Corte costituzionale

Sentenza n. 96/1976

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6legge 438/1949
  • art. 7legge 438/1949

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del

D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8 luglio

1949, n. 438 (disciplina del prezzo di vendita dei giornali

quotidiani), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1973 dal

Presidente del tribunale di Avezzano sul ricorso dell'avv. Dario di

Gravio quale direttore responsabile della società editrice "La Torre"'

iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974.

Visti l'atto di costituzione dell'avv. Dario di Gravio, nonché

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento relativo alla "registrazione" presso la

cancelleria del tribunale di Avezzano del giornale quotidiano "La

Torre", da porre in vendita a lire 200 la copia, e cioè in violazione

della norma che prevede l'irrogazione di una pena pecuniaria nei

confronti dei trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato

interministeriale in tema di prezzo di vendita dei giornali quotidiani,

il Presidente di quel tribunale, con ordinanza emessa il 17 dicembre

1973, ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt.

6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con legge 8

luglio 1949, n. 438, "nelle parti relative al prezzo dei giornali,

delle riviste e delle pubblicazioni periodiche".

Secondo l'ordinanza, le norme impugnate che prevedono l'intervento

del Comitato interministeriale prezzi nella determinazione del prezzo

dei quotidiani sarebbero incompatibili con l'art. 23 della

Costituzione; esse, inoltre, in quanto costituiscono "direttamente o

indirettamente una restrizione alla libertà di stampa e di

manifestazione del pensiero" sarebbero in contrasto con l'art. 21; e

infine esse violerebbero gli articoli 41 e 42 della Costituzione,

perché "impongono delle restrizioni alla libertà economica e alla

proprietà senza un correlativo e chiarito interesse della

collettività".

L'ordinanza è stata ritualmente notificata comunicata e

pubblicata.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto, ai sensi

dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente del

Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la

quale, in via pregiudiziale, ha eccepito la inammissibilità della

questione sollevata nella ordinanza di rinvio, sostenendo che nel

procedimento di registrazione, di cui all'art. 5 della legge n. 47 del

1948, non siano configurabili gli estremi di una attività

giurisdizionale.

Nel merito, poi, la difesa dello Stato ritiene che la questione

sia destituita di fondamento sotto tutti i profili nei quali è stata

prospettata. La determinazione del prezzo dei giornali da parte del

C.I.P., infatti, non solo non potrebbe violare l'art. 23 della

Costituzione, perché nella specie non sarebbe ravvisabile una

prestazione imposta, ma neppure potrebbe essere in contrasto con gli

invocati principi di libertà, in quanto essa è diretta a tutelare i

consumatori e, senza comprimere il principio della libertà di

pensiero, risponde a criteri di utilità sociale e di tutela del

benessere collettivo.

Con un unico atto depositato in cancelleria il 1 marzo 1974, si

sono costituiti in giudizio la società editrice "La Torre" a.r.l. e

l'avv. Dario Di Gravio, in qualità di direttore responsabile,

chiedendo, per gli stessi motivi prospettati dal Presidente del

tribunale di Avezzano, la dichiarazione di illegittimità delle norme

denunciate.

All'udienza di discussione è comparsa la sola difesa dello Stato,

la quale si è riportata alle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

1. - Il Presidente del tribunale di Avezzano, chiamato a

provvedere, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in

merito alla registrazione, presso la cancelleria, di un giornale

quotidiano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484, ratificato con

legge 8 luglio 1949, n. 438, nella parte relativa al prezzo dei

giornali, delle riviste e delle pubblicazioni periodiche. Secondo lo

stesso Presidente, le norme denunciate, prescrivendo la imposizione

d'autorità del prezzo al quale essi debbono essere venduti (prezzo

che, a suo giudizio, sarebbe inferiore al costo) violerebbero le norme

di cui agli artt. 21, 23, 41 e 42 della Costituzione.

L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, che è intervenuto nel giudizio, ha

eccepito preliminarmente la inammissibilità della proposta questione,

per mancanza di uno dei presupposti di cui agli artt. 1 legge

costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, in quanto il procedimento di registrazione di un

organo di stampa non avrebbe natura giurisdizionale e la relativa

ordinanza non sarebbe stata quindi emessa, come la legge vuole, "nel

corso di un giudizio".

2. - L'eccezione è fondata.

In proposito deve osservarsi che la funzione commessa dalla citata

legge sulla stampa n. 47 del 1948 al Presidente del tribunale è

limitata alla semplice verifica della "regolarità dei documenti

presentati" (art. 5, terzo comma), i quali sono analiticamente e

tassativamente indicati nel secondo comma dello stesso art. 5.

Ora, poiché, dopo il risultato positivo di questo esame, il

Presidente è tenuto ad ordinare la iscrizione del giornale

nell'apposito registro della cancelleria, appare chiaro che quella

affidata al magistrato è una semplice funzione di carattere formale

attribuitagli per una finalità garantistica. Né l'intervento di un

magistrato può da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura

di un procedimento meramente amministrativo, che si conclude con un

"ordine", e cioè con un provvedimento, contro il quale, secondo i

principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, è ammesso il

ricorso al Ministro di grazia e giustizia e quindi al Consiglio di

Stato.

Ne deriva che il Presidente del tribunale, allorché, esaminati gli

atti, ordina alla cancelleria l'iscrizione del giornale, non agisce

nella sua ordinaria qualità di giudice, né emette un giudizio, ma

esercita una funzione di carattere amministrativo nell'ambito di un

procedimento dichiarativo.

Pertanto, poiché non ricorrono, nel caso, le condizioni richieste

dagli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata

inammissibile la questione di legittimità che il Presidente del

tribunale di Avezzano non era legittimato a proporre dinanzi a questa

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 7 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1484 (disciplina

del prezzo di vendita dei giornali), proposta dall'ordinanza indicata

in epigrafe con riferimento agli artt. 21, 23, 41 e 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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