Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto

comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del

trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti

soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle

amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Tribunale di Ragusa

nel procedimento civile vertente tra Schinina' Filippo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Di Paola Giuseppe e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Di Paola Giuseppe e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avvocato Giuseppe Pansarella per l'I.N.P.S. e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal Tribunale di

Ragusa nel procedimento civile vertente tra Schinina' Filippo e

I.N.P.S. (ord. n. 606) è stata sollevata questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27

ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di

previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle

regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato),

"nella parte in cui stabilisce che il diritto alla pensionabilità

degli emolumenti a carattere fisso e continuativo del personale del

comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha

optato, ai sensi dell'art.75, primo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979,

n. 761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria e dei fondi integrativi, decorra dal 1° gennaio

1989, invece che dall'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983,

n. 131 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28

febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore

della finanza locale per l'anno 1983), che ha concesso il medesimo

diritto ai dipendenti del comparto sanitario iscritti alla cassa di

previdenza amministrata dal Ministero del tesoro", in riferimento

all'art. 3 Cost.

In punto di fatto si evince che il ricorrente dott. Filippo

Schinina', dopo aver prestato servizio alle dipendenze dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie dal 1° luglio 1953

al 30 giugno 1981 data in cui, quale direttore della sede di Ragusa,

era passato alle dipendenze dell'U.S.L. n. 23 di quella città, dopo

il successivo collocamento a riposo dal 1° febbraio 1985 optò, ai

sensi dell'art. 75 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il

mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito

dell'assicurazione generale obbligatoria e del fondo integrativo di

previdenza esistente presso l'INAM; successivamente chiese al Pretore

di Ragusa la condanna dell'I.N.P.S. (Gestione Speciale del Fondo ad

esaurimento "ex INAM") alla liquidazione del trattamento integrativo

di pensione a carico della predetta gestione speciale sulla base di

tutti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo in godimento

alla data del collocamento a riposo. Con sentenza del 26 maggio 1989,

il Pretore rigettò la domanda rilevando che in corso di causa era

entrata in vigore la legge 27 ottobre 1988, n. 482 il cui art. 2,

quinto comma, prevede, per il personale del comparto sanitario in

servizio o già cessato che aveva optato per il trattamento di

quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei

fondi integrativi, il diritto alla pensionabilità dello stipendio e

delle altre spettanze corrisposte a carattere fisso e continuativo

con decorrenza 1° gennaio 1989 e che, pertanto, doveva escludersi che

per il periodo anteriore al 1° gennaio 1989 potesse tenersi conto, ai

fini del calcolo del trattamento di quiescenza, delle indennità di

direzione e di coordinamento. In sede di appello, il Tribunale

accolse l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente

per quanto riguarda l'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre

1988, n. 482.

La norma nel prevedere il diritto alla pensionabilità dello

stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e

continuativo solo a far tempo dal 1° gennaio 1989 apparirebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, operando, si assume,

un'irrazionale ed ingiustificata discriminazione, agli effetti del

trattamento di quiescenza, tra soggetti in identica posizione

funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa.

1.2. - Si è costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza

della questione. Si osserva che l'attribuzione di effetti retroattivi

ha carattere discrezionale, per cui resta demandato al legislatore il

momento in cui inizia ad operare l'efficacia del provvedimento

legislativo.

Se la posizione assicurativa prescelta dava luogo ad un

trattamento ritenuto deteriore rispetto ad altra abbandonata, "il

fatto in quanto riconducibile alla volontà del singolo dipendente

non potrebbe costituire vizio della disciplina, e meno ancora di

quella successiva che ha dettato una comune norma di definizione

della retribuzione pensionabile, imputandolo alla mancata

retroattività".

Dal confronto tra le discipline nel loro complesso, poi, a favore

del trattamento comprendente la pensione integrativa a carico della

gestione I.N.P.S. v'erano notevoli vantaggi, per la commisurazione al

cento per cento dell'ultima retribuzione, in caso di massima

anzianità contributiva e potendo lo stesso contare sugli

aggiornamenti assicurati dalla "clausola del parigrado", che consente

la riliquidazione con l'applicazione dei miglioramenti disposti per

il personale in servizio.

1.3. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.

Nella fattispecie de qua il legislatore avrebbe valutato

l'opportunità di non applicare, anche nei confronti di coloro che al

momento dell'entrata in vigore della legge n. 482 del 1988 erano

cessati dal servizio, i benefici introdotti da questa ultima e ciò

in considerazione del potere che gli è proprio di ponderare e

modulare i fini perseguiti.

Infatti, la volontà di non prevedere l'estensione dei suddetti

benefici non costituirebbe un uso arbitrario ed irrazionale della

discrezionalità legislativa, in ordine all'attuazione dei valori

tutelati dall'art. 3 della Costituzione ed in considerazione degli

oneri notevoli che diversa norma avrebbe comportato, in carenza

oltretutto di mezzi finanziari per farvi fronte.

2.1. - Identica questione è stata sollevata con ordinanza emessa

il 6 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile

vertente tra Di Paola Giuseppe e I.N.P.S. (ord. n. 648).

2.2. - Si è costituito il ricorrente associandosi ai dubbi di cui

all'ordinanza di rimessione. In particolare, viene posto in evidenza

come il mancato pregresso adeguamento della retribuzione pensionabile

sia dipeso dalla circostanza che il Consiglio di amministrazione

dell'INAM non poteva più deliberare in quanto era intervenuta la

soppressione di detto Ente.

Si è altresì costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, svolgendo argomentazioni

analoghe a quelle articolate per il precedente giudizio. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze concernono identica questione e i relativi

giudizi possono, pertanto, essere riuniti per formare oggetto di

un'unica pronuncia.

2.1. - L'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1978, n. 482

(Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del

personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni, agli enti

pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) stabilisce che al

personale del comparto sanitario, contemplato dalla normativa, che ha

optato per il trattamento di quiescenza nell'assicurazione generale

obbligatoria, spetta la pensionabilità oltre che dello stipendio

anche degli assegni corrisposti a carattere fisso e continuativo a

far tempo dal 1° gennaio 1989.

2.2. - I giudici remittenti dubitano della legittimità di tale

decorrenza per disparità ex art. 3 della Costituzione con l'identico

trattamento in favore di coloro che avessero optato in precedenza,

invece, per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari in

forza dell'art.75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761: per costoro,

infatti, la retribuzione annua veniva già a ricomprendere tutti gli

emolumenti fissi e continuativi sotto la data di entrata in vigore

della precedente legge 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con

modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante

provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno

1983).

3. - La questione non è fondata.

La decorrenza dell'anteriore termine del 1983 per gli iscritti

alla Cassa per le pensioni ai sanitari deriva dal fatto che per gli

iscritti alle Casse di previdenza costituite nell'ambito del

Ministero del Tesoro il trattamento pensionistico relativo risultava

ab antiquo costituito oltreché dalla base stipendiale pensionabile

anche dal coacervo, anch'esso pensionabile, delle varie indennità

fruite in servizio dal lavoratore a condizione che ne ricorressero le

connotazioni di fissità e di continuatività. Invece, nell'area del

personale sanitario che qui interessa, il riconoscimento della

fissità e continuatività degli assegni, ai fini della loro

ricomprensione nel trattamento di quiescenza, era stato demandato al

Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro le malattie, in virtù del relativo

regolamento organico.

L'ente era stato disciolto e a equiparare le due categorie -

optanti per l'iscrizione alla Cassa presso il Ministero del tesoro e

iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria - provvide la

citata legge n. 482 del 1988, con la decorrenza futura del 1° gennaio

1989, data oggetto dell'attuale doglianza.

Invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato

criteri secondo cui i requisiti di fissità e di continuatività

delle competenze per i fini della loro pensionabilità possono

essere, nei singoli casi, apprezzati e riconosciuti dal giudice; ciò

non può spingersi, tuttavia sino a travolgere il termine generale di

decorrenza all'uopo fissato dalla norma.

La Corte ha già avuto modo di osservare, e anche di recente, come

non possa dirsi in sé irrazionale o irragionevole lo stabilire da

parte del legislatore, nel caso di modificazione normativa,

differenziazioni temporali agevolative nei confronti di una stessa

categoria di soggetti, potendo costituire il fluire del tempo

elemento diversificatore (da ultimo, ord. n. 424 del 1991). Al che

consegue, senza doversi discostare da questi principi, la

dichiarazione di non fondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27

ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di

previdenza del personale degli enti soppressi trasferiti alle

Regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

Ragusa e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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