Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 392,

Ultima parte, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 18 maggio e l'8 ottobre 1973 dal tribunale di Livorno nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Pasquinucci Claudio ed

altri e di Carboni Doriano ed altri, iscritte al n. 349 del registro

ordinanze 1973 e al n. 68 del registro ordinanze 1974 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973 e

n. 82 del 27 marzo 1974.

Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanze di identico contenuto - emesse il 18 maggio e

l'8 ottobre 1973, nei procedimenti, rispettivamente, a carico di

Claudio Pasquinucci ed altri e di Doriano Carboni ed altri - il

tribunale di Livorno, in accoglimento di eccezione del p.m. di udienza,

ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato

questione di legittimità - in riferimento all'art. 25 della

Costituzione - dell'art. 392, ultimo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui consente al procuratore generale di avocare

a sé l'istruzione sommaria.

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata

costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Dispone l'art. 392 del codice di procedura penale, nella parte

impugnata, che "il procuratore generale può avocare a sé

l'istruttoria sommaria".

La legittimità di tale norma è posta in dubbio, nelle ordinanze

di rimessione, con riferimento esclusivo all'art. 25 della Costituzione

(e non sotto altri profili), in base al rilievo che l'esercizio del

potere di avocazione anzidetto realizzi, con la sottrazione

dell'istruttoria (sommaria) al pubblico ministero (che l'ha iniziata e

la conduce), violazione del precetto del giudice naturale.

2. - In tale prospettiva, la questione è infondata.

Con sentenza n. 148 del 1963, questa Corte - nel dichiarare non

fondata, in riferimento al medesimo parametro costituzionale dell'art.

25, la questione, allora sollevata, di legittimità dell'art. 234,

primo comma, del codice di procedura penale, concernente il (parallelo

ed analogo) potere del procuratore generale di auto assunzione (ab

initio ) dell'istruttoria sommaria - ebbe, invero, in premessa ed a

motivazione della soluzione adottata, a considerare, da un lato, che

"l'esercizio di questa potestà non provoca spostamento dal giudice

istruttore alla Sezione istruttoria, della competenza ad emettere i

provvedimenti giurisdizionali che possono essere necessari nel corso

del procedimento" e, dall'altro, che la riserva di legge stabilita

dall'art. 25, primo comma, della Costituzione non riguarda le

competenze del pubblico ministero (il quale, non essendo titolare della

potestà di giudicare), neppure può considerarsi giudice in senso

tecnico. (Sul punto cfr. anche la sentenza n. 96 del 1975, depositata

in pari data).

Le considerazioni innanzi esposte valgono, puntualmente, anche in

relazione al potere di avocazione del procuratore generale disciplinato

dall'art. 392 del codice di procedura penale denunziato, che - sotto il

profilo (che, si ripete, è l'unico qui prospettato) di collisione con

il principio costituzionale del giudice naturale - realizza una

fattispecie complementare e sostanzialmente equivalente a quella

prevista dal citato art. 234 c.p.p; onde, al pari di questa e per le

medesime esaminate ragioni, si sottrae alla formulata censura di

incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 392, ultima parte, del codice di procedura penale,

concernente il potere del procuratore generale di avocazione

dell'istruttoria sommaria, sollevata, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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