzioni scritte. Considerato in diritto :

1. - Poiché le ordinanze di rimessione propongono la stessa

questione di legittimità costituzionale, i due giudizi vanno riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - Il tribunale di Trento e il giudice del lavoro del tribunale

di Genova hanno sottoposto all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lett. c, del

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che, per il periodo 1 maggio 1968 - 1

maggio 1969, ancora disciplina, vietandolo, il cumulo della pensione di

anzianità con la retribuzione percepita in rapporto di lavoro

dipendente. La questione in esame, strettamente collegata alla sentenza

di questa Corte n. 155 del 1969, che aveva dichiarato la illegittimità

costituzionale delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione

di vecchiaia e retribuzione, viene ora prospettata con riferimento agli

artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ma limitatamente alla particolare

ipotesi in cui il pensionato di anzianità si sia venuto a trovare

nelle condizioni per godere della pensione di vecchiaia nel periodo di

tempo in cui la legge impugnata, poi modificata, seguita ad avere

efficacia.

Rilevano in proposito le ordinanze di rimessione che

l'equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia,

quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento

di vecchiaia, è stata riconosciuta dall'art. 22, sesto comma, della

legge 30 aprile 1969, n. 153, ovviamente con efficacia per l'avvenire e

precisamente dal 1 luglio 1969. Ciò rilevato, le stesse ordinanze

affermano che, per il periodo anteriore, in cui ancora è applicabile

la disposizione impugnata, il divieto di cumulo appare illegittimo

perché, nella ipotesi dedotta, verrebbero meno, con l'acquisto del

diritto alla pensione di vecchiaia, le particolari caratteristiche

della pensione di anzianità, dalle quali la Corte aveva desunto le

ragioni per ritenere legittimo il divieto posto dal legislatore.

3. - La questione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione,

è da ritenersi fondata.

Nella vigente tipologia dei trattamenti pensionistici, la pensione

di anzianità, istituita dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n.

903 e successivamente disciplinata prima dall'art. 16 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488, e poi dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.

153, attribuisce al lavoratore il diritto al conseguimento della

pensione prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento

di vecchiaia, sulla base del solo requisito dell'accreditamento di 35

annualità di effettiva contribuzione. Con riferimento a questo

trattamento di quiescenza, il problema della legittimità

costituzionale del divieto del cumulo fra pensione e retribuzione fu

risolto dalla Corte nel senso che le particolari caratteristiche della

pensione di anzianità giustificavano il divieto totale, in quanto la

liquidazione di tale pensione, avvenendo anticipatamente, e costituendo

perciò un beneficio a favore del lavoratore, poteva essere subordinata

dalla legge alla condizione di cessazione effettiva dal lavoro (sent.

n. 155 del 1969).

Questo criterio, che la Corte ritiene tuttora valido come regola e

fondamento dell'istituto del divieto di cumulo per il trattamento

pensionistico in esame, non appare però razionale nella ipotesi in cui

il titolare della pensione di anzianità raggiunga l'età pensionabile

per conseguire la pensione di vecchiaia; ed invero, la liquidazione

della pensione prima del compimento dell'età prevista per il

pensionamento di vecchiaia costituisce un vantaggio per il lavoratore,

ma soltanto fino al momento in cui il suo titolare non acquisti, con il

raggiungimento dell'età pensionabile, il diritto a conseguire la

pensione di vecchiaia. Da quel momento egli cessa, infatti, di

usufruire del vantaggio costituito dal pensionamento anticipato, e

cioè del beneficio che giustificava il divieto del cumulo; con la

conseguenza che deve essere ritenuta illegittima la norma la quale,

seguitando, senza ragione, a considerarlo titolare di pensione di

anzianità anziché di quella di vecchiaia, mantiene la imposizione di

un divieto che è restato privo di ogni giustificazione razionale.

D'altra parte, secondo è stato esattamente rilevato dalle

ordinanze di rimessione, il titolare della pensione di anzianità che

raggiunga l'età pensionabile si trova nella stessa situazione di colui

che acquisisce per la prima volta il diritto alla pensione di

vecchiaia. Pertanto, la norma impugnata che, in ordine al divieto di

cumulo, consente un trattamento differenziato, viene a porsi, anche

sotto questo profilo, in contrasto con il principio di eguaglianza.

Questa situazione, che secondo si è già detto, è stata

esattamente valutata dal legislatore in sede di revisione degli

ordinamenti pensionistici, ma con effetto soltanto per l'avvenire,

determina la illegittimità dell'art. 20, primo comma, lett. c, del

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, che ancora disciplina la pensione di

anzianità per il periodo 1 luglio 1968 - 1 luglio 1969, e ciò per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non

prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a quella di

vecchiaia quando il titolare di essa compia l'età stabilita per il

pensionamento di vecchiaia.

Le altre questioni, proposte in riferimento agli artt. 36 e 38

della Costituzione, possono essere ritenute assorbite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma

primo, lett. c, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui

non prevede che la pensione di anzianità sia equiparata a tutti gli

effetti alla pensione di vecchiaia, quando il titolare di essa compia

l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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