Corte costituzionale

Sentenza n. 967/1988

Altra decisione · depositata il 13/10/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia (n. 326-bis), riapprovata il 25 febbraio 1987,

avente per oggetto: "Norme di revisione contrattuale del trattamento

economico del personale in quiescenza", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'11 marzo 1987,

depositato in cancelleria il 20 marzo successivo ed iscritto al n. 6

del registro ricorsi 1987;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato l'11 marzo 1987 il Presidente del Consiglio

dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 326-bis, riapprovata il 25 febbraio 1987, dal titolo "Norme

di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in

quiescenza".

La legge in questione prevede l'adeguamento del trattamento

economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il

personale in servizio (L.R. 19 ottobre 1984 n. 49), determinando gli

aumenti da applicare e indicando le relative modalità, le quali sono

diverse a seconda della data del collocamento a riposo.

Secondo il ricorrente, la materia disciplinata dalla legge

impugnata non rientrerebbe, innanzitutto, fra quelle di competenza

regionale. In secondo luogo sarebbero comunque violati i principi

costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buona amministrazione,

di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché la legge impugnata

configurerebbe una situazione di privilegio per il personale in

quiescenza della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto alla

generalità dei pubblici dipendenti cessati dal servizio.

La Regione Friuli-Venezia Giulia non si è costituita. Considerato in diritto La legge impugnata è stata revocata dalla legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 416, approvata dal Consiglio regionale il 29

luglio 1987, vistata dal Governo con telegramma del 28 agosto

successivo ma non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione,

dal titolo "Revoca della legge regionale relativa a norme di

revisione contrattuale del trattamento economico del personale in

quiescenza". Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del

1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:967 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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