Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (norme sul riordinamento del

fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e

ricevitorie delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il

12 gennaio 1968 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile

vertente tra Stellano Vincenzo e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'11 maggio 1968.

Visti gli atti di costituzione di Vincenzo Stellano e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1971 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Giuseppe Ciaramelli, per lo

Stellano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare

Soprano, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 29 gennaio 1965 - emessa nel procedimento

civile vertente tra il sig. Vincenzo Stellano e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale - il tribunale di Napoli sollevò una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,

della legge 2 aprile 1958, n. 377, nella parte in cui tale

disposizione prescrive che i versamenti volontari nell'assicurazione

obbligatoria devono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto,

a causa di un rapporto di lavoro in atto, sia soggetto a forme

sostitutive dell'assicurazione stessa.

In sede di valutazione della non manifesta infondatezza della

questione, il tribunale mise in evidenza che, a seguito della

dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 16,

primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, pronunziata da questa

Corte con sentenza n. 35 del 1960, i lavoratori in genere possono

versare contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria pur in

costanza di altra forma di previdenza sostitutiva, mentre per gli

iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle

esattorie e ricevitorie delle imposte dirette tale possibilità è

esclusa dalla disposizione impugnata: quest'ultima, di conseguenza, è

fonte di una disparità di trattamento violatrice dell'art. 3 della

Costituzione.

Innanzi a questa Corte si costituirono, da una parte, il sig.

Vincenzo Stellano, che chiese l'accoglimento della questione;

dall'altra, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

generale dello Stato, che conclusero per la non fondatezza della

stessa.

La Corte con ordinanza n. 27 del 1967 dispose la restituzione degli

atti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della questione.

2. - Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 12 gennaio 1968, ha

rilevato che l'attore, iscritto nel fondo di previdenza esattoriale, ha

chiesto il riconoscimento del suo diritto alla prosecuzione volontaria

dell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti e che

all'accoglimento di tale domanda l'INPS si è opposto facendo valere il

disposto dell'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377:

sicché dalla decisione della relativa questione di legittimità

costituzionale dipende la definizione del giudizio di merito.

3. - La difesa dello Stellano - deduzioni del 31 maggio 1968 e

memoria del 10 marzo 1971 - osserva che i dipendenti esattoriali

hanno diritto ad un unico trattamento previdenziale obbligatorio,

perché nel sistema della legge n. 377 del 1958 il Fondo speciale di

previdenza e l'assicurazione generale concorrono a formare un'unica

pensione complessiva trattandosi in sostanza di un'unica assicurazione

obbligatoria (il che è dimostrato proprio dalla circostanza che il

fondo per i dipendenti esattoriali ha carattere integrativo e non

sostitutivo), il problema ora da decidere non è diverso da quello

risolto da questa Corte con le sentenze n. 35 del 1960, n. 3 e n. 112

del 1963, con le quali, in definitiva, venne affermata la

compatibilità della prosecuzione nell'assicurazione volontaria con la

titolarità di una assicurazione obbligatoria. Ad avviso della difesa

ai dipendenti esattoriali va riconosciuto lo stesso diritto ora

spettante agli altri lavoratori, con il che non si determinerebbe

affatto un regime di favore perché, in forza dell'art. 23 della stessa

legge, anche in ipotesi di cumulo la pensione non potrebbe mai eccedere

il 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio.

Sulla base di tali considerazioni, la difesa dello Stellano, che

nella memoria 5 gennaio 1967 depositata nella prima fase del giudizio

di costituzionalità aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità

costituzionale derivata dell'art. 57 della legge, conclude chiedendo

che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 18, primo

comma, e 57 della legge 2 aprile 1958, n. 377, "in quanto impediscono

ai dipendenti esattoriali di proseguire nei versamenti volontari

godendone l'intero beneficio in pendenza del rapporto di lavoro con le

rispettive esattorie e del relativo trattamento previdenziale".

4. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri (atto di

deduzioni del 27 maggio 1968), riportandosi anche ai precedenti atti

difensivi, osserva che il caso disciplinato dal denunziato art. 18 è

quello di un dipendente di esattoria che, cessato da tale rapporto di

impiego, sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria al fondo e

successivamente abbia intrapreso altra occupazione: poiché in forza

dell'art. 16 della stessa legge la prosecuzione volontaria al fondo è

intimamente connessa con la prosecuzione nell'assicurazione generale

obbligatoria, l'art. 18 legittimamente dispone che quest'ultima

prosecuzione cessi quando il necessario collegamento fra fondo

integrativo ed assicurazione generale sia soddisfatto per effetto della

normale ripresa dei versamenti di legge relativi al nuovo rapporto.

L'Avvocatura conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

5. - Nella pubblica udienza la difesa dello Stellano e l'Avvocatura

generale dello Stato hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377,

dispone che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti debbono essere sospesi

durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto al "fondo di previdenza

per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle

imposte dirette" sia soggetto, per un rapporto di lavoro in atto,

all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonché durante i

periodi riconosciuti utili, a norma di legge, per detta assicurazione.

Tale disposizione non viene denunciata dal giudice a quo nel suo

complesso, ma esplicitamente ed esclusivamente nella parte concernente

gli effetti preclusivi dei versamenti volontari che discendono dalla

soggezione dell'iscritto a "forme sostitutive" dell'assicurazione

generale; e la relativa questione di legittimità costituzionale viene

prospettata sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, giacché la norma impugnata negherebbe agli iscritti al

fondo quel diritto alla prosecuzione nei versamenti volontari che ai

lavoratori in genere viene riconosciuto, pur in costanza di iscrizioni

a forme sostitutive di assicurazione, in conseguenza della sentenza n.

35 del 1960 con la quale questa Corte dichiarò la parziale

illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26

aprile 1957, n. 818.

2. - La questione, proposta nei termini innanzi riferiti, è del

tutto irrilevante per la decisione del giudizio a quo, nel quale, come

inequivocabilmente risulta dall'ordinanza di rimessione oltre che dagli

atti di causa, si controverte intorno alla pretesa di un attuale

dipendente esattoriale a continuare nei versamenti volontari

nell'assicurazione generale anche dopo la iscrizione nel fondo speciale

disciplinato dalla legge n. 377 del 1958.

Il tribunale di Napoli, sollecitato da questa Corte (ordinanza n.

27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza, ha ritenuto di

doverne confermare l'esito positivo sul presupposto che, avendo l'INPS

eccepito l'infondatezza della domanda dell'attore in base al disposto

dell'art. 18 della suddetta legge, non sia possibile decidere la causa

senza la pregiudiziale decisione della relativa questione di

legittimità costituzionale. Ma così ragionando il giudice a quo non

ha espresso, come invece è necessario, un proprio giudizio sulla

rilevanza della questione, giacché questo richiede che, quali che

siano le allegazioni difensive delle parti, sia il giudice a valutare

la applicabilità di una determinata norma, della cui legittimità

costituzionale si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua

decisione.

Ciò posto, è agevole constatare che il concorso fra versamenti

volontari nell'assicurazione obbligatoria ed iscrizione al fondo degli

esattoriali non trova la sua disciplina nel primo comma dell'art. 18

della legge n. 377 del 1958 o, quanto meno, in quella parte di esso che

risulta specificamente denunziata. Ed infatti, anche se si volesse

ritenere che l'art. 18 non si limiti a regolare la posizione

dell'iscritto al fondo che, cessato il rapporto esattoriale, continui

volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 16 ed intraprenda

altra attività lavorativa dipendente, sarebbe egualmente certo, ed

ictu oculi rilevabile, che la norma impugnata vieta il concorso fra

versamenti volontari nell'assicurazione generale e contemporanea

soggezione a "forme sostitutive" di essa: laddove è assolutamente

indubitabile, in base a quanto inequivocabilmente risulta dall'art. 2

n. 1 della legge, che il fondo di previdenza per gli esattoriali non è

"sostitutivo", sibbene "integrativo" dell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

3. - La questione sollevata dal tribunale di Napoli deve essere

pertanto dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, della legge 2

aprile 1958, n. 377, contenente "norme sul riordinamento del fondo di

previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie

delle imposte dirette", sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui

prevede che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria

debbono essere sospesi per i periodi nei quali l'iscritto, per un

rapporto di lavoro in atto, è soggetto a forme sostitutive

dell'assicurazione stessa".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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