Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1972

Altra decisione · depositata il 18/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

citata

  • art. 34d.lgs. 639/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 19 febbraio 1971, depositato in cancelleria il

22 successivo ed iscritto al n.3 del registro ricorsi 1971, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti rispettivamente

in data 18, 24, 28, 30 novembre, 3 e 20 dicembre 1970, con i quali i

direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima

occupazione di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e

Ragusa hanno costituito i Comitati provinciali dell'Istituto nazionale

della previdenza sociale previsti dall'art. 34 del decreto legislativo

30 aprile 1970, n. 639.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi gli avvocati Salvatore Villari e Antonino Sansone, per la

Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto:

che, con atto notificato il 19 febbraio 1971, il Presidente della

Regione siciliana ha proposto ricorso per regolamento di competenza

avverso sei decreti con i quali i direttori degli Uffici provinciali

del lavoro delle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,

Siracusa e Ragusa hanno proceduto alla costituzione dei rispettivi

Comitati provinciali dell'INPS, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.P.R.

30 aprile 1970, n. 639, emanato in attuazione della delega contenuta

nell'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

deducendo che l'art. 4 del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, recante

norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di

lavoro e di previdenza sociale, dispone la partecipazione di

rappresentanti regionali "negli organi locali degli enti e degli

istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lett.

f), dello Statuto" (nella specie: previdenza e assistenza sociale) e

che tale partecipazione non è espressamente prevista negli artt. 33 e

34 del d.P.R. n. 639 del 1970, che istituiscono, rispettivamente, i

comitati regionali e i comitati provinciali dell'INPS;

che il ricorso regionale conclude chiedendo che, previa -

occorrendo - declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme

del decreto delegato n. 639 del 1970, sia dichiarato che spetta alla

Regione siciliana il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a

far parte dei Comitati dell'INPS operanti in Sicilia, con il

conseguente annullamento dei sei decreti degli Uffici provinciali del

lavoro che hanno determinato il conflitto di attribuzione;

che l'Avvocato generale dello Stato, costituitosi in giudizio con

atto depositato l'11 marzo 1971, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità

del ricorso sotto il profilo della inesistenza di un qualsiasi

conflitto reale di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo che non

può realizzarsi l'invasione di una competenza esterna della Regione

nell'ipotesi di atti parzialmente omissivi, come nella specie si

verificherebbe trattandosi di mancata integrazione di Comitati

provinciali dell'INPS.Considerato:

che, sollevando, con l'ordinanza n. 181 del 10 novembre 1971

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del

d.l. n. 639 del 1970, questa Corte ha già riconosciuto l'autonoma

rilevanza, ai fini della loro idoneità a dar luogo al conflitto, dei

decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della

massima occupazione impugnati dalla Regione siciliana;

che d'altronde il conflitto non potrehbe considerarsi, come

sostiene l'Avvocatura dello Stato, meramente virtuale, giacché,

lamentando la illegittima esclusione dai comitati provinciali dell'INPS

in Sicilia di un rappresentante della Regione, quest'ultima

indubbiamente denuncia una menomazione concreta ed attuale di un

diritto ad essa spettante in forza dell'art. 4 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 1138 del 1952, recante norme di

attuazione dello Statuto;

che, ciò premesso, la illegittimità costituzionale dell'art. 34

del d.l. n. 639 del 1970, dichiarata con sentenza n. 96 in pari data,

involge necessariamente - nel merito - la illegittimità dei decreti

che su tale disposizione si fondavano, pretermettendo invece quanto

prescritto dal ricordato art. 4 delle norme di attuazione, in

conformità alle norme degli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Regione siciliana il diritto di essere

rappresentata nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale in Sicilia ed in conseguenza annulla i decreti dei

direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima

occupazione di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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