Corte costituzionale

Sentenza n. 97/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/11/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 865, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1964 dal

Pretore di Casoria nel procedimento penale a carico di Daniele

Giuseppe, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 182 del 25 luglio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un processo penale avanti il Pretore di Casoria a

carico di Daniele Giuseppe, imputato del reato previsto dall'art. 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere provveduto ad

accantonare presso la Cassa edile per la Provincia di Napoli,

costituita con il contratto integrativo provinciale del 2 ottobre 1959

le somme relative al trattamento economico dovute al personale da lui

dipendente, per ferie non godute, gratifica natalizia e festività,

nonché i relativi contributi paritetici per il funzionamento della

Cassa stessa per n. 37 lavoratori, prevista dalle clausole 5 e 7 del

contratto stesso, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la

parte in cui rende obbligatori erga omnes gli articoli per ultimo

richiamati in relazione all'art. 76 della Costituzione, perché viziata

per eccesso della delega conferita con la legge su menzionata.

Il Pretore constatata la rilevanza della questione sollevata e la

sua non manifesta infondatezza, provvedeva in data 3 giugno 1964 ad

emettere, previa sospensione del giudizio, ordinanza di rinvio a questa

Corte.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, n. 182 del 25 luglio 1964. Nessuna delle

parti si è costituita avanti alla Corte e pertanto il giudizio, ai

sensi dell'art. 9 delle Norme integrative 16 marzo 1956, si è svolto

in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, ha stabilito che

gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nell'imporre al

Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso

conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei

contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non

hanno inteso includere quelle fra esse che rendono obbligatori, anche

per i non appartenenti alle associazioni stipulanti, l'obbligo

dell'iscrizione alle Casse edili, istituite per gestire i contributi

dovuti ai lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e

festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed

ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo

unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende

obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il

riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina

l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e

conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per

la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile

costituita con l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la

Provincia di Salerno, del quale si discuteva in quella vertenza.

Che nella specie il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, denunciato

dall'ordinanza in esame, rende obbligatorio l'accordo collettivo

stipulato per la Provincia di Napoli il 2 ottobre 1959 fra le

associazioni di imprenditori e di lavoratori edili, in ogni sua parte,

e perciò pure in quella relativa alla costituzione di una Cassa edile,

consacrata nelle clausole 5 e 7 in riferimento all'art. 62 del citato

contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, sicché deve

dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse considerazioni

svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.

Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con la sentenza n.

129 della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960, che estendeva ai

lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto

contratto nazionale, abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole

di tutti i contratti integrativi provinciali emesse sulla base

dell'art. 62 medesimo. Infatti questo si limita a conferire il potere

di istituire, laddove si rendesse possibile, le Casse edili, mentre

ogni contratto collettivo provinciale, espressione della potestà

normativa propria delle relative organizzazioni locali, presenta una

sua propria autonomia, ed assume di fatto aspetti differenti da

Provincia a Provincia. Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure

a contenuto in tutto o in parte identico) si rende necessaria una

apposita pronuncia di illegittimità costituzionale che faccia venire

meno la efficacia erga omnes delle norme stesse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie

erga omnes le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei

contributi alla Cassa edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre

1959 per la Provincia di Napoli, in relazione all'art. 1 della legge 14

luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:97 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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