Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 103d.P.R. 382/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 103, quinto

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo

1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul

ricorso proposto da Manlio Sargenti contro il Ministero della

Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 631 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Manlio Sargenti e

dell'Università degli Studi di Pavia nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 il Consiglio di

Stato, Sez. VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dal Prof. Manlio

Sargenti contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro (Reg.

ord. n. 631 del 1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

Premette l'ordinanza che l'interessato, ordinario dal 27 gennaio

1984, nominato straordinario con decorrenza giuridica dal 1° novembre

1980, in data 27 novembre 1984 ha presentato istanza chiedendo il

riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina, ai

sensi dell'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, disposto per

solo otto degli anni prestati prima della nomina e cioè per il

massimo consentito dall'art. 103 citato. Precisa in punto di fatto

l'ordinanza che il ricorrente ha svolto i seguenti servizi:

a) dall'anno accademico 1936/37 al 1942/43, quale assistente

volontario presso l'Università di Roma, per complessivi 7 anni;

b) dall'anno accademico 1940/41 al 1942/43, quale professore

incaricato presso l'Università di Perugia, per complessivi 3 anni;

c) dall'anno accademico 1945/46 al 1972/73 quale professore

incaricato presso l'Università di Pavia, per complessivi 27 anni;

d) dall'anno accademico 1973/1974 al 26 gennaio 1981, quale

professore incaricato stabilizzato nell'Università di Pavia, per

complessivi ulteriori 8 anni;

e) dal 27 gennaio 1981, quale professore straordinario, con

decorrenza giuridica dal 1° novembre 1980 e così per un periodo

complessivo di 45 anni di servizio di cui 38 quale professore

incaricato.

Il Collegio remittente ricorda che l'art. 103 del d.P.R. 11 luglio

1980 n. 382 riconosce ai professori di ruolo, all'atto della nomina

ad ordinario, il servizio prestato "in qualità di professori

universitari associati ed incaricati per i due terzi; per la metà

quello prestato in qualità di ricercatore, e per un terzo quello

prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21

febbraio 1980 n. 28, o come assistente volontario".

Peraltro il quinto comma dello stesso articolo dispone che il

riconoscimento di attività e servizi di cui ai commi precedenti non

può comunque superare il limite massimo di otto anni ed a tale

limitazione si è, infatti, attenuto il provvedimento impugnato.

La differenza tra l'anzianità valutabile "ai sensi dei primi

commi del citato articolo" e quella massima di otto anni

riconoscibile ai sensi del quinto comma, comporta, perciò, un

trattamento economico notevolmente deteriore, che sarebbe non

giustificabile alla luce degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

La norma sembra interrompere, invero, la logicità del sistema

imponendo un tetto massimo di valutabilità indipendente sia dalla

durata che dalla qualifica dei servizi pregressi.

E infatti, la logica sottesa alla differente misura di

valutabilità dei periodi si perderebbe con l'imposizione del tetto

massimo che abbraccia le tre categorie di attività, sì che, in

sostanza, il legislatore avrebbe dettato due norme in contrasto tra

di loro, in quanto perseguono fini contrapposti ed inconciliabili.

Si consideri, infatti, che la ratio nella individuazione delle tre

categorie valutabili (per due terzi, metà, un terzo) è quella di

attribuire un "peso" diverso alle diverse esperienze, e ciò ai fini

di assicurare un maggior sviluppo di carriera, con assunzione di

conseguenti maggiori responsabilità, a quei soggetti che abbiano

così maturato una maggiore professionalità. La norma in esame,

invece, impedisce la considerazione delle differenziazioni.

D'altra parte, il diritto alla proporzionalità del trattamento

economico è da porre in relazione alla quantità e qualità del

lavoro prestato e quindi al grado stesso della anzidetta

professionalità.

Il meccanismo descritto condurrebbe, in tal modo, ad attribuire a

soggetti dotati di professionalità diversa un medesimo trattamento

economico, il che sarebbe indice di una violazione della

proporzionalità, appunto, nei confronti del dipendente dotato di

maggiore titolo.

Si assume, pertanto, la necessità che venga dichiarata

l'illegittimità della norma impugnata.

1.2. - Con atto depositato il 22 novembre 1991 si è costituito il

prof. Manlio Sargenti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ambrogio

Robecchi Majnardi e Giulio Lais, facendo proprie le argomentazioni

svolte nell'ordinanza di rinvio.

1.3. - Con atto depositato il 5 novembre 1991 è intervenuta

l'Amministrazione universitaria, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento si osserva che la norma in esame

disciplina il riconoscimento dei servizi pregressi e la imposizione

di un "tetto" risponde pienamente ai criteri di logica e di

razionalità che condizionano la discrezionalità del legislatore.

Il riconoscimento di una maggiore anzianità pregressa avrebbe

determinato un'eccessiva ed ingiustificata disparità, mentre poi non

vi è violazione del principio di proporzionalità del trattamento

retributivo, perché le attività pregresse che eccedono il periodo

valutabile di otto anni non possono ritenersi espressione di maggiore

qualificazione.

Neppure si ravvisa contrasto con il principio di efficienza della

pubblica amministrazione, non essendo credibile che il riconoscimento

di una maggiore anzianità ai fini economici possa tradursi in una

migliore qualità dell'attività didattica e scientifica del docente.

Si conclude per una declaratoria di infondatezza. Considerato in diritto

1. - L'art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica) provvede a riconoscere in

favore dei professori universitari, all'atto della nomina a ordinario

e ai fini della carriera, i servizi eventualmente prestati in

precedenza sempre nell'ambito dell'ordinamento universitario.

In particolare, viene riconosciuto per due terzi il servizio di

professore associato e di professore incaricato, per la metà quello

di ricercatore universitario, di assistente ovvero di tecnico

laureato e per un terzo quello di assistente volontario.

In ogni caso, ai sensi del comma quinto del richiamato articolo il

complessivo riconoscimento non può superare il limite massimo di

otto anni.

2. - Della legittimità di tale ultima disposizione dubita

l'ordinanza di rimessione che la ritiene lesiva dell'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza: attività

sostanzialmente differenziate nella loro valenza, quali quelle enunciate e come tali singolarmente apprezzate, potrebbero ricevere, in

base al limite degli otto anni, una appiattita regolamentazione

uniforme.

La norma in esame, così come congegnata, confliggerebbe altresì

con l'art.36 della Costituzione, venendo a determinarsi in concreto

un trattamento retributivo non proporzionato alla qualità del lavoro

via via posto in essere nel passato; e così ancora con l'art. 97,

poiché a soggetti di diseguale professionalità pregressa potrebbe

restare attribuito, alla fine, il medesimo trattamento retributivo,

con ovvia limitazione, si assume, dell'efficienza stessa della

pubblica amministrazione.

3. - La questione non è fondata.

Partendo dall'assunto per ultimo qui sopra enunciato, nessun

coinvolgimento sussiste con l'art. 97 della Costituzione: pretendere

che il riconoscimento, a fini economici, di una maggiore o minore

pregressa anzianità abbia riverbero automatico sulla efficienza

amministrativa è ipotesi che resta al di fuori, come avvalora

l'Avvocatura dello Stato, da ogni suo concreto riferimento in

fattispecie.

Né miglior pregio assume, per consimili considerazioni che si

volessero riportare all'attività del docente, un insussistente

aggancio all'art. 36 della Costituzione: la mera limitazione

temporale nella valutazione di servizi pregressi non può dirsi certo

incidente sulla proporzionalità della retribuzione in atto, tale da

ledere il disposto dell'art. 36.

Passando all'esame di una prospettata irragionevolezza intrinseca

della norma in discorso questa, come già riportato, con il porre il

vincolo massimo di anni otto nella riconoscibilità dei pregressi

servizi, consisterebbe in una inadeguatezza di fatto, ai fini

riproposti, nella valutabilità dei servizi stessi, resi dalla norma

indistinti. Ma a ben vedere l'indistinguibilità dei riconoscimenti

pregressi rimane all'interno di una disposizione, la quale mira ad un

unicum ricostruttivo, che viene a realizzarsi con evidente favore,

tra i vari servizi pregressi: una diversa configurazione con un

maggiore riconoscimento di questi ultimi verrebbe a costituire,

invece, quella palese distorsione nel rapporto, che si vuole evitare:

ed infatti otterrebbe preponderanza in tal modo nel corso dell'intera

carriera proprio quella pregressa, anziché il normale fluire dei

servizi quale docente ordinario. Il che, se attuato, comporterebbe

quel rovesciamento degli equilibri che si vorrebbe dai remittenti

contenuto nella norma così come predisposta e vigente. La questione

è perciò non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 103, quinto comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,

dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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