Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15

della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata

"Riforma agraria in Sicilia", promossi con due ordinanze emesse il 20

maggio 1965 dal Tribunale di Siracusa in due procedimenti civili

vertenti tra De Geronimo Federico e Magnano di San Lio Caterina e con

ordinanza emessa il 27 agosto 1965 dalla Corte d'Appello di Catania nel

procedimento civile vertente tra Catalano Antonia e Majorana della

Nicchiara Giuseppe, iscritte rispettivamente ai nn. 197, 198 e 202 del

Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965 e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 48 del 30 ottobre 1965 e n. 51 del 20 novembre

1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente della Regione siciliana

e di costituzione di Catalano Antonia, De Geronimo Federico, Majorana

della Nicchiara Giuseppe e dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste

della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Antonio Sorrentino, per la

Catalano, l'avv. Luigi Salibra, per il De Geronimo, gli avvocati

Angelo Falzea e Rosario Nicolò, per il Majorana, ed i sostituti

avvocati generali dello Stato Giuseppe Guglielmi e Francesco Agrò, per

il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessorato per

l'agricoltura e foreste.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di due procedimenti civili vertenti fra il dott.

Federico De Geronimo e la signora Caterina Magnano di San Lio, il

Tribunale di Siracusa ha sollevato d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 15 della

legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata:

"Riforma agraria in Sicilia", in relazione agli artt. 42 della

Costituzione e 14, lettera s, dello Statuto speciale per la Regione

siciliana. Le norme contenute in questi commi stabiliscono che "entro

sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il

proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od

abitazione sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per

l'agricoltura e le foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al

fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione"; che "ove sia

decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per

l'agricoltura e le foreste dichiari, con suo decreto, che la nuova

regolamentazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del

piano, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione sono risoluti di diritto,

salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni, che

rimangono garantite sul fondo"; che "l'eventuale risoluzione è

attestata, ai fini e per gli effetti dell'art. 2655 del Codice civile,

dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con certificato da

annotarsi a margine della trascrizione degli atti costitutivi dei

diritti sopra indicati" e che "l'annotazione non può aver luogo senza

la prova dell'avvenuta liquidazione".

Le ordinanze, di identico contenuto, emesse il 20 maggio 1965, sono

state ritualmente notificate e comunicate e sono state pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965.

2. - I motivi che, ad avviso del Tribunale di Siracusa, sorreggono

la sollevata questione di legittimità costituzionale sono i seguenti:

a) l'art. 42 della Costituzione non va interpretato alla lettera.

Esso tutela l'istituto giuridico della proprietà nel senso più ampio,

comprensivo, cioè, anche dei diritti frazionari, che sono diritti

subiettivi altrettanto rilevanti nella vita economica e sociale della

collettività;

b) la Regione siciliana può interferire nei rapporti

intersubiettivi privati e quindi disporre l'espropriazione del diritto

di usufrutto, ma non prima che sia accertata dagli organi

amministrativi competenti l'esistenza della pubblica utilità, che

affievolisce il diritto. Vero è che non può negarsi che la legge per

la riforma agraria in Sicilia sia ispirata a prevalenti motivi di

interesse generale; ciò tuttavia non toglie che taluni degli strumenti

predisposti dal legislatore regionale ai fini dell'attuazione dei piani

particolari di trasformazione agraria, siano in contrasto con la

Costituzione. Sarebbe questo il caso delle norme impugnate. Infatti

l'atto, che, in base a queste norme, deve essere presentato entro un

breve termine all'Assessore, ha certamente natura bilaterale: sicché

basterebbe la volontà contraria del proprietario perché

l'espropriazione del diritto di usufrutto si verifichi senza

l'accertamento preventivo della sussistenza della pubblica utilità,

bensì soltanto per l'esclusivo arbitrio del proprietario. Né

potrebbe opporsi il fatto che il sacrificio dell'usufruttuario trovi

compenso in un'indennità o in una rendita, visto che "l'olocausto del

diritto" - secondo l'espressione testuale dell'ordinanza - "è avvenuto

senza neppure la cura di constatare in che cosa il suo esercizio

avrebbe potuto ostacolare l'attuazione del piano di trasformazione";

c) il Tribunale richiama l'art. 547 del Codice civile, che consente

agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante

l'assicurazione di una rendita vitalizia o l'assegnazione di frutti di

beni immobili o di capitali ereditari; ma ritiene che si tratti - non

ostante l'apparente somiglianza -, di una fattispecie legislativa

diversa, che non può invocarsi a favore della legittimità

costituzionale della norma impugnata. Pur se si vuole ammettere che la

Regione possa interferire nel regolamento dei rapporti di diritto

civile, la comparazione tra le due norme - quella statale e quella

regionale - si risolve a svantaggio della legittimità costituzionale

della norma regionale. Infatti, anche se fosse possibile sostenere che

la disposizione regionale presuma iuris et de iure l'incompatibilità

fra l'esistenza del diritto di usufrutto e l'esecuzione del piano di

trasformazione, poiché ciò comporta il sacrificio di un diritto

reale, è costituzionalmente doveroso accertare l'inconciliabilità

della persistenza del diritto con l'utilità pubblica. Nel caso di

specie, il Tribunale ritiene che tale incompatibilità non possa essere

affermata recisamente, ben potendo darsi che l'esecuzione del piano di

trasformazione non sia ostacolata dalla titolarità e dall'esercizio

dell'altrui diritto reale;

d) l'estinzione dell'usufrutto (dell'uso o dell'abitazione) avviene

ope legis e l'approvazione dell'Assessore regionale si riduce a una

mera attestazione dell'avvenuta risoluzione, ai fini e per gli effetti

dell'art. 2655 del Codice civile. In conseguenza, il provvedimento

assessoriale potrebbe essere denunciato alla giurisdizione

amministrativa solo per far correggere l'eventuale errore di aver

attestato la risoluzione del diritto senza aver tenuto conto dell'atto

col quale proprietario e titolare di altro diritto reale avessero

ottemperato al precetto dell'art. 15. Sarebbe diverso il caso in cui

all'Assessore fosse riconosciuta la facoltà di esaminare e di

dichiarare se la nuova regolamentazione dei rapporti è compatibile o

incompatibile con l'esecuzione del piano. In tal caso il soggetto

espropriato non avrebbe da lamentare alcun vizio di costituzionalità,

sia perché sarebbe stato eseguito in sede competente uno specifico

accertamento, sia perché disporrebbe di mezzi idonei di tutela davanti

alla giurisdizione amministrativa;

e) infine la incompatibilità assoluta dei diritti di godimento con

l'attuazione dei piani prevista dalla legge è in certo modo negata

dalla stessa legge che prevede la possibilità di una nuova disciplina

dei rapporti tra proprietario ed usufruttuario. Né mancherebbero i

normali rimedi legali nel caso in cui l'usufruttuario, avendo il

godimento esclusivo del fondo, volesse impedire al proprietario di

attuare le opere di miglioramento e di riforma imposte dal piano.

3. - Davanti alla Corte d'Appello di Catania è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma del

già ricordato art. 15 della legge regionale siciliana sulla riforma

agraria. La Corte ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata e, con ordinanza emessa il 27 agosto 1965, ha

rimesso gli atti a questa Corte.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965.

4. - L'ordinanza, premesso che il diritto di usufrutto gode della

tutela dell'art. 42 della Costituzione e che la norma impugnata non

prevede una limitazione, bensì una soppressione integrale del diritto,

e quindi un esproprio, rileva che, nel caso in esame, non è stata

osservata la condizione posta dall'art. 42, terzo comma, della

Costituzione, giusta il quale il sacrificio particolare del bene o

diritto patrimoniale deve essere imposto da un'esigenza connessa a un

pubblico interesse, legalmente accertato e dichiarato.

La risoluzione di diritto dell'usufrutto soltanto per mancata

esibizione in un breve termine di un accordo tra le parti, che

modifichi i rapporti fra esse al fine di adeguarli al piano e di

agevolarne l'esecuzione, non sembra alla Corte stabilita in relazione

ad alcun pubblico interesse. Poiché la legge non determina quale

debba essere il contenuto dell'accordo, non è possibile desumere quali

siano i caratteri per i quali l'usufrutto rappresenti un ostacolo

all'esecuzione del piano. L'omessa specificazione di questo punto non

permetterebbe di valutare il rapporto tra pubblico interesse e la

situazione particolare e, quindi, di valutare le ragioni che impongono

il sacrificio del diritto individuale all'interesse pubblico. In ogni

modo, l'effetto previsto dalla norma (estinzione dell'usufrutto)

sarebbe eccessivo rispetto al fine dell'esecuzione del piano

particolare, giacché l'usufrutto in se stesso, qualora assuma certe

caratteristiche (com'è agevole dedurre dalla stessa norma), non

contrasta con i fini pubblici perseguiti dalla legge. Il che comporta

anche un'invadenza illegittima del legislatore regionale nel campo dei

rapporti di diritto civile, non giustificata dalla necessità di

regolamentare le materie che l'art. 117 della Costituzione e l'art. 14

dello Statuto speciale riservano alla Regione. E poiché la norma

colpisce ogni sorta di usufrutto - compreso quello legale spettante al

genitore esercitante la patria potestà sui beni dei figli minori -

essa sarebbe ancora una volta in contrasto con l'art. 117 della

Costituzione, in quanto violerebbe i limiti segnati dai principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato che, nel caso, vanno

ricercati negli artt. 324 e 326 del Codice civile, i quali pongono con

norme di carattere cogente i principi essenziali per l'ordinamento

della famiglia.

Infine, a avviso della Corte, l'espropriazione come quella regolata

dalla legge impugnata, compiuta direttamente con atto legislativo,

sottrarrebbe il provvedimento dell'autorità amministrativa ai rimedi

giurisdizionali garantiti dall'art. 113 della Costituzione, quanto

meno nel caso, come quello di specie, in cui non è giustificato il

diretto ricorso alla legge, previsto dall'art. 43 della Costituzione.

L'ordinanza conclude sottoponendo all'esame della Corte la

questione di costituzionalità del secondo comma dell'art. 15 della

legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, in relazione agli

articoli 42, commi secondo e terzo, 113, commi primo e secondo, 117,

primo comma, della Costituzione e all'art. 14, lettere a e s, dello

Statuto della Regione siciliana.

5. - Nei giudizi promossi con le ricordate ordinanze del Tribunale

di Siracusa si è costituito il dott. Federico De Geronimo,

rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salibra, mediante deposito

delle deduzioni in data 10 novembre 1965.

La difesa del dott. De Geronimo sostiene che il sistema della

riforma agraria siciliana, il quale impone al proprietario del fondo la

predisposizione e l'attuazione di un piano di trasformazione, comporta

necessariamente la risoluzione del rapporto di usufrutto, incompatibile

con l'esecuzione dei piani di trasformazione. Né tale

incompatibilità è contrastata dal fatto che il legislatore consenta

alle parti la modifica del rapporto, perché codesta modifica

conferisce al rapporto stesso una struttura del tutto diversa da quella

dell'usufrutto.

L'urgenza, poi, dell'attuazione della riforma escluderebbe, sempre

secondo la difesa, di deferire all'autorità giurisdizionale la

regolamentazione dei rapporti fra proprietario e usufruttuario. Del

resto, l'ordinamento già prevede la possibilità di commutare per fini

privatistici l'usufrutto uxorio di una rendita vitalizia (art. 547 del

Codice civile); e, d'altra parte, la cessione dei diritti di godimento

sul fondo, incompatibili con un piano di colonizzazione, è prevista

anche dall'art. 20, terzo e quarto comma, della legge 2 gennaio 1940,

n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano, che attribuisce a

tal fine un'insindacabile potestà al Ministero dell'agricoltura e

foreste. Né sarebbe esatto che il soggetto espropriato sia privo di

ogni valida difesa davanti agli organi giurisdizionali. I piani di

trasformazione sono sì predisposti dal proprietario, ma approvati

dall'Ispettore regionale, che può modificarli o addirittura

respingerli. Contro il decreto ispettoriale è ammesso ricorso

all'Assessore per l'agricoltura e le foreste e la decisione relativa è

impugnabile davanti al Consiglio di giustizia amministrativa. In tale

sede, secondo la difesa, l'usufruttuario potrebbe far valere ampiamente

le proprie ragioni e contestare la necessità dell'esecuzione del

piano. Inoltre, contro il decreto assessoriale, che accerta la

risoluzione dell'usufrutto e che fosse illegittimo per difetto dei

presupposti e provocasse la lesione di un diritto soggettivo, non

sarebbe preclusa la tutela davanti all'autorità giudiziaria.

La difesa ricorda, infine, che l'illegittimità della norma

impugnata fu esclusa dall'Alta Corte della Sicilia con sentenza 23

dicembre 1951, n. 29, e che l'eccezione di incostituzionalità della

stessa norma, sollevata davanti al Consiglio di giustizia

amministrativa, fu da questo dichiarata manifestamente infondata con

sentenza 5 settembre 1957.

6. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Catania si è

costituita la signora Antonia Catalano, rappresentata e difesa dagli

avvocati Giancarlo Fré, Antonio Sorrentino e Paolo Lombardo

Indelicato. Le deduzioni sono state depositate il 15 dicembre 1965.

Secondo la difesa della signora Catalano, la norma impugnata

sarebbe illegittima sotto due profili, quello del contenuto sostanziale

della norma e quello della competenza della Regione ad emanarla.

Sotto il primo profilo, la norma impugnata concreterebbe un caso di

espropriazione, per la legittimità del quale mancherebbe uno dei

presupposti fondamentali richiesti dall'art. 42 della Costituzione: i

motivi di interesse generale. Premesso che il giudizio di

costituzionalità deve, in ipotesi del genere, estendersi al controllo

sull'osservanza del fine assegnato alla legge dal precetto

costituzionale, la difesa sostiene che la norma impugnata, esaminata

sul piano non già del merito, ma della ragionevolezza, non si

giustifica col richiamo all'interesse generale. Sarebbe, infatti, del

tutto irragionevole e ingiustificabile una norma, come quella della cui

legittimità si discute, la quale pone una presunzione iuris et de iure

di incompatibilità fra l'attuazione del piano e la persistenza

dell'usufrutto. E codesta mancanza di ragionevolezza è accresciuta

dalla circostanza che l'automatica decadenza dall'usufrutto si verifica

se, in un termine di sessanta giorni, le parti non abbiano presentato

un accordo che modifichi i loro rapporti: e poiché l'accordo risulta

dall'incontro di due volontà, è evidente che la decadenza

dall'usufrutto è rimessa all'arbitrio del proprietario, che,

rifiutandosi all'accordo, determina la perdita del diritto

dell'usufruttuario. Se, in terzo luogo, si considera che la decadenza

del diritto parziario si verifica per il solo fatto della mancata

presentazione di un accordo sottratto a qualsiasi valutazione, si deve

trarre la conseguenza che viene violato anche l'art. 113 della

Costituzione, in quanto l'interessato è privato della possibilità

della tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi.

Sotto il secondo profilo, ad avviso della difesa, dovrebbe essere

pacifico che, allorquando la Costituzione prevede una riserva di legge,

segnatamente nei casi in cui essa è posta a garanzia dei diritti

individuali dei cittadini costituzionalmente riconosciuti, la riserva

è della legge statale e soltanto di questa, e sarebbe in conseguenza

precluso l'intervento della legislazione regionale.

La dottrina è concorde in questa interpretazione e la Corte

costituzionale, pur non avendo esaminato ex professo la questione,

sarebbe orientata nel medesimo senso. Né varrebbe opporre che la

tutela costituzionale della proprietà non si estende ai diritti reali

su cose altrui, perché essa tutela, viceversa, sarebbe stata accordata

all'istituto della proprietà inteso nel senso più ampio e

tradizionale, comprendente perciò anche i diritti frazionari che hanno

il medesimo carattere reale della proprietà.

Non vale obiettare, ad avviso della difesa, che la legge impugnata

non contempla un caso di espropriazione, ma una modifica del regime dei

diritti reali, che, una volta estinti, sarebbero acquisiti alla nuda

proprietà in ragione della capacità espansiva propria del diritto di

proprietà. La tesi appare, secondo la difesa, non del tutto

infondata, ma è tale, a suo avviso, da aggravare il carattere di

incostituzionalità della norma impugnata, in quanto la Regione

siciliana non ha alcuna competenza a regolare i rapporti disciplinati

dal Codice civile.

Inconferente sarebbe, altresì, il richiamo all'art. 14, lett. a,

dello Statuto siciliano, che attribuisce alla Regione potestà e

legislazione in materia di "agricoltura e foreste". La Corte

costituzionale ha affermato che da questa potestà legislativa

regionale sono escluse le materie regolate dal diritto privato e in

particolare dal Codice civile, salvo casi eccezionali e in via

temporanea. Né la competenza in questa materia può essere

configurata come strumentale rispetto alla materia dell'agricoltura e

foreste di competenza della Regione.

Infine la difesa sostiene che la legge regionale ha inteso attuare

in Sicilia la riforma agraria; ma, giusta la giurisprudenza della

Corte, la riforma agraria è di competenza dello Stato e la Regione

altro non può fare se non adeguare le leggi nazionali in materia ai

bisogni particolari dell'Isola. Ora, la legge in esame non adegua alle

esigenze della Sicilia le leggi nazionali, ma contrasta con queste, in

quanto l'art. 25 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica

integrale, ha disciplinato una fattispecie analoga, conservando i

diritti di usufrutto per intero se gravano sull'intera proprietà.

Conclude chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità del

secondo comma del citato articolo della legge regionale.

7. - Si è costituito in giudizio il signor Giuseppe Majorana della

Nicchiara, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Falzea, Rosario

Nicolò e Alfredo Randazzo. Le deduzioni sono state depositate il 17

dicembre 1965.

La difesa del signor Majorana si articola in due tesi.

La prima nega che la caducazione automatica dei diritti parziari

dia luogo a un'espropriazione. Si ammette che l'espropriazione possa

avere ad oggetto un diritto parziario, si nega che un'espropriazione

abbia luogo nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 15, secondo

comma, della legge impugnata. La norma contenuta in questo comma si

sarebbe limitata a produrre l'effetto estintivo di un diritto parziario

gravante sul bene, e questo non comporta espropriazione (che non è un

atto estintivo, ma un atto traslativo), anche se l'estinzione del

diritto comporta l'espansione dei diritti di proprietà, giacché

codesta espansione avverrebbe per la forza giuridica di elasticità del

diritto di proprietà, non già come conseguenza diretta della perdita

del diritto. L'istituto regolato dalla norma impugnata, e che trova

precedenti nella legislazione nazionale in materia agraria, si

distingue dall'espropriazione anche nel funzionamento, in quanto,

laddove l'espropriazione ha sempre bisogno di un apposito provvedimento

amministrativo, la caducazione dei diritti altrui sul fondo

costituirebbe un effetto secondario, nel caso in esame,

dell'approvazione definitiva del piano particolare.

Nega poi - ed è questa la seconda tesi della difesa del signor

Majorana - che l'automatica risoluzione del rapporto non sia stabilita

in relazione a un pubblico interesse. Se con ciò si vuol dire che

l'interesse pubblico non si estende alla risoluzione automatica dei

diritti gravanti sul fondo, si tratterebbe di una censura non

ammissibile in questa sede, perché attinente alla valutazione

dell'esistenza, del contenuto e dei modi di attuazione degli interessi

posti a fondamento della legge, valutazione di competenza del

legislatore. E questa ragione vale altresì contro la censura di

invadenza della legislazione siciliana nel campo dei rapporti civili,

in quanto la valutazione della necessità di questa invadenza in

relazione al pubblico interesse rientra nell'autonomia del legislatore,

sicché la condizione dell'esistenza dei motivi di pubblico interesse

è rispettata quando il legislatore abbia considerato il suo intervento

nel regolamento dei rapporti privati quale strumento necessario per il

soddisfacimento degli interessi che esso ha voluto tutelare.

Né avrebbe valore l'obiezione che la legge impugnata dia luogo a

un'espropriazione compiuta direttamente con atto legislativo e

sottratta perciò ai rimedi giurisdizionali previsti dall'art. 113

della Costituzione. In effetti, nel caso in esame, si tratterebbe non

già di un'espropriazione, ma della risoluzione di un diritto, e

perciò di effetto non derivante direttamente dall'atto amministrativo,

ma secondariamente dall'approvazione del piano particolare.

La legge regionale prevederebbe questo effetto in via generale ed

astratta, e perciò con pieno rispetto dei caratteri propri di ogni

atto normativo.

8. - Nei giudizi promossi tanto dalle ordinanze del Tribunale di

Siracusa che da quella della Corte d'appello di Catania, è intervenuto

il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato gli atti di

intervento, rispettivamente, l'8 settembre 1965 e il 15 dicembre 1965 e

un'unica memoria il 21 aprile 1966.

L'Avvocatura contesta in primo luogo che nel concetto di proprietà

garantito dall'art. 42 della Costituzione rientri il diritto reale di

usufrutto. Ma soggiunge che, pur se l'art. 42 dovesse essere

interpretato con tale ampiezza da ricomprendere sotto la garanzia

costituzionale i diritti reali di godimento e, segnatamente, quelli di

usufrutto, non se ne potrebbe escludere l'espropriazione nei casi

previsti dalla legge, quando ricorrano motivi di interesse generale e

salvo indennizzo. Tutti questi requisiti ricorrono nel caso in esame.

La Costituzione consente, anzi impone al legislatore, che la

proprietà, specialmente quella terriera, abbia una funzione sociale e

che nei suoi riguardi l'iniziativa privata si svolga in coerenza con

l'utilità sociale e sia diretta a conseguire il razionale sfruttamento

del suolo. Quanto all'indennizzo, la norma impugnata prevede

addirittura la liquidazione delle ragioni dello usufruttuario, che

rimangono garantite sul fondo. Si tratterebbe perciò più che di

un'espropriazione, di una conversione del diritto di usufrutto analoga

a quella prevista dall'art. 547 del Codice civile per la liquidazione

delle ragioni del coniuge superstite.

In terzo luogo la Corte costituzionale ha riconosciuto al

legislatore regionale il potere di incidere sui rapporti

intersubiettivi privati quando ricorrano eccezionali situazioni locali

e sussista l'esigenza di soddisfare l'interesse pubblico. D'altra

parte, l'art. 42 della Costituzione non impone punto - come, ad avviso

dell'Avvocatura, sembrerebbe ritenere il Tribunale di Siracusa - che

l'espropriazione della proprietà privata sia effettuata sempre con

provvedimento amministrativo impugnabile con ricorso al Consiglio di

Stato. Nel caso in esame, del resto, l'utilità pubblica è accertata

dall'autorità amministrativa al momento dell'approvazione del piano

generale di bonifica e dei piani particolari di utilizzazione e

miglioramento del fondo; mentre i diritti di godimento, ritenuti in

linea di principio incompatibili con l'attuazione del piano, sono

risoluti o espropriati direttamente dalla legge, salvo che il titolare

di essi non concordi con il proprietario una modifica loro tale da

rendere agevole l'esecuzione del piano. Al quale titolare, secondo

l'Avvocatura, qualora intenda modificare nel senso voluto dalla legge

il suo rapporto, non mancherebbe la tutela giudiziaria nei confronti

del proprietario che contestasse in mala fede tale modificazione al

solo fine di evitare la sopravvivenza del diritto di godimento.

Nemmeno sussisterebbe il contrasto tra la norma impugnata e i

principi della legge dello Stato. L'Avvocatura richiama anche essa

l'art. 547 del Codice civile e l'art. 20, terzo e quarto comma, della

legge 2 gennaio 1940, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo

siciliano.

Del tutto infondata sarebbe poi la questione di costituzionalità

della norma impugnata in relazione all'art. 117 della Costituzione,

che riguarda le Regioni a statuto ordinario.

9. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Catania si è

costituito anche l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della

Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale

dello Stato.

Nelle deduzioni, depositate il 15 dicembre 1965, l'Avvocatura

sostiene quattro tesi:

La prima, che la causa di pubblico interesse deve ricercarsi nella

possibilità del pieno raggiungimento dei fini, ai quali la legge è

ordinata.

La seconda, che la previsione della legge è quella

dell'incompatibilità dei diritti di godimento col perseguimento dei

fini della riforma. Tra le due possibilità, quella di sopprimere il

diritto di godimento, consentendone in certi casi la persistenza e,

l'altra di far salvo tale diritto, consentendone in certi casi la

soppressione, il legislatore, con apprezzamento discrezionale, anzi con

un giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha scelto la prima.

La terza, che la legittimità dell'intervento della Regione in tema

di rapporti privati e di ragioni giuridiche intersubiettive è fondata

sulla considerazione dell'utilità sociale e del conseguimento del

razionale sfruttamento del suolo.

La quarta, che non è vero che l'art. 42 della Costituzione imponga

che l'espropriazione per pubblica utilità abbia luogo sempre con atto

amministrativo: un'espropriazione a mezzo di atto legislativo è

perfettamente legittima, abbia esso il contenuto di norma o di

provvedimento.

10. - Il dott. Federico De Geronimo, la signora Antonia Catalano e

il signor Giuseppe Majorana della Nicchiara hanno depositato memorie il

17 e il 18 maggio 1966, nelle quali ribadiscono e illustrano le tesi

difensive, già esposte nelle deduzioni, con riferimenti legislativi e

giurisprudenziali e ribattono le tesi avversarie.

11. - Le cause sono state congiuntamente discusse all'udienza del 1

giugno 1966; e le difese delle parti hanno richiamato le tesi esposte

negli ampi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :

1. - Le cause hanno ad oggetto le medesime questioni di

costituzionalità e pertanto la Corte le decide con unica sentenza.

2. - La Corte deve risolvere, in primo luogo, due questioni in un

certo senso pregiudiziali e collegate l'una all'altra. La prima è se

la norma impugnata regoli un caso di espropriazione, oppure prefiguri

un caso di "caducazione automatica" del diritto di usufrutto (uso o

abitazione). La seconda è se, ammesso che si verta in materia di

espropriazione di usufrutto (uso o abitazione), abbia luogo la tutela

stabilita nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, secondo il

quale "la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla

legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse

generale".

La Corte ritiene che debba darsi risposta positiva all'una o

all'altra questione. Non pare dubbio, infatti, che la normativa

contenuta nell'art. 15 della legge siciliana sulla riforma agraria

trasferisca autoritativamente un bene da un soggetto all'altro e,

quindi, configuri un caso di espropriazione. Non vale opporre la tesi,

prospettata dalla difesa del signor Majorana della Nicchiara, che la

legge si limiterebbe ad estinguere o a risolvere il diritto

dell'usufruttuario con conseguente trapasso di esso al nudo

proprietario per virtù della forza espansiva della nuda proprietà,

che si integrerebbe nella sua pienezza tutte le volte che limitazioni

di diritto privato o di diritto pubblico vengano per qualsiasi motivo a

cessare. Nonostante le parole della legge - "l'usufrutto (l'uso o

l'abitazione) sono risoluti di diritto" -, la norma determina un vero e

proprio trapasso del diritto di usufrutto dall'usufruttuario al

proprietario e con ciò una espropriazione, non una semplice estinzione

del diritto, e un trapasso mediato e indiretto del suo contenuto

economico al nudo proprietario. Se poi si vuol dire che manchi

l'espropriazione in quanto il diritto dell'usufruttuario si converte

nel diritto alla "liquidazione delle sue ragioni" - un diritto,

quest'ultimo, che la legge configura come un diritto soggettivo

perfetto -, si fa un discorso che può essere egualmente riferito

all'espropriazione e ai diritti che derivano all'espropriato in

conseguenza dell'ablazione-traslazione, che l'espropriazione determina,

e che non è valido perciò per configurare diversamente la fattispecie

legislativa delineata dalla norma impugnata.

3. - La Corte non ritiene nemmeno, che si possa dubitare del fatto

che la tutela della proprietà privata posta dall'art. 42, terzo

comma, della Costituzione si estenda anche ai diritti di godimento

enumerati nella legge impugnata. L'istituto dell'espropriazione è

stato assunto nella Costituzione secondo l'evoluzione legislativa,

giurisprudenziale e dottrinale che ha subito nel corso del tempo, e

giusta la quale l'espropriazione non soltanto si ha di beni immobili,

ma anche, giusta l'espressione dell'art. 1 della legge 23 giugno 1865,

n. 2359, di diritti relativi a immobili, tra i quali non possono non

essere ricompresi, in primo luogo, i diritti definiti come frazionari o

parziari, che non esauriscono il diritto di proprietà, ma che questo

limitano o comprimono, assumendo in sé una parte o addirittura la

totalità del suo contenuto economico, conseguendo così una rilevanza

economica e sociale che giustifica l'estensione ad essi della garanzia

costituzionale.

L'obiezione, mossa dalla difesa del signor Majorana nella

discussione orale, che la Costituzione conferisce al diritto di

proprietà una garanzia che non riconosce, viceversa, ai diritti

frazionari di godimento, non è fondata. Vero è che si potrebbe

ipotizzare l'eliminazione dal nostro ordinamento di istituti come

l'usufrutto, l'uso o l'abitazione mediante legge ordinaria, e non già

dell'istituto della proprietà privata, che è uno dei connotati

caratteristici del nostro sistema economico e sociale e, in

conseguenza, dell'ordinamento giuridico in vigore. Ma ciò non vuole

dire, com'è ovvio, che fino a quando i diritti di usufrutto, uso o

abitazione, dei quali si fa questione nella presente causa, siano

riconosciuti e regolati dal nostro ordinamento, essi siano privi, di

fronte ad atti espropriativi, di adeguata tutela. Il dettato medesimo

del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione è così ampio che

consente già di ritenere compresi nel "riconoscimento" e nella

"garanzia", di cui è in esso parola, anche i diritti in questione. Ma

anche se ciò non fosse, si parlasse, cioè, nel secondo comma soltanto

della proprietà stricto sensu, non ne consegue che le regole

costituzionali dell'espropriazione, che sono segnate nel terzo comma

del medesimo articolo, non riguardino anche quella che le ordinanze

definiscono come proprietà in senso lato.

4. - Non si può invece accogliere la tesi prospettata dalle

ordinanze che l'espropriazione disposta dalla legge siciliana sia priva

dei requisiti che la Costituzione richiede. Non si fa questione di due

di codesti requisiti: la riserva di legge ("nei casi preveduti dalla

legge") e l'indennizzo ("salvo indennizzo"); si fa questione soltanto

del terzo requisito: "i motivi di interesse generale". Che la legge

impugnata persegua nel suo insieme un interesse generale - la modifica

dei rapporti agrari e fondiari mediante l'adeguamento al territorio

siciliano delle norme statali in materia di bonifica integrale e di

riforma fondiaria -, non è possibile dubitare e nessuna delle parti

dubita. La censura si limita, dunque, alla fattispecie dell'art. 15,

in relazione alla quale non sarebbe dato di cogliere l'esistenza di un

interesse generale o, quanto meno, di un sufficiente interesse

generale. Così proposta, sembra alla Corte che la questione si

trasformi in una questione di ragionevolezza della norma. Le

ordinanze, del resto, lo dicono con chiarezza, quando lamentano che la

legge, non determinando in guisa alcuna i termini dell'accordo che deve

intercorrere tra le parti, non permette " di valutare le ragioni che

impongono, nel caso concreto, il sacrificio particolare a favore di un

pubblico interesse", e ancor più quando notano la eccessività del

mezzo rispetto al fine: l'espropriazione, cioè, del diritto di

usufrutto nei confronti dell'esecuzione dei piani particolari di

trasformazione agraria. Si deve pertanto ritenere che la questione,

così individuata, sia stata sottoposta al giudizio della Corte. E non

può dubitarsi che questa sia competente a conoscerne. Tutte le volte

che un precetto costituzionale pone una riserva di legge e sottopone il

regolamento che la legge deve emanare all'osservanza di certi limiti o

di determinate condizioni, non può essere dubbio, se non si vuol

vedere vanificata la garanzia costituzionale della legittimità della

legge, che la Corte possa e debba controllare il rispetto di quei

limiti e l'osservanza di quelle condizioni.

5. - Tuttavia, pur posta in termini così ampi, la questione non è

fondata. Non si può infatti rinvenire alcuna traccia di arbitrarietà

o di irragionevolezza in una norma la quale comporta, com'è stato

riconosciuto dalle ordinanze, una presunzione di incompatibilità tra

il diritto di usufrutto e l'agevole esecuzione del piano di

trasformazione. Deve essere tenuto presente che l'esecuzione del piano

è imposta dalla legge al proprietario, il quale non può darvi corso

se non ha la piena disponibilità del fondo: e questa è una ragione

sufficiente per la legittimità costituzionale della norma. Un esame

più penetrante comporterebbe un controllo delle scelte, lato sensu

politiche, del legislatore, che è sottratto alla competenza della

Corte. Non vale obiettare che il medesimo articolo contiene una

disciplina diversa "per i diritti derivanti dai contratti di locazione,

mezzadria, colonia e compartecipazione, nonché da concessione a

qualsiasi titolo in favore di cooperative", perché si tratta di una

fattispecie diversa che, per non costituire un ostacolo così grave

come quello rappresentato dai diritti reali di godimento,

all'esecuzione dei piani, giustifica un trattamento diverso; né vale

invocare la norma del penultimo comma, perché essa riguarda "altri

diritti reali e personali di godimento", non già i diritti di

usufrutto, uso o abitazione che sono compiutamente regolati dalle norme

contenute nei primi due commi dell'art. 15.

Nemmeno, infine, può invocarsi una ipotesi di contraddittorietà

della norma, che da un lato, ordina l'espropriazione dell'usufrutto e,

dall'altro, consente la possibilità di una sua persistenza mediante

accordo fra le parti. Il sistema della legge prevede l'espropriazione

ope legis dell'usufrutto; e l'atto modificativo dei rapporti

costituisce soltanto un fatto impeditivo dell'estinzione. Il

legislatore ha risolto il problema del concorso di due diritti su una

medesima cosa mediante l'espropriazione del primo di essi a favore del

titolare del secondo. Il fatto che abbia previsto altresì la

possibilità della persistenza dei due diritti mediante accomodamento

tra le parti, non comporta una contraddittorietà tra le due normative

tale da condurre a una dichiarazione di illegittimità.

6. - Le ordinanze lamentano anche la violazione dell'art. 113

della Costituzione, che assicura la tutela dei diritti e degli

interessi legittimi contro atti della pubblica Amministrazione. Ma

anche questa è una censura infondata. Contro i provvedimenti

assessoriali non è precluso il ricorso davanti agli organi della

giurisdizione amministrativa e ordinaria, naturalmente nei limiti in

cui la natura, il contenuto e il fine loro lo consentono.

La violazione dell'art. 113 della Costituzione viene per altro

lamentata anche per il fatto che l'espropriazione, compiuta

direttamente con atto legislativo, sottrae il provvedimento

dell'autorità amministrativa ai rimedi giurisdizionali voluti

dall'art. 113 della Costituzione. La Corte ritiene che nemmeno sotto

questo profilo l'art. 113 sia stato violato. Nessun precetto

costituzionale vieta che l'espropriazione abbia luogo direttamente

mediante atti aventi forza di legge, segnatamente nei casi come quello

in esame, dove la legge non ha il carattere di legge provvedimento, ma

pone norme giuridiche in senso proprio, dato che ha ad oggetto tutti i

casi di usufrutto, uso o abitazione, che ricadano nell'ambito di

applicazione della riforma agraria. Del resto, la giurisprudenza della

Corte è costante in questo senso.

7. - Da quanto è stato esposto discende che non sono stati

oltrepassati i limiti della competenza legislativa della Regione in

materia di regolamento di rapporti privati, quali sono stati più volte

definiti dalla Corte costituzionale e quali risultano dall'art. 14

dello Statuto siciliano (il richiamo all'art. 117 della Costituzione

non è stato fatto a proposito perché esso, nel caso, non può trovare

applicazione a una Regione a statuto speciale quale la Sicilia). La

Regione, infatti, non ha inciso, né in tutto, né in parte, sul

regolamento dell'usufrutto, ma ne ha soltanto deliberato

l'espropriazione, avvalendosi della competenza primaria che in questa

materia le spetta ex art. 14, lett. s, dello Statuto, e tenendosi, come

si è visto, nei limiti segnati dalla Costituzione.

Non vale obiettare che la legge riconosce la possibilità di un

accordo che modifichi i rapporti tra proprietario e usufruttuario,

perché l'accordo si riferisce a modifiche di fatto, temporanee ed

eccezionali, che devono servire a rendere agevole l'esecuzione dei

piani e che valgono fino a quando i piani non saranno stati eseguiti.

La figura giuridica dell'usufrutto, quale è regolata dal Codice

civile, non ne risulta toccata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di

Siracusa e dalla Corte d'appello di Catania sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art.

15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata

"Riforma agraria in Sicilia", in riferimento agli articoli 42, 113, 117

della Costituzione e 14 dello Statuto speciale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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