Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1980 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 660/1973
  • art. 6legge 660/1973
  • art. 6d.l. 660/1973
  • art. 2legge 823/1973

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.l. 5 novembre 1973, n. 660, conv. con modif., in legge 19 dicembre

1973, n. 823, e dell'art. 2, lett. a), della legge 19 dicembre 1973,

n. 823 (Norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Ragusa sul ricorso di Giummarra Giovanni ed altro,

iscritta al n. 315 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 17 settembre 1975;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1976 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Bolzano sul ricorso di Stuflesser Wielfried, iscritta al

n. 605 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;

3) ordinanza emessa il 31 maggio 1977 dalla Commissione tributaria

di 2 grado di Ravenna sul ricorso di Baldini Giuseppina, iscritta al n.

425 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 306 del 9 novembre 1977;

4) ordinanza emessa il 3 maggio 1977 dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Napoli sul ricorso di Palumbo Alberto, iscritta al n. 198

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 172 del 21 giugno 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore

Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato, Giuseppe Angelini Rota, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa in data 21 maggio 1975 la Commissione

tributaria di 1 grado di Ragusa sollevava, in seguito a conforme

eccezione dei ricorrenti, questione di costituzionalità dell'art. 6

del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella

legge 19 dicembre 1973, n. 823 - Norme per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria - per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione. Tale norma, infatti, statuendo l'onere di presentare la

domanda per usufruire dei benefici previsti entro il 28 febbraio 1974

(termine prorogato al 31 marzo 1974 dal d.l. 2 marzo 1974, n. 29 conv.

in legge 3 aprile 1974, n. 107), escluderebbe irreparabilmente

dall'applicazione dei medesimi coloro che sono gravati da imposte

relative a manifestazioni della capacità contributiva verificatesi in

precedenza ma accertate solo in seguito. In ipotesi consimili già la

Corte si sarebbe pronunziata nel senso dell'incostituzionalità della

normativa impugnata (sentenze n. 85 del 1965 e n. 121 del 1967).

Nel caso di specie i germani Giummarra Giovanni e Rinaldo avevano

acquistato appartamento in data 6 aprile 1971 ed avevano goduto, al

momento della registrazione, dei benefici di cui alla legge regionale

siciliana 30 luglio 1969, n. 29; l'amministrazione finanziaria,

peraltro, ritenendo che i fabbricati non rientrassero nell'ambito di

applicazione della legge suddetta, revocava tali benefici e notificava

ingiunzioni di pagamento per il recupero di quanto dovuto in data 21

giugno 1974.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 17 settembre 1975.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso

l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della questione. Scopo

del provvedimento legislativo in esame, come anche dei precedenti

consimili, sarebbe non solo quello di agevolare la soluzione delle

numerose controversie pendenti ma anche di assicurare una sollecita

riscossione dei tributi contestati. Tenuto conto di ciò e del fatto

che effettivamente diversa è la situazione del rapporto tributario

già accertato rispetto a quella del rapporto non ancora accertato, la

lamentata violazione del principio di eguaglianza non sussisterebbe. In

senso analogo si sarebbe anche espressa la sentenza n. 148 del 1967

della Corte costituzionale.

2. - Analoga questione era sollevata dalla Commissione tributaria

di 2 grado di Ravenna, con ordinanza emessa il 31 maggio 1977. Nel caso

di specie la ricorrente Baldini Giuseppina aveva acquistato terreno

edificabile con atto registrato in data 10 luglio 1969 e lo aveva

rivenduto con atto registrato in data 21 dicembre 1970. A causa del

breve tempo intercorso fra acquisto e vendita successiva la Baldini era

decaduta dai benefici fiscali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408

(ai sensi dell'art. 6 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 convertito,

con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26).

La Baldini aveva poi presentato la domanda di condono in data 25

febbraio 1974; l'Ufficio del Registro peraltro respingeva la domanda

medesima, osservando che al momento nessuna controversia era pendente

ed in seguito notificava ingiunzione per il recupero dell'imposta non

pagata (in data 18 novembre 1975). La Commissione tributaria osservava

che il beneficio doveva intendersi esteso a tutti i rapporti comunque

non esauriti ed in ogni caso sollevava questione di costituzionalità

ritenendo lesivo del principio di eguaglianza far dipendere dalla

maggiore o minore solerzia degli uffici tributari la situazione

giuridica del contribuente.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso

l'Avvocatura dello Stato che, dopo aver rilevato la contraddizione fra

l'assunto secondo cui la legge impugnata dovrebbe interpretarsi

estensivamente fino a ricomprendere tutti i rapporti comunque non

esauriti ed il sollevare questione di costituzionalità per giungere ad

un risultato che si ipotizza appunto già conseguibile in via

interpretativa, chiedeva pronunzia di rigetto con argomenti del tutto

simili a quelli già svolti nella precedente occasione.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1977.

3. - Questione analoga sollevava ancora la Commissione tributaria

di 1 grado di Napoli con ordinanza emessa il 3 maggio 1977. Rilevava in

particolare che la limitazione dei benefici previsti dall'art. 6 del

decreto - legge di cui si tratta alle sole controversie già insorte

crea un'ingiustificata diversità normativa e contrasta con lo scopo

stesso dell'atto, che è quello di assicurare una rapida riscossione

del gettito tributario.

Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria aveva notificato a

Palumbo ingiunzione per il pagamento di imposta suppletiva in data 16

febbraio 1976 in relazione ad atto di compravendita concluso il 15

luglio 1971.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso

l'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto della questione e

svolgendo argomenti del tutto analoghi a quelli illustrati nelle

precedenti occasioni.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 21 giugno 1978

4. - La Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, con ordinanza

emessa il 31 marzo 1976, sollevava questione di costituzionalità

dell'art. 2, lett. a) della legge 19 dicembre 1973, n. 823, già

menzionata (recte: del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella

predetta legge).

Nel caso di specie il contribuente aveva proposto ricorso contro

l'accertamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di

Bolzano e la decisione del ricorso, intervenuta in data 8 ottobre 1973,

era stata trasmessa all'Ufficio il 2 gennaio 1974 e notificata il

successivo 16 gennaio. Il contribuente dunque si trovava a non poter

più beneficiare, in conseguenza della ritardata notifica della

decisione di primo grado (non appellata dalla Amministrazione

finanziaria), del trattamento più favorevole previsto dall'art. 2,

lett. d) del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660, conv. in legge 19

dicembre 1973, n. 823; ricorreva allora nuovamente alla Commissione

tributaria ed ivi prospettava un dubbio di costituzionalità relativo

all'art. 2, lett. a) del menzionato decreto avente valore di legge, che

regola la modalità del condono di cui possono beneficiare i

contribuenti, nei cui confronti è stato notificato accertamento,

accomunando alla posizione di costoro quella dei contribuenti che già

hanno ottenuto una decisione giurisdizionale di primo grado la loro

favorevole e non appellabile da parte dell'Amministrazione finanziaria,

quando, anche per fattori ai contribuenti medesimi non attribuibili,

tale decisione sia stata notificata dopo il termine del 31 ottobre

1973.

La Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, con l'ordinanza

indicata, aderiva alle censure di costituzionalità prospettate dal

contribuente; l'ordinanza stessa, regolarmente notificata e comunicata,

veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 3 novembre 1976.

Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso

l'Avvocatura dello Stato, chiedendo si pronunziasse sentenza di

rigetto. Osservava che il differente trattamento deriva non dal mero

arbitrio della Pubblica Amministrazione ma da circostanze cui il

legislatore ricollega determinate conseguenze. Né è irragionevole

tener conto, in un provvedimento che, in occasione della riforma del

sistema tributario e della revisione del relativo contenzioso, vuole

facilitare la definizione in via amministrativa delle controversie

relative ai tributi soppressi o riformati, non solo del contenuto

iniziale della lite ma anche dello stato e del grado in cui si trova il

procedimento contenzioso già avviato. E, d'altra parte, non si

vedrebbe come una più tempestiva notifica della decisione della

Commissione tributaria avrebbe mutato la situazione giuridica del

ricorrente nel processo a quo, atteso che con riferimento alla ipotesi

di intervenuta decisione di primo grado, la lettera b) dell'art. 2 del

decreto - legge menzionato dichiara applicabile la medesima disciplina

di cui alla impugnata lettera a).

5. - Nel corso dell'udienza di discussione le parti costituite

ribadivano i rispettivi punti di vista. Considerato in diritto :

1. - Le quattro questioni, riguardando tutte il regime temporale

per l'applicabilità delle norme miranti ad agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria (d.l. 5 novembre 1973, n. 660

convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823),

possono essere esaminate congiuntamente e decise con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata innanzitutto ad accertare se l'art. 6 del

decreto - legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, non

contrasti con l'art. 3 Cost. nella parte in cui limita la definizione

agevolata delle controversie per l'applicazione delle imposte di

registro ed ipotecarie, dei diritti catastali e delle relative

addizionali per atti formati anteriormente al 1 gennaio 1973, alle sole

controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Più

in particolare, questa norma produrrebbe disparità di trattamento tra

contribuenti che si trovano nella stessa situazione (quanto ad

inosservanza in uno stesso periodo di tempo dei precetti fiscali), a

seconda che abbiano o meno ricevuto notifica dagli uffici delle imposte

di accertamenti di valore o ingiunzioni di pagamento.

Le tre questioni sollevate rispettivamente dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Ragusa, dalla Commissione tributaria di 2

grado di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1 grado di Napoli (e

che possono sintetizzarsi nei termini sopra riferiti) non sono fondate.

È necessario premettere che il c.d. condono previsto negli atti

legislativi già citati si differenzia profondamente (come precisato da

questa Corte con la sentenza n. 32 del 1976) dai condoni in materia

tributaria per sanzioni di natura non penale disposti con d.lgs. 31

gennaio 1948, n. 109, legge 30 luglio 1959, n. 559, legge 31 ottobre

1963, n. 1458 e legge 23 dicembre 1966, n. 1139. Si tratta infatti, nel

caso in esame, di un provvedimento che intende creare le migliori

condizioni per l'avvio della riforma tributaria, agevolando, prima

ancora che la regolarizzazione mediante sanatoria di situazioni contra

legem, la definizione con metodo semplificato delle controversie e

pendenze esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge.

A tal fine (e a differenza di quanto era preveduto negli atti di

condono sopra menzionati) non si condiziona l'abbandono delle sanzioni

alla definizione, in regime ordinario, dei redditi imponibili e dei

debiti d'imposta, definizione da conseguirsi mediante l'opera

dell'amministrazione e del contribuente entro un periodo di alcuni

mesi, talvolta di un anno. Ciò era incompatibile con gli obbiettivi di

rapidità, anzi di automaticità, che intendeva raggiungere il

legislatore del 1973; il vecchio metodo sarebbe stato poi in contrasto

con lo spirito della riforma, che aveva eliminato l'istituto del

concordato tributario anche nella forma dell'adesione del contribuente

all'accertamento dell'ufficio (artt. 42 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600). Il contribuente può soltanto presentare domanda irrevocabile

per l'applicazione del provvedimento, quando ritiene che la definizione

così realizzata sia più conveniente di quella conseguibile in regime

ordinario. L'amministrazione, dal canto suo, deve limitarsi ad

applicare gli schemi di definizione, analiticamente predisposti dal

legislatore, con riduzioni e maggiorazioni forfettariamente previste

per le diverse imposte.

D'altra parte il vecchio metodo, dopo le sentenze di questa Corte

n. 85 del 1965 e 121 del 1967, comportava ormai un periodo "aperto" (e

cioè senza termini di chiusura) per la definizione in via

amministrativa dell'accertamento, come si trae, del resto, dalla

disciplina contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 23

dicembre 1966, n. 1139.

Pertanto il legislatore del 1973, per ottenere una rapida

eliminazione del contenzioso pendente e per realizzare un sollecito

introito nelle casse dello Stato, durante la delicata fase di avvio

della riforma, doveva stabilire un punctum temporis, cui riferire

rigidamente la possibilità di utilizzare le norme del provvedimento di

condono. In altre parole, in questo quadro di esigenze eccezionali, il

principio di eguaglianza non poteva essere attuato realizzando la

parità di trattamento in ordine alle situazioni iniziali che avevano

provocato la controversia o la pendenza tributaria, ma solo estendendo

al massimo la possibilità per tutti i contribuenti - quale che fosse

la fase della loro vicenda tributaria - di chiedere l'applicazione, con

modalità e risultati parzialmente differenziati, del provvedimento

agevolativo.

È quanto è stato realizzato, con indubbia coerenza, nelle varie

disposizioni del decreto legge, conseguendo l'obbiettivo di non

escludere dall'ambito di applicabilità del provvedimento nessun

contribuente a causa di ritardi nell'attività degli uffici competenti

ad accertare i redditi o a liquidare le imposte.

Non interessa, ovviamente, verificare qui se alle speranze del

legislatore siano stati pari i risultati (le operazioni per sistemare

le vecchie pendenze essendosi concluse soltanto nel corso del 1977).

Preme solo rilevare che l'art. 3 Cost., inteso come divieto di

disparità di trattamento di situazioni simili e come esclusione di

discriminazioni irragionevoli, non può ritenersi violato nella

fattispecie, perché il provvedimento esclude dalla sfera di

applicazione soltanto i contribuenti che abbiano già definito le

controversie o pendenze in ordine alle imposte considerate. Per tutti

gli altri, si ripete, nessuna preclusione discende dalla normativa

adottata, giacché il concetto di "controversia" è stato sempre

affiancato da quello di situazione non definita, anche in difetto di

procedimento contenzioso, di notifica dell'accertamento di valore o di

ingiunzione di pagamento.

3. - Questi dati normativi non sono stati tenuti presenti dalle

Commissioni di Ragusa e di Ravenna, che hanno del tutto trascurato la

possibilità di definizione delle pendenze offerta dall'art. 6, primo

comma, ultima parte, anche ai contribuenti per i quali non fosse in

corso una "controversia", essendo mancata nei loro riguardi una

notifica di accertamento di valore e una ingiunzione di pagamento. È

vero che le norme in proposito erano più chiaramente formulate nel

testo del decreto legge, mentre le modifiche in sede di legge di

conversione, coinvolgendo nelle stesse proposizioni la disciplina per

le imposte successorie, hanno reso meno limpido il collegamento

alternativo tra le situazioni di "controversia" e le situazioni non

caratterizzate da accertamenti dell'amministrazione. Tuttavia le due

fattispecie sono ben presenti nel primo comma dell'art. 6, indicandosi

la definizione della controversia nella riduzione del 50% della imposta

liquidata sulla base dell'accertamento compiuto dall'amministrazione; e

successivamente (ultima parte del comma) indicandosi l'eliminazione

della pendenza, in difetto di notifica dell'accertamento di maggior

valore, nella liquidazione dell'imposta sulla base del valore

dichiarato dal contribuente, aumentato forfettariamente del 20% (in

entrambi i casi senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie).

La considerazione di queste premesse avrebbe forse potuto indurre

le due Commissioni, ma anche, da altro punto di vista, quella di

Napoli, a ravvisare nelle fattispecie sottoposte al loro giudizio

piuttosto che elementi per enucleare una questione di legittimità

costituzionale, problemi di carattere interpretativo - applicativo

dell'art. 6 del provvedimento in esame. Ma ciò non fa venir meno la

rilevanza delle questioni, che devono essere esaminate nei termini

proposti dalle ordinanze.

4. - La Commissione di Ragusa motiva l'eccezione di

incostituzionalità dell'art. 6 con il rilievo che esso "non prevede

l'applicazione del condono tributario per gli atti formati

anteriormente al 1 gennaio 1973 ma sui quali la richiesta di imposta

suppletiva di registro è stata avanzata dall'Amministrazione

finanziaria in epoca successiva alla scadenza del termine del 28

febbraio 1974". In proposito si citano anche le sentenze di questa

Corte del 22 dicembre 1965, n. 85 e 23 novembre 1967, n. 121, che

dichiaravano la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,

legge 30 luglio 1959, n.559 e dell'articolo 2, comma terzo, legge 31

ottobre 1963, n. 1458.

Com'è noto, queste disposizioni condizionavano l'applicazione del

condono tributario in senso proprio al verificarsi della definizione

amministrativa dell'accertamento degli imponibili per le imposte

dirette rispettivamente entro un anno ed entro sei mesi dall'entrata in

vigore della legge: e la Corte le ritenne illegittime, in quanto

facevano dipendere dalla maggiore o minore diligenza

dell'amministrazione, dal maggiore o minor carico del suo lavoro, la

possibilità per i contribuenti di beneficiare del condono. Ma la

fattispecie disciplinata dal denunziato primo comma dell'art. 6 è

profondamente diversa. Infatti, nel quadro di questa normativa, il

ritardo dell'amministrazione nel notificare la revoca di un beneficio

già concesso e nel richiedere una imposta suppletiva di registro può

costituire semplicemente un motivo che spiega perché il contribuente

non abbia presentato in termini la domanda prevista nell'ultima parte

del primo comma dell'art. 6. Tuttavia, non essendo il rapporto

tributario ancora concluso, nulla impediva al contribuente stesso di

tutelarsi rispetto ad ulteriori vicende del rapporto, chiedendo che

l'imposta dovuta fosse liquidata sulla base del valore da lui

dichiarato, aumentato del 20%, senza applicazione di sopratasse e pene

pecuniarie.

5. - Più complessa è la fattispecie sottostante all'ordinanza

della Commissione di Ravenna.

Non a torto l'Avvocatura dello Stato prospetta l'ipotesi della

inammissibilità della questione sollevata, dal momento che nella

ordinanza stessa - assai lacunosa - la Commissione si dichiara

favorevole ad una interpretazione adeguatrice dell'articolo 6, primo

comma - parte prima, che farebbe venir meno la rilevanza della

eccezione (e secondo cui le controversie pendenti 'includerebbero

situazioni caratterizzate da violazioni delle norme tributarie, anche

in difetto di accertamento da parte degli uffici). Peraltro, è da

ritenere che in concreto la Commissione fosse tutt'altro che sicura

della cennata interpretazione, come si ricava anche dalla circostanza

che la Commissione stessa ha poi sollevato la questione di legittimità

costituzionale.

In questo caso il contribuente aveva presentato in termini la

domanda prevista dall'art. 6, effettuando contestualmente il versamento

delle imposte di registro, trascrizione ed addizionali per un atto di

vendita di un'aerea edificabile stipulato e registrato entro il 31

dicembre 1972 (come risulta dai documenti inclusi nel fascicolo di

causa, tra i quali non figura tuttavia copia della domanda di condono).

Non spetta a questa Corte accertare se il comportamento del

contribuente, concretatosi oltretutto nel versamento di una somma

"chiesta bonariamente" dall'ufficio (che peraltro ignorava la decadenza

incorsa nel frattempo dai benefici della legge n. 408 del 1949), possa

rientrare, se non nello schema della "controversia pendente" dell'art.

6, primo comma - prima parte, quantomeno, da un punto di vista

sostanziale, nella ipotesi di cui all'art.6, primo comma - ultima

parte: e cioè nella liquidazione dell'imposta, sulla base del valore

dichiarato dal contribuente, aumentato del 20%, senza applicazione di

sopratasse e pene accessorie; o, infine, se tale condotta, per le sue

peculiarità, non si lasci inquadrare in nessuna delle previsioni

contenute nell'art. 6.

Appare comunque evidente che la questione proposta nella ordinanza

(violazione dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento a danno dei

contribuenti i quali, coeteris paribus, non siano parte in una concreta

controversia pendente) è priva di fondamento, perché l'art. 6

consente in ogni caso ai contribuenti che si conformino alle sue

prescrizioni di ottenere o la definizione agevolata della controversia

o la liquidazione dell'imposta sulla base, forfettariamente maggiorata,

del valore dichiarato dai contribuenti stessi.

6. - La questione sollevata della Commissione di Napoli trae

origine da un dubbio interpretativo - applicativo che resta all'interno

dell'art. 6, primo comma - prima parte. L'amministrazione richiede con

ingiunzione il pagamento di imposta suppletiva ipotecaria, malgrado la

domanda di condono tempestivamente presentata e in un primo tempo

accolta (con riduzione del 50% dell'imposta), perché le richieste di

imposta formulate con il solo avviso bonario Mod. 11 non integrano gli

estremi della controversia pendente, debitamente notificata alle parti;

mentre il contribuente sostiene (come risulta dal fascicolo di causa,

che peraltro non include il modulo dell'avviso) che l'invito di

pagamento Mod. 11 reca un preciso termine, trascorso il quale l'ufficio

procederà in via coattiva.

Lasciando a chi spetta di risolvere questo problema (secondo

l'ordinanza si tratterebbe di conoscenza "non formale" da parte del

contribuente "della maggior pretesa patrimoniale dell'ufficio"), è

ovvio, per le considerazioni già svolte, che l'art. 6, primo comma,

non viola l'art. 3 Cost., in quanto prevede, anche al di fuori

dell'ipotesi della "controversia pendente", la possibilità di

usufruire di una liquidazione agevolata della imposta.

7. - La Corte è infine chiamata ad accertare se contrasti con

l'art. 3 Cost. l'art. 2, lett. a) del d.l. 5 novembre 1973, n. 660

convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. L'eccezione è

sollevata dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, su

ricorso proposto da un professionista che non aveva potuto usufruire

delle modalità di determinazione delle imposte di ricchezza mobile e

complementare secondo l'art. 2, lett. d). Tale impossibilità, derivata

dalla tardiva notifica di una decisione della Commissione distrettuale

imposte dirette di Bolzano dopo il 31 ottobre 1973, aveva fatto sì che

il contribuente vedesse determinate le sue imposte con la riduzione

dell'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 40% della

differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal

professionista e di un ulteriore importo pari al 25% di quest'ultimo;

se la notifica della decisione adottata dalla Commissione distrettuale

fosse avvenuta in tempo utile, la liquidazione dell'imposta si sarebbe

realizzata in condizioni più vantaggiose per il contribuente, cioè

riducendo l'imponibile risultato non dall'accertamento dell'ufficio, ma

dalla decisione della Commissione di un importo pari al 40% della

differenza tra l'imponibile stesso e quello dichiarato dal

professionista, e di un ulteriore importo pari al 25% di quest'ultimo.

Il contrasto dell'art. 2 lett. a) con l'art. 3 Cost. deriverebbe

appunto dalla circostanza che tale metodo meno favorevole di

determinazione dell'imposta si imporrebbe anche a quei contribuenti

che, ove non ricorressero eventi ad essi non attribuibili, potrebbero

fruire della più vantaggiosa soluzione prevista dall'art. 2, lett.

d).

La questione non è fondata.

Si tratta invero di una normativa strettamente collegata alle

finalità di massima semplificazione degli accertamenti e delle

operazioni per la liquidazione delle imposte (v. supra n. 2), sulla

base degli elementi acquisiti anteriormente all'entrata in vigore del

provvedimento legislativo, inteso ad agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria. Il termine del 31 ottobre 1973, fissato

per l'acquisizione di tali elementi (tra cui rientrano le decisioni

delle Commissioni tributarie), appare del tutto ragionevole e tale da

non discriminare le situazioni dei contribuenti, che vanno

necessariamente riferite alle diverse fasi del rapporto tributario

(amministrative e contenziose), come risultavano venute in essere alla

data prescelta: a nulla rilevando, anche dal punto di vista del

sindacato di costituzionalità, le ragioni per le quali al 31 ottobre

1973 doveva considerarsi raggiunto l'uno e l'altro stadio dell'iter di

accertamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, lett. a) del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, così come

convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di 1 grado di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe indicata e, nei

sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del decreto - legge 5 novembre 1973, n. 660,

nel testo modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n.

823, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle

Commissioni tributarie di 1 grado Ragusa, di 2 grado di Ravenna, di 1

grado di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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