Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/03/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo

comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge regionale

Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali

relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti,

rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre

1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7

settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento

di rifiuti solidi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 agosto 1992 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Udine nel procedimento

penale a carico di Luisa Pullé ed altri, iscritta al n. 678 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 1 ottobre 1992 dal Pretore di Pordenone

nel procedimento penale a carico di Pietro Bacelin, iscritta al n. 1

del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Luisa Pullé

ed altri - sottoposti ad indagini per il reato previsto e punito

dagli artt. 110 del codice penale e 25, primo comma, del d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915, per avere effettuato senza autorizzazione

trasporti di rifiuti speciali prodotti da terzi - il giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con

ordinanza emessa il 6 agosto 1992, accogliendo un'istanza del

pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e

116 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge

regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme

regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti,

rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre

1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7

settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento

di rifiuti solidi).

Il giudice rimettente ritiene che il combinato disposto delle

norme denunciate, prevedendo la necessità dell'autorizzazione

soltanto per effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti

tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani per conto terzi, non

richiede alcuna autorizzazione per il trasporto dei rifiuti speciali

prodotti da terzi, per compiere il quale è sufficiente che il

trasportatore sia provvisto di una bolla di accompagnamento che

indichi per ciascun trasporto l'origine, la destinazione, la qualità

e la quantità dei rifiuti speciali trasportati.

Ad avviso del giudice rimettente le disposizioni legislative

statali poste dal d.P.R. n. 915 del 1982 richiedono l'autorizzazione

per ogni fase di smaltimento dei rifiuti speciali, compreso il

trasporto per conto terzi, assoggettando a sanzione penale le

attività non autorizzate. Le norme del d.P.R. n. 915 del 1982,

adottate in attuazione di direttive comunitarie, esprimerebbero,

secondo l'orientamento già manifestato dalla Corte (sentenza n. 306

del 1992), principi fondamentali, delineando gli obiettivi essenziali

ed i limiti di operatività della disciplina dello smaltimento dei

rifiuti, per evitare il rischio di inquinamento e di degrado

dell'ambiente.

Le norme regionali denunciate, difformi dai principi del d.P.R. n.

915 del 1982, sarebbero in contrasto con l'art. 116 della

Costituzione, perché la Regione Friuli-Venezia Giulia non ha

potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti,

ma può soltanto integrare ed attuare la legge statale.

Le stesse norme violerebbero anche l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, giacché interferirebbero nella riserva di legge

statale in materia penale, rendendo lecita nella Regione una condotta

altrimenti penalmente sanzionata. Inoltre vi sarebbe un contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto i trasportatori che operano in

Friuli-Venezia Giulia sarebbero irragionevolmente favoriti rispetto a

coloro che svolgono la medesima attività nel resto del territorio

nazionale.

Il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale affermando che essa incide sul

provvedimento di archiviazione, che dovrebbe essere disposto per la

non punibilità degli indagati in mancanza dell'elemento psicologico

del reato, se le norme regionali denunciate sono dichiarate

costituzionalmente illegittime. Altrimenti l'archiviazione dovrebbe

essere disposta perché il fatto non costituisce reato.

2. - Anche il Pretore di Pordenone, con ordinanza emessa il 1

ottobre 1992 nel corso di un processo penale a carico di Pietro

Bacelin, imputato della contravvenzione prevista e punita dall'art.

25 del d.P.R. n. 915 del 1982 per avere raccolto e trasportato

rifiuti speciali prodotti da terzi senza la prescritta

autorizzazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge

regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987 (come sostituiti,

rispettivamente, dagli artt. 5 e 29 della legge regionale n. 65 del

1988), deducendo un contrasto con gli artt. 25 e 117 della

Costituzione. Le norme regionali denunciate, restringendo, rispetto a

quanto prevede il legislatore statale, l'ambito delle attività che,

nelle fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, richiedono

l'autorizzazione, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in

materia di norme penali e sarebbero in contrasto con i principi posti

dalla legge statale.

3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate,

iscritte nel registro delle ordinanze ai numeri 678 del 1992 ed 1 del

1993, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, rispettivamente nel n. 44 del 21

ottobre 1992 e nel n. 3 del 20 gennaio 1993. Considerato in diritto

1. - Le questioni di legittimità costituzionale sottoposte

all'esame della Corte riguardano le disposizioni dettate dagli artt.

5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge Friuli-Venezia

Giulia 7 settembre 1987, n. 30, come sostituiti, rispettivamente,

dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65,

nella parte in cui non comprendono il trasporto di rifiuti speciali

per conto terzi tra le attività che devono essere autorizzate,

prescrivendo esclusivamente che i privati i quali effettuano tale

operazione siano provvisti, in occasione di ogni trasporto, di una

bolla di accompagnamento che indichi l'origine, la destinazione, la

qualità e la quantità dei rifiuti trasportati.

I giudici rimettenti ritengono che la disciplina regionale sia in

contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915, che prevede la necessità

dell'autorizzazione, di competenza regionale, per effettuare lo

smaltimento dei rifiuti, comprendendo in questa attività anche la

fase della raccolta e del trasporto. Vi sarebbe anche una illegittima

interferenza nella riserva di legge statale in materia penale ed un

ingiustificato privilegio per gli autotrasportatori di rifiuti

speciali che operano nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia

rispetto a coloro che svolgono la medesima attività nel resto del

territorio nazionale. Viene pertanto prospettato il contrasto con gli

artt. 116 e 117 nonché con gli artt. 25, secondo comma, e 3 della

Costituzione.

2. - I giudizi, concernendo le medesime disposizioni di legge e

prospettando questioni identiche, possono essere riuniti per essere

decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni sono fondate.

Il d.P.R. n. 915 del 1982, adottato in forza della delega concessa

al Governo con la legge 9 febbraio 1982, n. 42 per l'attuazione delle

direttive della Comunità economica europea relative ai rifiuti ed al

loro smaltimento (n. 75/442, n. 76/403 e n. 78/319), attribuisce alla

competenza delle regioni "l'autorizzazione ad enti o imprese ad

effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani speciali prodotti da

terzi" (art. 6, lettera d)).

Per individuare la latitudine delle attività soggette ad

autorizzazione, alle quali questa disposizione fa riferimento,

occorre considerare l'art. 1 dello stesso decreto del Presidente

della Repubblica che, stabilendo i principi generali della materia,

comprende nello smaltimento dei rifiuti anche la fase del trasporto.

In questo stesso senso, del resto, muoveva la direttiva

comunitaria 15 luglio 1975 (n. 75/442), includendo nello

"smaltimento" tanto la raccolta, la cernita, il trattamento l'ammasso

e il deposito, quanto il trasporto dei rifiuti. La stessa direttiva

stabiliva che le imprese che provvedono al trasporto dei rifiuti per

conto terzi fossero soggette alla vigilanza dell'autorità competente

secondo le regole nazionali, incaricata di autorizzare e controllare

le operazioni di smaltimento (art. 10).

La disciplina dettata dalle disposizioni della legge regionale

sottoposte a giudizio di legittimità costituzionale è diversa.

Queste disposizioni prevedono che la regione autorizzi la raccolta ed

il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani,

effettuati da privati per conto terzi. Non comprendono - all'art. 5,

primo comma, lettera e), numero 2, della legge n. 30 del 1987, come

sostituito dall'art. 5 della legge n. 65 del 1988 - tra le attività

da autorizzare il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali, per

il quale l'art. 30 della stessa legge richiede che in occasione di

ogni trasporto sia predisposta un'apposita bolla di accompagnamento.

Questa disciplina contrasta con i principi espressi dalla

legislazione statale, che vuole soggetta ad autorizzazione ogni fase

dello smaltimento, compreso il trasporto, con l'evidente finalità di

consentire ed agevolare un'efficace vigilanza ed il complessivo

controllo dell'intero processo di smaltimento dei rifiuti, anche

mediante la preventiva individuazione dei soggetti che provvedono ad

una o a più fasi dell'attività di smaltimento, in modo da

verificare, tra l'altro, l'idoneità tecnica di chi opera nel

settore.

Il sistema delineato dal legislatore statale per il trasporto di

rifiuti speciali per conto terzi, effettuato da chi non sia già

autorizzato per compiere altre fasi dello smaltimento, implica il

controllo preventivo dei soggetti rispetto allo svolgimento del

trasporto. Il controllo può avvenire mediante l'autorizzazione

prevista dall'art. 6, lettera d), del d.P.R. n. 915 del 1982, o con

l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento

dei rifiuti nelle varie fasi (art. 10 del decreto-legge 31 agosto

1987, n. 361). A questa impostazione si conforma la disciplina

attuativa, che comprende sempre nell'attività di smaltimento la

raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali, anche se non tossici e

nocivi (art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991,

n. 324).

La necessità di autorizzazione per le attività di smaltimento

dei rifiuti, incluso il trasporto di rifiuti speciali per conto

terzi, è posta dal legislatore statale come principio fondamentale

al quale la legislazione regionale deve attenersi. Questa disciplina

opera in stretta correlazione con l'esigenza di dare attuazione alle

direttive comunitarie in materia e concorre a delineare gli obiettivi

essenziali della regolamentazione dello smaltimento dei rifiuti

(sentenze n. 306 del 1992 e n. 192 del 1987).

Gli artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge

regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987, nella parte in

cui non includono il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali

tra le attività soggette ad autorizzazione regionale, si discostano

dai principi fondamentali della legislazione statale e contrastano

quindi con l'art. 116 della Costituzione. Con riferimento a tale

parametro di giudizio ne deve essere pertanto dichiarata

l'illegittimità costituzionale, rimanendo assorbito ogni altro

profilo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli

artt. 5, primo comma, lettera e), numero 2, e 30 della legge

regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme

regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come sostituiti,

rispettivamente dagli artt. 5 e 29 della legge regionale 28 novembre

1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7

settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento

dei rifiuti solidi), nella parte in cui non includono il trasporto

dei rifiuti speciali prodotti da terzi tra le attività soggette ad

autorizzazione regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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